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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Bank Refah Kargaran / Consiglio

(Causa T-24/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Erlbacher e M. Konstantinidis, successivamente A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di dichiarazione d’inapplicabilità alla ricorrente della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); in secondo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché di tutti i regolamenti futuri che completeranno o sostituiranno tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza conclusiva della causa, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente; in terzo luogo, domanda di annullamento della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71), nonché di tutti gli atti futuri che completeranno o sostituiranno tali atti, fino alla pronuncia della sentenza conclusiva della causa, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in quarto luogo, domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011.

Dispositivo

Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Refah Kargaran:

l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificato dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, e successivamente dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011;

la decisione 2010/644;

l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

la decisione 2011/783;

il regolamento di esecuzione n. 1245/2011;

l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificato dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, nei confronti della Bank Refah Kargaran sono mantenuti sino al momento in cui l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 esplicherà i suoi effetti, nella parte in cui esso riguarda la Bank Refah Kargaran.

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di dichiarazione d’inapplicabilità alla Bank Refah Kargaran della decisione 2010/413.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Refah Kargaran.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 80 del 12.3.2011.