Language of document : ECLI:EU:C:2015:238

Cause riunite da C‑446/12 a C‑449/12

W. P. Willems

contro

Burgemeester van Nuth

e

H. J. Kooistra

contro

Burgemeester van Skarsterlân

e

M. Roest

contro

Burgemeester van Amsterdam

e

L. J. A. van Luijk

contro

Burgemeester van Den Haag

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Passaporto biometrico – Dati biometrici – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4, paragrafo 3 – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di legge – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione dei dati personali – Applicazione alle carte di identità»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri – Norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo – Passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri – Regolamento n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici in tali passaporti e documenti di viaggio – Ambito di applicazione – Carte d’identità – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, art. 1, § 3)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri – Norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo – Passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri – Regolamento n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici in tali passaporti e documenti di viaggio – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Obbligo per gli Stati membri di garantire nella loro legislazione che non venga fatto un uso del genere – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, art. 4, § 3)

1.        L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d’identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.

(v. punto 42, dispositivo 1)

2.        L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell’ambito di applicazione del summenzionato regolamento.

Per quanto riguarda, infatti, altri tipi d’uso o di conservazione di tali dati, dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004 – che riguarda l’uso di tali dati solo «[a]i fini del presente regolamento» – letto congiuntamente al considerando 5 del regolamento n. 444/2009 risulta che tali altri tipi non sono disciplinati da quest’ultimo regolamento. A tenore di siffatto considerando, infatti, il regolamento n. 2252/2004 si applica senza pregiudizio di qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri e detto regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, trattandosi di una questione che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri.

(v. punti 47, 53, dispositivo 2)