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Ricorso proposto il 23 marzo 2012 - Scooters India / UAMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-132/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Olanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012, procedimento R 2308/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nelle classi 6 e 7; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo "LAMBRETTA" per prodotti delle classi 6, 7 e 28 - registrazione comunitaria n. 1618982.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di decadenza: la parte ha motivato la sua richiesta ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso tre errori nel valutare gli elementi di prova a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c). Se la commissione di ricorso avesse applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla causa T-415/09, Vallis / New Yorker e/o La Mer Technology Inc / Laboratoires Goemar SA (causa C-259/02) e/o se avesse riesaminato gli elementi di prova, avrebbe ritenuto che esistesse un uso effettivo di prodotti delle classi 6 e 7 con il consenso di Scooters India Ltd.

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