Language of document : ECLI:EU:T:2013:59

Causa T‑494/10

Bank Saderat Iran

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013

1.      Procedura — Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato — Elemento nuovo — Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali

2.      Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Invocazione di tale diritto da parte di una persona giuridica considerata come un’emanazione di uno Stato terzo — Ammissibilità — Norme procedurali stabilite per i ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo — Irricevibilità dei ricorsi proposti da organizzazioni governative — Applicabilità dinanzi al giudice dell’Unione — Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi

(Art. 296, secondo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, § 3)

4.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6)

5.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Diritto di accesso ai documenti — Diritto subordinato ad una domanda in tal senso al Consiglio

(Regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413)

6.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Ricorso di annullamento proposto da un’entità nei confronti della quale è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali — Ripartizione dell’onere della prova — Sindacato giurisdizionale

(Regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 668/2010, n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012; decisioni del Consiglio 2010/413, 2010/644 e 2011/783)

7.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti

(Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 668/2010, n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012; decisioni del Consiglio 2010/413, 2010/644 e 2011/783)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

2.      Il diritto dell’Unione non contiene norme che impediscano a persone giuridiche che sono emanazioni di Stati terzi di invocare a proprio favore le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali. Al contrario, gli articoli 17, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantiscono i diritti di «ogni persona», formulazione questa che ricomprende le succitate persone giuridiche. Tali medesimi diritti possono quindi essere invocati dalle suddette entità dinanzi al giudice dell’Unione, a condizione che essi siano compatibili con la qualità di persona giuridica di queste ultime.

Una siffatta esclusione dal godimento dei diritti fondamentali non può fondarsi neppure sull’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale non ammette la ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo da organizzazioni governative.

(v. punti 34-36, 39)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-49)

4.      Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone, da un lato, che gli elementi accolti a carico dell’entità interessata per fondare l’atto che le arreca pregiudizio le vengano comunicati. Dall’altro, essa dev’essere posta in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito a tali elementi.

Pertanto, per quanto riguarda un primo atto con il quale i fondi di un’entità vengono congelati, salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali non vi ostino, la comunicazione degli elementi a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto in questione o il prima possibile dopo detta adozione. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha inoltre il diritto di far valere il proprio punto di vista riguardo a tali elementi dopo l’adozione dell’atto. Alle stesse condizioni, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei fondi deve in linea di principio essere preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da una nuova possibilità per l’entità interessata di far valere il proprio punto di vista.

Così, la comunicazione della proposta di adozione di una misura restrittiva di congelamento dei fondi al soggetto interessato dopo il termine fissato affinché quest’ultimo presenti le proprie osservazioni non consente un accesso agli elementi del suo fascicolo in tempo utile e, pertanto, conduce ad una violazione dei diritti della difesa.

Inoltre, quanto al principio della tutela giurisdizionale effettiva, l’efficacia del controllo giurisdizionale implica l’obbligo per l’autorità dell’Unione di cui trattasi di comunicare i motivi di una misura restrittiva all’entità interessata, per quanto possibile, nel momento in cui tale misura viene adottata o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire a detta entità di esercitare, entro i termini, il proprio diritto di ricorso. Il rispetto di tale obbligo di comunicare i suddetti motivi è infatti necessario sia per permettere ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile adire il giudice dell’Unione, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo che gli incombe in merito alla legittimità dell’atto in questione.

Pertanto, la vaghezza delle motivazioni giustificanti l’adozione di una decisione di congelamento di fondi, nonché la comunicazione tardiva della proposta di adozione di quest’ultima, integrano una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del soggetto destinatario di una decisione siffatta.

(v. punti 51, 52, 54, 79, 90, 99)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 115, 116)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 118, 119, 125, 126)