Language of document : ECLI:EU:C:2021:36

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Qualità di rifugiato – Articolo 2, lettera c) – Cessazione dello status di rifugiato – Articolo 11 – Mutamento di circostanze – Articolo 11, paragrafo 1, lettera e) – Possibilità di avvalersi della protezione del paese di origine – Criteri di valutazione – Articolo 7, paragrafo 2 – Sostegno economico e sociale – Irrilevanza»

Nella causa C‑255/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno Unito], con decisione del 22 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2019, nel procedimento

Secretary of State for the Home Department

contro

OA,

con l’intervento di:

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, T. von Danwitz (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e J. Simpson, in qualità di agenti, assistite da D. Blundell, barrister;

–        per il governo francese, inizialmente da A.‑L. Desjonquères, A. Daniel, D. Colas e D. Dubois, poi da A.‑L. Desjonquères, A. Daniel e D. Dubois, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, inizialmente da A. Azema, M. Condou-Durande e J.Tomkin, poi da A. Azema e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), e dell’articolo 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno, Regno Unito) e OA, cittadino somalo, in merito alla revoca dello status di rifugiato di quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato a sua volta in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4        Ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della Convenzione di Ginevra, il termine «rifugiato» si applica a chiunque, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

5        L’articolo 1, sezione C, paragrafo 5, di detta Convenzione dispone che:

«Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:

(...)

5.      se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori».

 Diritto dellUnione

6        Il considerando 3 della direttiva 2004/83 enuncia che «[l]a Convenzione di Ginevra ed il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati».

7        L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

8        Ai sensi dell’articolo 2, lettere da c) a e), di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

c)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

d)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

e)      “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

9        L’articolo 7 della medesima direttiva, rubricato «Soggetti che offrono protezione», ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1.      La protezione può essere offerta:

a)      dallo Stato; oppure

b)      dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2.      La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione».

10      Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2004/83, rubricato «Atti di persecuzione»:

«1.      Gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo [1 sezione A] della convenzione di Ginevra devono:

a)      essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b)      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2.      Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a)      atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

(...)

3.      In conformità dell’articolo 2, lettera c), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1».

11      L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Cessazione», al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2 così dispone:

«1.      «Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

(...)

e)      non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

(...)

2.      Ai fini dell’applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni».

12      L’articolo 15 di detta direttiva, rubricato «Danno grave», enuncia quanto segue:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

13      La direttiva del Consiglio 2004/83 è stata abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9). Conformemente al considerando 50 di quest’ultima direttiva, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha partecipato all’adozione di detta direttiva, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

 Diritto del Regno Unito

14      L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Refugee or Person In Need of International Protection Regulations 2006 (regolamento del 2006 in materia di rifugiati o persone bisognose di protezione internazionale) così dispone:

«1.      Al fine di determinare se una persona è un rifugiato o una persona avente titolo a beneficiare di una protezione umanitaria, la protezione contro la persecuzione o il danno grave può essere offerta:

a)      dallo Stato; oppure

b)      dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2.      La protezione è considerata in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se la persona menzionata al paragrafo 1 ha accesso a tale protezione».

15      L’articolo 338A delle Immigration Rules (norme sull’immigrazione) così recita:

«La concessione dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 334 è revocata o non rinnovata ove si applichi uno dei paragrafi da 339A a 339AB (…)».

16      Ai sensi dell’articolo 339A di tali norme:

«Il presente paragrafo si applica quando il Ministro dell’Interno ritiene che si applichino una o più delle seguenti disposizioni:

(...)

v)      se, cessate le circostanze in base alle quali la persona è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza; o

vi)      se, trattandosi di persona apolide, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, essa è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale;

Ai fini dell’applicazione dei punti v) e vi), il Ministro dell’Interno esamina se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      OA è un cittadino somalo, originario di Mogadiscio (Somalia). È membro del clan minoritario dei Reer Hamar.

18      Nel corso degli anni ’90, OA e la sua moglie dell’epoca sono stati vittime di vari danni gravi e attacchi violenti perpetrati dalla milizia Hawiye a Mogadiscio.

19      Nel 2001 essi sono fuggiti dalla Somalia e si sono recati in Kenya. Nel corso dello stesso anno, la moglie di OA dell’epoca è entrata nel Regno Unito e ha ottenuto lo status di rifugiato a causa delle persecuzioni menzionate al punto precedente.

20      OA si è recato nel Regno Unito nel corso del 2003 e vi ha ottenuto lo status di rifugiato in quanto persona a carico della moglie dell’epoca.

21      L’8 luglio 2014 il Ministro dell’Interno ha informato OA della propria intenzione di revocare il suo status di rifugiato.

22      Con decisione del 27 settembre 2016, il Ministro dell’Interno ha revocato lo status di rifugiato di OA a causa di un mutamento delle circostanze nel suo paese d’origine e lo ha escluso dalla protezione umanitaria sulla base della legge nazionale in materia di immigrazione, affermando inoltre che un rimpatrio di OA nel suo paese di origine non avrebbe violato gli obblighi del Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della CEDU.

23      OA ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione immigrazione e asilo), Regno Unito]. Tale giudice ha pronunciato una prima sentenza che respingeva integralmente il ricorso di OA e, successivamente, dopo l’annullamento di tale sentenza da parte dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno Unito], una seconda sentenza che respingeva parzialmente detto ricorso.

24      Dopo aver annullato tale seconda sentenza, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)] deve ora procedere a un nuovo esame del ricorso di OA.

25      Dinanzi al giudice del rinvio, il Ministro dell’Interno sostiene di avere il diritto di revocare lo status di rifugiato di OA a causa di un cambiamento duraturo di circostanze nel suo paese d’origine, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, dal momento che, a suo avviso, i clan minoritari non sono più oggetto di persecuzioni da parte del clan maggioritario nella regione di Mogadiscio e che lo Stato vi garantisce una protezione effettiva. A tal riguardo, esso si basa sulle affermazioni contenute nella sentenza dello stesso giudice del 3 ottobre 2014, MOJ e a. (ritorno a Mogadiscio), avente valore di orientamento:

«ii)      In generale, chi è “un comune civile” (ossia una persona non associata alle forze dell’ordine, né ad organi di governo o dell’amministrazione ufficiale, a ONG o a organizzazioni internazionali), al ritorno a Mogadiscio dopo un periodo di assenza non incorre in rischi effettivi di persecuzione o di danni tali da richiedere protezione ai sensi dell’articolo 3 CEDU o dell’articolo 15, lettera c), della direttiva [2004/83]. (...)

(...)

vii)      Chi ritorna a Mogadiscio dopo un periodo di assenza si rivolge al proprio nucleo familiare, se ne ha uno in città, per ricevere assistenza nella ricollocazione e assicurarsi mezzi di sostentamento. Sebbene un rimpatriato possa anche chiedere l’assistenza di membri del suo clan diversi dai parenti stretti, un simile aiuto probabilmente è disponibile solo per gli appartenenti a clan maggioritari, poiché i clan minoritari hanno ben poco da offrire.

viii)      L’importanza dell’appartenenza a un clan a Mogadiscio è cambiata. I clan offrono ora potenziali meccanismi di sostegno sociale e forniscono aiuto nell’accesso ai mezzi di sostentamento, svolgendo una minore funzione protettiva rispetto al passato. Non esistono milizie dei clan a Mogadiscio, né violenza di clan, né discriminazione basata sui clan, neanche per gli appartenenti a clan minoritari.

(...)

xi)      Pertanto, soltanto chi non ha alcun sostegno da parte del clan o della famiglia e non riceve rimesse dall’estero, senza una reale prospettiva di garantirsi mezzi di sostentamento, all’atto del rimpatrio si trova ad affrontare la prospettiva di vivere in condizioni al di sotto di ciò che è accettabile in termini di protezione umanitaria.

xii)      Gli elementi di prova indicano chiaramente che non sono semplicemente coloro che provengono da Mogadiscio a poter tornare ormai abitualmente a vivere in tale città senza essere esposti al rischio di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva [2004/83] o senza affrontare un rischio reale di indigenza. Per contro, il trasferimento a Mogadiscio per una persona appartenente a un clan minoritario che non ha legami precedenti con la città, nessun accesso a fondi e nessun’altra forma di clan, di famiglia o di sostegno sociale è poco realistico, poiché, in mancanza di mezzi per accedere a un alloggio e una certa forma di sostegno finanziario continuativo, vi sarà il rischio reale di non avere altre alternative se non quella di vivere in alloggi di fortuna all’interno di un campo per sfollati interni in cui esiste la possibilità concreta di dover vivere in condizioni al di sotto degli standard umanitari accettabili».

26      OA contesta tali affermazioni e sostiene di avere tuttora un fondato timore di essere perseguitato a Mogadiscio, e che le autorità statali somale non sono in grado di proteggerlo da tali danni gravi. A tale riguardo, egli richiama la valutazione fornita dallo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) [Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)], nel giugno 2014, secondo la quale la situazione di sicurezza a Mogadiscio suscita ancora gravi preoccupazioni per quanto riguarda la questione della disponibilità della protezione statale, mentre i clan minoritari restano, peraltro, particolarmente svantaggiati, in particolare in tale città. Inoltre, egli sostiene che la sentenza con valore di orientamento citata al punto precedente si basa su un’interpretazione erronea della protezione statale, in quanto si fonda, in parte, sull’esistenza di una protezione offerta dalla famiglia o da altri membri del clan, i quali costituiscono operatori non statali, ma privati.

27      Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, alcuni giudici del Regno Unito ritengono che la disponibilità di una sufficiente protezione debba essere presa in considerazione tanto nella fase della valutazione dell’elemento relativo al «timore fondato di essere perseguitato» quanto nella fase della valutazione dell’elemento relativo alla «protezione» di cui il richiedente non può o non vuole avvalersi, senza tuttavia dover sempre rispondere agli stessi requisiti in queste due fasi. Detti giudici ritengono che, mentre tale secondo elemento dev’essere valutato alla luce dei requisiti derivanti dall’articolo 7 della direttiva 2004/83, tali requisiti non si applicano tuttavia in sede di esame del primo elemento, che può quindi prendere in considerazione qualsiasi forma di protezione e, in particolare, il sostegno fornito, segnatamente, dalla famiglia o dal clan dell’interessato.

28      Per quanto riguarda la situazione di OA dopo un eventuale ritorno a Mogadiscio, il giudice del rinvio ritiene che quest’ultimo avrebbe delle possibilità, certamente limitate a causa della sua mobilità ridotta, di trovare un lavoro in tale città. Inoltre, OA potrebbe cercare un sostegno economico presso i suoi parenti stretti residenti in detta città, presso la sorella che ha soggiornato da ultimo a Dubai (Emirati Arabi Uniti) nonché presso membri del clan Reer Hamar che soggiornano nel Regno Unito, almeno fino a quando egli stesso non potrà provvedere alle proprie necessità a Mogadiscio.

29      In tali circostanze, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la “protezione del paese di cui [il cittadino di un paese terzo] ha la cittadinanza”, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2004/83 debba essere intesa come protezione da parte dello Stato.

2)      Nel decidere la questione della sussistenza di un timore fondato di essere perseguitati, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della [direttiva qualifiche], e la questione dell’esistenza di una protezione contro tale persecuzione, a norma dell’articolo 7 [della direttiva qualifiche], se la “verifica della protezione” o l’“indagine sulla protezione” debba applicarsi a entrambe le questioni e, in caso affermativo, se sia soggetta agli stessi criteri in ciascuna ipotesi.

3)      A prescindere dall’applicabilità della protezione da parte di soggetti non statali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/83 e supponendo che la risposta alla questione 1) sia affermativa, se l’effettività o la disponibilità della protezione debba essere valutata con riferimento ai soli atti/alle sole funzioni di protezione offerte da soggetti statali o se si possa far riferimento agli atti/alle funzioni di protezione di soggetti privati (società civile) come le famiglie e/o i clan.

4)      Se [come si presume nelle questioni 2) e 3)] i criteri che disciplinano l’“indagine sulla protezione” che deve essere effettuata in sede di esame della cessazione nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), [della direttiva qualifiche] siano gli stessi di quelli applicabili nel contesto dell’articolo 7».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

30      In via preliminare, occorre rilevare che sebbene, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ad OA sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a causa degli atti di persecuzione violenta di cui è stato vittima nel corso degli anni 1990, in quanto membro di un clan minoritario a Mogadiscio, ad opera della milizia del clan maggioritario in tale città, da queste stesse indicazioni risulta che, a seguito di mutamenti che hanno avuto luogo nel frattempo, «non esistono milizie dei clan a Mogadiscio, né violenza di clan, né discriminazione basata sui clan, neanche per gli appartenenti a clan minoritari». A tale riguardo, detta domanda sembra essere fondata sulla considerazione che la Repubblica federale di Somalia accorda ormai, in linea di principio, una protezione sufficiente contro atti di persecuzione, protezione che può tuttavia essere integrata da quella garantita da soggetti privati, quali la famiglia e il clan. In tale contesto, il giudice del rinvio sottolinea che, in mancanza di sostegno economico o di altro tipo fornito dalla famiglia o dal clan, il cittadino somalo che rientri a Mogadiscio non ha «una reale prospettiva di garantirsi mezzi di sostentamento [e] all’atto del rimpatrio si trova ad affrontare la prospettiva di vivere in condizioni al di sotto di ciò che è accettabile in termini di protezione umanitaria».

31      Ciò precisato, dalle medesime indicazioni risulta che OA contesta le affermazioni del giudice del rinvio riassunte al punto precedente, sostenendo di avere tuttora fondati timori di essere perseguitato a Mogadiscio e che le autorità statali somale non sono in grado di proteggerlo contro tali atti di persecuzione. Peraltro, il governo francese ha sostenuto, all’udienza, che le affermazioni di tale giudice relative alla protezione garantita dalle suddette autorità e all’assenza di rischi di persecuzione non corrispondono più alla situazione attuale esistente in Somalia.

32      In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se, a seguito di un ritorno a Mogadiscio, OA possa correre un rischio di essere vittima di atti di persecuzione.

 Sulla quarta questione

33      Con la sua quarta questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83 debba essere interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della medesima.

34      A tale riguardo, dai termini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83 risulta che un cittadino di un paese terzo cessa di essere un rifugiato qualora non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

35      Tale disposizione, così come l’articolo 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra, prevede la perdita della qualità di rifugiato quando siano venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento di tale qualità, o, in altri termini, quando non ricorrano più i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. Nella parte in cui l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83 dispone che il cittadino «non possa più rinunciare» alla protezione del suo paese di origine, esso comporta che la «protezione» di cui trattasi è la stessa che fino a tale momento era assente, ossia quella nei confronti degli atti di persecuzione per almeno uno dei cinque motivi elencati all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 65 e 67).

36      Così, le circostanze che dimostrano l’incapacità o, al contrario, la capacità del paese di origine di garantire una protezione contro atti di persecuzione costituiscono un elemento decisivo della valutazione che conduce alla concessione o, eventualmente, in modo simmetrico, alla cessazione dello status di rifugiato. Una simile cessazione presuppone quindi che il cambiamento delle circostanze abbia sanato le cause che avevano condotto al riconoscimento dello status di rifugiato (sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 68 e 69).

37      Tenuto conto della simmetria stabilita dalla direttiva 2004/83 tra la concessione e la cessazione dello status di rifugiato, la protezione che può escludere tale status, nell’ambito dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, o farlo cessare, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultima, deve rispondere agli stessi requisiti derivanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva.

38      Per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato interessato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità competenti, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/83, devono verificare, tenuto conto della situazione individuale di detto rifugiato, che il soggetto o i soggetti in causa che offrono la protezione, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 7, abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 70 e 74).

39      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83 dev’essere interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della medesima.

 Sulle questioni dalla prima alla terza

40      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e se un simile sostegno assuma rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, o al fine di determinare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato.

41      A tale riguardo, occorre esaminare, in primo luogo, se sia possibile ritenere che un sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, risponda ai requisiti di protezione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, della stessa.

42      Conformemente all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, il cittadino di un paese terzo deve, a causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine, fronteggiare il timore fondato di una persecuzione nei suoi confronti per almeno uno dei cinque motivi elencati in tale disposizione. Tali circostanze dimostrano che detto paese non protegge il proprio cittadino da atti di persecuzione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 56 e 57).

43      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, e come è stato parimenti menzionato al punto 38 della presente sentenza, la protezione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva è precisata all’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultima, secondo cui «[l]a protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 [di detto articolo] adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione».

44      Tenuto conto di tali termini, la protezione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, rinvia alla capacità del paese terzo di cui l’interessato ha la cittadinanza di prevenire o di sanzionare gli atti di persecuzione ai sensi di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 59, 67 e 68). Inoltre, detto articolo 7, paragrafo 2, si riferisce a misure adottate per impedire atti persecutori nonché all’esistenza di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire simili atti.

45      L’articolo 9 della direttiva 2004/83, che definisce gli elementi che consentono di qualificare determinati atti come persecuzione, precisa, al paragrafo 1, che i fatti pertinenti devono essere «sufficientemente gravi», per loro natura o frequenza, da rappresentare una «violazione grave dei diritti umani fondamentali», o costituire la somma di diverse misure il cui impatto sia «sufficientemente grave» da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una «violazione grave dei diritti umani fondamentali». L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva aggiunge che deve esistere un collegamento tra i motivi di persecuzione di cui all’articolo 10 della medesima e gli atti di persecuzione.

46      Orbene, un mero sostegno sociale ed economico, come quello indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, fornito al cittadino di un paese terzo interessato non è, in quanto tale, idoneo a impedire atti di persecuzione né a individuare, a perseguire penalmente e a punire simili atti e, pertanto, non si può ritenere che esso garantisca la protezione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva. Ciò vale in particolare in quanto, nel caso di specie, detto sostegno sociale ed economico sembra avere come obiettivo non quello di garantire la protezione di OA contro atti del genere, bensì il trasferimento di quest’ultimo a Mogadiscio.

47      In tali circostanze, non si può ritenere che un sostegno sociale ed economico, come quello indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, assicurato dalla famiglia o dal clan del cittadino di un paese terzo interessato, garantisca una protezione contro atti di persecuzione ai sensi di tali disposizioni.

48      Ne consegue, in secondo luogo, che un simile sostegno sociale ed economico non è rilevante ai fini della valutazione dell’effettività o della disponibilità della tutela garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83.

49      Ciò vale a maggior ragione in quanto semplici difficoltà economiche non rientrano, in linea di principio, nella nozione di «persecuzione», ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2004/83, ragion per cui un sostegno sociale ed economico del genere, volto a porre rimedio a simili difficoltà, non dovrebbe, in linea di principio, incidere sulla valutazione della sufficienza della protezione statale contro atti di persecuzione.

50      Nel caso di specie, poiché il fascicolo a disposizione della Corte non contiene informazioni che consentano di ritenere che le difficoltà economiche alle quali OA potrebbe far fronte al suo ritorno a Mogadiscio costituiscano una manifestazione di atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva, dette difficoltà non rientrano nella nozione di «persecuzione» ai sensi di tale articolo che giustifica il riconoscimento e il mantenimento dello status di rifugiato.

51      Peraltro, sebbene il governo francese abbia rilevato, all’udienza, che una estrema deprivazione materiale potrebbe assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale emerge tuttavia che la controversia principale e le questioni sottoposte alla Corte vertono non sulla possibilità che a OA possa essere concesso lo status conferito dalla protezione sussidiaria, bensì sulla cessazione del suo status di rifugiato. Infatti, occorre precisare al riguardo che il riferimento contenuto nelle questioni pregiudiziali all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, contenente la definizione di «persona ammissibile alla protezione sussidiaria», deve essere inteso, alla luce delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio e tenuto conto di tutti gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte, nel senso che esso riguarda l’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e, quindi, come avente esclusivamente ad oggetto la cessazione dello status del rifugiato del ricorrente nel procedimento principale.

52      Del resto, qualora i quesiti del giudice del rinvio dovessero essere intesi nel senso che esso mira a stabilire se, laddove i clan a Mogadiscio forniscano eventualmente, al di là del loro sostegno sociale ed economico, anche una protezione in termini di sicurezza personale, una siffatta protezione possa essere presa in considerazione per verificare se la protezione garantita dallo Stato soddisfi i requisiti risultanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/83, occorre ricordare che, per determinare se il timore del rifugiato di essere perseguitato non sia più fondato, il soggetto o i soggetti che offrono protezione, nella sfera dei quali si valuta l’effettività di un cambiamento delle circostanze nel paese di origine, sono, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, lo Stato stesso, oppure partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punto 74).

53      Orbene, conformemente ai requisiti ricordati ai punti 38 e da 43 a 46 della presente sentenza, una simile protezione in termini di sicurezza personale non può, in ogni caso, essere presa in considerazione per verificare se la protezione dello Stato soddisfi i requisiti risultanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva.

54      In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’esistenza di un sostegno sociale ed economico garantito dalla famiglia o dal clan del cittadino di un paese terzo interessato possa comunque essere presa in considerazione al fine di determinare, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato. Secondo tale interpretazione, adottata da taluni giudici del Regno Unito, un sostegno sociale ed economico, assicurato dalla famiglia o dal clan del cittadino di un paese terzo interessato, sarebbe idoneo, indipendentemente dai requisiti di protezione risultanti dalla prima di tali disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, a escludere un simile timore.

55      Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, il rifugiato è, in particolare, un cittadino di un paese terzo che si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza «per il timore fondato di essere perseguitato» per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, e che non può o, «a causa di tale timore», non vuole avvalersi della «protezione» di detto paese. Qualora le circostanze che giustificano un siffatto timore siano venute meno, lo status di rifugiato può cessare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

56      A tale riguardo, occorre rilevare che le condizioni di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, attinenti al timore di essere perseguitato e alla protezione, sono intrinsecamente connesse. Infatti, la protezione cui tale disposizione si riferisce è, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, una protezione contro atti di persecuzione.

57      Così, la Corte ha già dichiarato che se il cittadino interessato, a causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine, fronteggia il timore fondato di una persecuzione nei suoi confronti per almeno uno dei cinque motivi elencati all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, tali circostanze dimostrano che il paese terzo di cui trattasi non protegge il proprio cittadino contro atti di persecuzione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punti 57 e 58). Non si può infatti ritenere che un cittadino di un paese terzo effettivamente protetto contro atti di persecuzione ai sensi di tale disposizione abbia un timore fondato di essere perseguitato.

58      Inoltre, le medesime circostanze che dimostrano che il paese terzo interessato non protegge il proprio cittadino contro atti di persecuzione sono la causa dell’impossibilità per tale cittadino, o del suo rifiuto giustificato, di avvalersi della protezione del suo paese d’origine ai sensi di detta disposizione, vale a dire con riferimento alla capacità di tale paese di prevenire o di sanzionare atti di persecuzione (sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, EU:C:2010:105, punto 59).

59      Pertanto, al fine di determinare se il cittadino di un paese terzo interessato abbia un timore fondato di essere perseguitato nel proprio paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, occorre prendere in considerazione l’esistenza o l’assenza di una protezione contro atti di persecuzione in tale paese terzo.

60      Tuttavia, la protezione contro atti di persecuzione esistente in un paese terzo consente di ravvisare l’assenza di un timore fondato di essere perseguitato ai sensi di tale disposizione solo se essa soddisfa i requisiti risultanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva.

61      Infatti, poiché le condizioni di cui all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva riguardanti il timore di essere perseguitato e la protezione contro atti di persecuzione sono, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, intrinsecamente connesse, esse non possono essere esaminate sulla base di un criterio di protezione distinto, ma devono essere valutate alla luce dei requisiti previsti, in particolare, all’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva.

62      Inoltre, risulta, più specificamente, dall’articolo 1 della direttiva 2004/83 che tale articolo 7, paragrafo 2, stabilisce i requisiti minimi quanto a una protezione contro atti di persecuzione esistente nel paese terzo di origine dell’interessato che sia tale da ostare, se del caso, alla concessione al medesimo dello status di rifugiato. Orbene, un’interpretazione secondo la quale la protezione esistente in tale paese terzo può escludere un timore fondato di essere perseguitato anche laddove non soddisfi tali requisiti potrebbe mettere in discussione i requisiti minimi stabiliti da quest’ultima disposizione.

63      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, né al fine di determinare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della medesima.

2)      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, né al fine di determinare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.