Language of document :

Ricorso proposto il 28 aprile 2014 – Federcoopesca e a./Commissione

(Causa T-312/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Associazione Lega Pesca (Roma); e AGCI AGR IT AL (Roma) (rappresentanti: L. Caroli e S. Ventura, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Disporre l’annullamento della Decisione della Commissione del 6 dicembre 2013 che istituisce un piano di azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca (Action plan – C (2013) 8635 final), in relazione specificamente ai punti 13, 15, 16 e 17 dell’action plan allegato alla Decisione.

Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nel presente procedimento mira ad ovviare alle carenze che sarebbero state costatate nell’applicazione da parte delle autorità italiane delle norme della politica comune della pesca

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’assenza o insufficienza di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che l’atto impugnato è stato emanato per far fronte ad alcune irregolarità riscontrate nell’applicazione di alcune norme della politica comune della pesca. Tuttavia, l’atto non contiene alcuna indicazione circa tali irregolarità, sì da impedire l’individuazione del processo logico che ha portato alla sua adozione. Tale motivo d’invalidità sarebbe tanto più grave in quanto tale misure tendono a derogare a precedenti atti dell’Unione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati e di norme relative alla loro applicazione.

Si fa valere a questo riguardo che la Decisione impugnata è viziata per violazione dei Trattati e dell’articolo 102, par. 4, del Regolamento 1224/2009, nonché per incompetenza. Essa non è volta a rafforzare il sistema dei controlli, ma impone nuovi obblighi non previsti in atti primari e addirittura contrari rispetto a tali atti.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che la Decisione viola il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, nella misura in cui stabilisce obblighi nuovi e più pregnanti per i pescatori italiani. Le misure sono poi manifestamente prive di alcuna ragionevole correlazione rispetto al fine perseguito e intrinsecamente irragionevoli e sproporzionate, non essendo possibile infatti individuare la connessione esistente fra gli obblighi imposti ai pescatori e la realizzazione del fine della Decisione.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del regime delle infrazioni gravi e, in particolare, dell’articolo 92 del Regolamento 1224/2009 e la violazione del principio della gradualità e della proporzionalità della sanzione.

–    Si fa valere a questo riguardo che, in contrasto con il Regolamento 1224/2009, che stabilisce un sistema graduato di sanzioni, la Decisione impugnata impone la sospensione automatica dell’autorizzazione alla pesca in caso di infrazione grave e la revoca definitiva in caso di recidiva. La Decisione quindi sostituisce le regole regolamentari con un diverso e assai più penalizzante sistema di sanzioni automatiche e irrevocabili. Il sistema di penalità imposto dall’Action plan appare inoltre gravemente in violazione del principio della gradualità della sanzione, della sua proporzionalità rispetto alla gravità della violazione e della personalità della sanzione, dato che essa grava sul soggetto titolare dell’autorizzazione indipendentemente dall’identità di colui che ha commesso la trasgressione.