SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
18 dicembre 1997(1)
[234s«Ricorso di annullamento Dumping Aspartame Diritti della difesa
Valore normale Paese di riferimento Brevetto Danno»[s
Nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94,
Ajinomoto Co. Inc., società di diritto giapponese, con sede in Tokyo, rappresentata
dagli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Till Müller-Ibold, del foro di
Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio
dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente nella causa T-159/94,
The NutraSweet Company, società di diritto dello Stato dell'Illinois, con sede in
Deerfield, Illinois (Stati Uniti d'America), rappresentata inizialmente dagli avv.ti
Otto Grolig, Peter Bogaert e Koen Vanhaerents, successivamente dagli avv.ti
Grolig, Jean-François Bellis e Fabrizio Di Gianni, del foro di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue
Goethe,
ricorrente nella causa T-160/94
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Erik Stein, consigliere
giuridico e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo
e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro
Morbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea
per gli investimenti 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White e
Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti
inizialmente dal signor Mark Cran, QC of Gray's Inn, successivamente dal signor
Fergus Randolph, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor
Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del
Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti
d'America (GU L 134, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, V. Tiili, J. Azizi,
R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: signor A. Mair, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 aprile
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia e procedimento
Il prodotto
- L'aspartame, succedaneo dello zucchero, è un dolcificante utilizzato principalmente
nei prodotti alimentari, ma anche a tavola, ad esempio per addolcire il tè o il caffè.
Combinazione di due amino acidi, esso è stato scoperto nel 1965 da un ricercatore
della società americana G.D. Searle & Co., divenuta successivamente The
NutraSweet Company (in prosieguo: la «NSC»). Dopo questa scoperta, la NSC ha
ottenuto brevetti per l'utilizzazione dell'aspartame negli Stati Uniti e in diversi Stati
membri. Essa si è avvalsa della protezione del suo brevetto in Germania fino al
1986, nel Regno Unito fino al 1987 e in altri paesi della Comunità fino al 1988.
I protagonisti ed il mercato
- Nel corso del periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la ricorrente NSC era
l'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti. Essa produceva anche aspartame
destinato ad essere venduto nella Comunità. Ad eccezione di alcune vendite dirette
della NSC a clienti indipendenti stabiliti nella Comunità o di vendite effettuate
negli Stati Uniti al fine di un'esportazione verso la Comunità, l'aspartame era
distribuito in quest'ultima per il tramite di una filiale comune della NSC e della
ricorrente Ajinomoto (in prosieguo: la «Ajico»), la società svizzera Nutrasweet AG
(in prosieguo: la «NSAG»), costituita nel 1983 per soddisfare la domanda di
aspartame in Europa.
- La Ajico era il solo produttore di aspartame in Giappone. Essa vendeva tale
prodotto sul mercato interno con il marchio «Pal» e nella Comunità con il marchio
«NutraSweet».
- L'unico produttore nella Comunità era la Holland Sweetener Company Vof (in
prosieguo: il «produttore comunitario» o la «HSC»). Quest'ultima è una filiale
comune, costituita in base al diritto dei Paesi Bassi, della DSM Aspartame BV,
filiale controllata al 100% della società chimica dei Paesi Bassi DSM Chemical BV,
e della Toyo Soda Nederland BV, filiale controllata al 100% della società chimica
giapponese Tosoh Corporation.
Il procedimento amministrativo
- Nel dicembre 1989 la HSC ha presentato una prima denuncia relativa a pratiche
di dumping. Questa denuncia è stata respinta dalla Commissione in quanto
insufficiente.
- In seguito ad una nuova denuncia presentata dalla HSC il 2 febbraio 1990, e ai
sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi
non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo:
il «regolamento base»), regolamento allora applicabile, la Commissione ha
pubblicato, il 3 marzo 1990, un avviso di apertura di una procedura antidumping
concernente le importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati
Uniti d'America (GU C 52, pag. 12).
- Le ricorrenti hanno ricevuto una copia della notifica dell'apertura di questa
procedura nonché una versione non riservata della denuncia della HSC. Questa
versione non riservata conteneva indicazioni numerici sui prezzi praticati dagli
esportatori americani e giapponesi nei loro rispettivi mercati interni, sul prezzo
all'esportazione, sul margine di dumping e sul danno.
- Il 17 aprile 1990 le ricorrenti hanno inviato le loro risposte al questionario della
Commissione, sottolineandone il carattere riservato. Esse hanno chiesto di essere
sentite ai sensi dell'art. 7, n. 5, del regolamento base. La ricorrente NSC ha chiesto
poi di avere conoscenza, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base, di
tutte le informazioni fornite alla Commissione e, in particolare, delle osservazioni
scritte della HSC o di qualsiasi altra parte. Essa ha inoltre chiesto di essere
informata, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base, dei principali fatti
e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva eventualmente
raccomandare l'imposizione di dazi provvisori.
- Il 25 aprile 1990 la NSC e la NSAG hanno presentato osservazioni alla
Commissione. La Ajico ha inviato a quest'ultima una lettera, con cui aderiva alle
osservazioni presentate alla NSAG. In allegato a queste figurava un'analisi del
consulente McKinsey & Company Inc. (in prosieguo: la «McKinsey») in data 24
aprile 1990, contenente in particolare una stima della struttura dei costi di
produzione della HSC. Alle osservazioni era allegato anche uno studio della
Landell Mills Commodities Studies dell'aprile 1990, dedicato essenzialmente alle
caratteristiche dei diversi dolcificanti, alla concorrenza tra questi ultimi, in
particolare tra l'aspartame e altri dolcificanti, nonché allo sviluppo dell'industria dei
dolcificanti.
- Alcuni dipendenti della Commissione hanno effettuato un sopralluogo presso la
Ajico in Giappone, il 6 e 7 luglio 1990, e presso la NSC negli Stati Uniti, il 9 e 10
luglio 1990.
- In una data non precisata, ma prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori,
le ricorrenti hanno ricevuto una versione non riservata delle risposte della
denunciante al questionario della Commissione.
- In risposta ad una lettera di quest'ultima del 30 agosto 1990 il difensore della NSC,
con lettera 11 settembre 1990, ha sottolineato, in nome della sua cliente, dell'Ajico
e della società apparentata NSAG, che tutte le informazioni che figuravano nella
versione riservata delle risposte al questionario, delle osservazioni e degli allegati,
ma non nella versione non riservata erano strettamente riservate. Per quanto
riguarda le informazioni relative al prezzo di vendita, la lettera precisava che
potevano essere divulgate solo le diminuzioni di prezzo nel corso degli anni ed i
livelli di sottoquotazione, a condizione che fossero espressi in percentuale dei prezzi
medi ponderati praticati nella Comunità, considerata globalmente. Questa lettera
precisava anche che le informazioni relative al volume delle vendite nella Comunità
(sia il volume totale sia il volume della NSC, della NSAG e dell'Ajico) erano
riservate.
- Con regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3421, che istituisce un dazio
antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone
e degli Stati Uniti d'America (GU L 330, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento
della Commissione») la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio
di 29,95 ECU per kg sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e di
27,55 ECU per kg su quelle provenienti dagli Stati Uniti.
- Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC, al fine di meglio strutturare i negoziati
relativi ad un impegno in materia di prezzi, ha chiesto alla Commissione di
precisare:
- il tasso di utilizzo delle capacità preso in considerazione nel calcolo dei costi
che è servito come base nel calcolo di questo prezzo;
- se il prezzo di riferimento tenesse conto dei costi di produzione del
produttore comunitario nell'ipotesi di un accresciuto utilizzo delle capacità,
ad esempio per una produzione di 1 000 tonnellate;
- se il prezzo di riferimento comprendesse una percentuale di costi di vendita,
di costi generali e di spese amministrative inferiore per i clienti maggiori e
se i costi generali reali fossero imputati sul fatturato reale;
- il periodo di ammortamento degli impianti del produttore comunitario preso
in considerazione dalla Commissione;
- se si fosse tenuto conto degli interessi pagati e, in caso affermativo, come
fossero stati calcolati;
- il periodo considerato dalla Commissione affinché il produttore comunitario
raggiunga l'equilibrio finanziario;
- se le sovvenzioni riscosse dal produttore comunitario fossero state prese in
conto e se esse fossero compatibili con il Trattato CE;
- la percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento che sono
stati pagati alla società apparentata DSM;
- se la Commissione avesse tenuto conto del fatto che il produttore
comunitario aveva potuto approfittare degli sforzi per lo sviluppo del
mercato effettuati dalla NSAG.
- Il 18 dicembre 1990 la Commissione ha risposto in modo analitico a ciascuno dei
punti di cui trattasi:
- il tasso di utilizzo delle capacità impiegato nel calcolo del prezzo di
riferimento era quello della piena capacità;
- l'aumento annunciato della capacità del produttore comunitario non era
stato preso in considerazione e questa evoluzione non era conosciuta dalla
Commissione;
- i costi di vendita, i costi generali e le spese amministrative presi in
considerazione non riflettevano le diverse dimensioni dei clienti ai quali essi
si riferivano;
- gli impianti del produttore erano stati ammortizzati in dieci anni;
- il prezzo di riferimento teneva conto degli interessi effettivamente pagati;
- il periodo necessario per raggiungere l'equilibrio finanziario era
direttamente collegato ai prezzi praticati e ai quantitativi prodotti, i prezzi
erano diminuiti e la HSC non aveva raggiunto il pieno sfruttamento delle
sue capacità;
- si era tenuto conto delle sovvenzioni versate al produttore comunitario per
determinare i prezzi di riferimento;
- la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e non era nell'interesse
dell'altro azionista della HSC gonfiare questi costi artificialmente;
- occorreva chiarire la questione.
- Con lettera 28 dicembre 1990 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di
informarle dei principali fatti e considerazioni che erano servite come fondamento
per il regolamento della Commissione, nonché, eventualmente, dei principali fatti
e considerazioni in base ai quali essa intendeva raccomandare l'imposizione di dazi
definitivi. In particolare, esse hanno chiesto informazioni sul calcolo del valore
normale, del prezzo all'esportazione, degli adeguamenti e del margine di dumping,
sul valore delle importazioni di cui si era tenuto conto per la valutazione del
volume del mercato comunitario, i prezzi presi in considerazione per determinare
la diminuzione di prezzo e la sottoquotazione e sul danno. Esse hanno anche
invitato la Commissione a chiarire i punti, da essa non precisati, della lettera della
NSC del 14 dicembre 1990 che a loro parere avrebbero dovuto essere ampiamente
sviluppati.
- Con lettere 6 e 30 dicembre 1990 esse hanno presentato le loro osservazioni scritte
sul regolamento della Commissione.
- Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 1990, nonché con lettera 14 gennaio 1991,
la NSC ha reiterato la sua domanda di accesso alle informazioni trasmesse dalla
denunciante alla Commissione, in particolare nelle sue osservazioni scritte sul
regolamento della Commissione.
- Il 16 gennaio 1991 la Commissione ha risposto che il fascicolo non riservato era
stato messo a disposizione di tutte le parti interessate fin dall'inizio del
procedimento.
- Il 18 gennaio 1991 la NSC ha consultato il fascicolo non riservato e ha avuto
accesso ad una versione non riservata delle osservazioni del produttore comunitario
sul regolamento della Commissione.
- Il 1° febbraio 1991 la NSC si è lamentata del fatto di aver avuto accesso solo dal
24 gennaio 1991 alla sintesi non riservata, datata 13 dicembre 1989, della domanda
di adozione di misure di protezione presentata dalla HSC, alla sintesi non riservata,
datata 9 aprile 1990, delle osservazioni presentate dalla HSC e alla sintesi non
riservata, datata 28 agosto 1990, di una lettera della HSC. Essa ha anche deplorato
il carattere insufficiente delle informazioni contenute in queste sintesi.
- Con telecopia 4 febbraio 1991, la Commissione ha risposto che essa aveva avviato
una procedura sulla base di una denuncia che essa aveva trasmesso alla ricorrente
fin dall'inizio del procedimento e ha fatto riferimento al suo regolamento, che
istituisce dazi provvisori per quanto riguarda le sue conclusioni.
- Il 5 febbraio 1991 i rappresentanti della NSC e gli agenti della Commissione si sonoincontrati per discutere del regolamento della Commissione.
- Il 7 febbraio 1991 le ricorrenti hanno proposto alcuni impegni.
- Il 22 marzo 1991 la Commissione ha inviato la sua lettera di divulgazione
(«diclosure letter») alle ricorrenti. In esse erano esposti i motivi per cui essa
intendeva proporre l'istituzione di un dazio antidumping definitivo.
- Questa lettera conteneva le stesse informazioni che erano contenute nel
regolamento della Commissione. Tuttavia contrariamente a quest'ultimo in essa
risultavano dati numerici relativi al calcolo del margine di dumping ed alle perdite
subite dalla NSAG nelle vendite nella Comunità e comprendeva anche una
distribuzione, in dieci voci, dei costi di produzione considerati per il calcolo del
prezzo di riferimento. Ogni voce era espressa in percentuale dei costi totali, con
una forchetta del 10%.
- In essa era altresì indicato che la Commissione aveva determinato il valore normale
dell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi praticati sui mercati degli Stati
Uniti, non più in ragione della mancanza di cooperazione da parte dell'Ajico, come
indicato nel regolamento della Commissione, ma poiché le condizioni dell'art. 2,
n. 6, del regolamento base per prendere in considerazione i prezzi del mercato
giapponese non erano soddisfatte.
- Infine, essa conteneva:
- una precisazione relativa alla perdita di posti di lavoro che avrebbe
comportato la cessazione della produzione comunitaria;
- talune considerazioni relative all'impatto dei dazi antidumping sulla
domanda;
- l'affermazione secondo cui i costi di produzione della HSC che erano serviti
per il calcolo del prezzo di riferimento erano stati rivisti al fine di escludere
taluni costi non collegati a vendite nella Comunità;
- i motivi per cui si era tenuto conto di un margine di utile dell'8%.
- Il 25 marzo 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 792/91, che
proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie
del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 82, pag. 1).
- Il 2 aprile 1991 la NSC ha invitato la Commissione ad esaminare due altre
possibilità di impegni.
- Lo stesso giorno essa ha presentato le sue osservazioni sulla lettera di divulgazione
del 22 marzo 1991 (v. supra, punto 25), lamentando l'insufficienza delle notizie che
le erano state comunicate circa le informazioni fornite dalla HSC. Essa ha anche
addebitato alla Commissione di non averle trasmesso informazioni statistiche o di
fatto rilevante circa il margine di danno e di non averle comunicato praticamente
alcuna delle informazioni utilizzate nella determinazione del prezzo di riferimento.
Essa ha precisato che il sistema delle forchette utilizzato per rivelare la struttura
dei costi della HSC non forniva alcun indizio che consentisse di scoprire come il
limite del danno fosse stato calcolato. Lo stesso giorno l'Ajico ha anche presentato
le sue osservazioni scritte, aderendo inoltre a quelle della NSC e chiedendo il
beneficio di un trattamento riservato.
- Il 18 aprile 1991 la Commissione ha risposto a queste lettere affermando di aver
divulgato tutte le informazioni che essa era in diritto di divulgare. Essa ha anche
precisato che i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ad eccezione di
due voci, ammortizzate secondo la normativa dei Paesi Bassi, e che gli onorari di
avvocato erano stati del tutto esclusi dai calcoli. Essa ha infine contestato il fatto
che il prezzo di riferimento fosse stato gonfiato artificialmente ed ha sottolineato
il nesso esistente tra i costi, da un lato, e la capacità di sfruttamento e la
dimensione della fabbrica dall'altro.
- Con lettera 7 maggio 1991 la Commissione ha esposto i motivi per cui essa non
poteva accettare gli impegni proposti.
- Il 15 maggio 1991 la NSC ha inviato al Consiglio le sue osservazioni su questa
lettera. Essa ha contestato il ragionamento seguito dalla Commissione.
- Con regolamento (CEE) 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e
degli Stati Uniti d'America (GU L 134, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del
Consiglio» o il «regolamento impugnato»), il Consiglio ha imposto un dazio
antidumping definitivo di 27,21 ECU per kg sulle importazioni di aspartame
originario del Giappone e di 25,5 ECU per kg su quelle provenienti dagli Stati
Uniti d'America. Questo regolamento è stato successivamente abrogato dal
regolamento (CE) del Consiglio 3 agosto 1995, n. 1936 (GU L 186, pag. 8).
I regolamenti antidumping controversi
1. Generalità
- I regolamenti antidumping di cui trattasi nella fattispecie istituiscono un dazio
antidumping calcolato sulla base del danno e non in funzione del margine di
dumping. Le istituzioni comunitarie hanno constatato l'esistenza di pratiche di
dumping da parte degli esportatori americani e giapponesi. Il margine di dumping
è stato calcolato comparando il prezzo al quale il produttore americano vendeva
l'aspartame sul mercato degli Stati Uniti con quello che esso praticava nella
Comunità (punti 12-32 dei 'considerando del regolamento della Commissione e
punti 8-25 dei 'considerando del regolamento del Consiglio).
2. Il regolamento della Commissione
- Nella valutazione del danno, la Commissione sostiene che il mercato comunitario
dell'aspartame tra il 1986 e il 1989 ha avuto un incremento del 215% (punto 34 dei
'considerando del regolamento della Commissione) e che se l'ingresso della HSC,
nel 1988, ha fatto perdere quote di mercato agli esportatori americani e giapponesi,
le importazioni dagli Stati Uniti e dal Giappone sono tuttavia cresciute in termini
assoluti (punto 37 dei 'considerando). Inoltre i prezzi giapponesi e americani, già
sensibilmente inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario nel 1988, sono
ulteriormente diminuiti (punto 39 dei 'considerando). Vi è stata sottoquotazione
dei prezzi americani e giapponesi rispetto ai prezzi del produttore comunitario
durante il periodo d'inchiesta (punto 40 dei 'considerando), costringendo
quest'ultimo a vendere in perdita ed impedendogli di sviluppare in maniera
adeguata lo sfruttamento delle sue capacità produttive, il che avrebbe aumentato
i suoi costi di produzione allo stesso tempo in cui egli subiva perdite considerevoli
(punto 45 dei 'considerando). Il calo dei prezzi all'esportazione della NSAG è
coinciso con l'ingresso della denunciante sul mercato comunitario (stesso punto).
Vista l'evoluzione del mercato comunitario dell'aspartame, che si è sviluppato
considerevolmente, nessun motivo evidente avrebbe giustificato che la NSAG, la
quale anche dopo il 1987 era rimasta di gran lunga il maggior fornitore di
aspartame sul mercato comunitario, diminuisse i suoi prezzi a livelli che non
permettevano di coprire i costi (punto 47 dei 'considerando). La decisione di
ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito della
responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani (punto 49 dei
'considerando). Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potessero aver
causato un danno rilevante (punto 50 dei 'considerando).
- Il dazio antidumping è stato istituito in modo da coprire la differenza tra i prezzi
giapponesi ed americani ed il prezzo minimo necessario per consentire all'industria
comunitaria di coprire i suoi costi e ottenere un profitto ragionevole (punto 63 dei
'considerando). Quest'ultimo è stato fissato all'8% del fatturato al lordo delle
imposte (punto 65 dei 'considerando). Il prezzo minimo, chiamato «prezzo di
riferimento» è stato comparato con il prezzo medio ponderato all'importazione
nella Comunità (stesso punto).
3. Il regolamento del Consiglio
- Nel suo regolamento che istituisce un dazio definitivo, il Consiglio conferma in
sostanza le considerazioni e conclusioni della Commissione. Per quanto riguarda
il calcolo del prezzo di riferimento che è servito a determinare il danno, esso
precisa (punto 44 dei 'considerando): «(...) la Commissione ha dovuto tener conto
del fatto che alcune materie prime e alcuni servizi sono stati acquistati da una
società collegata, e che alcuni costi non erano connessi alle vendite di APM nella
Comunità. Sono stati ora inclusi nel calcolo i costi delle attività di ricerca e sviluppo
e le spese di vendita dirette. Una volta operati questi adeguamenti, si sono ottenuti
costi di produzione inferiori, su cui ci si è basati per calcolare il prezzo di
riferimento e quindi l'importo del dazio necessario all'eliminazione del
pregiudizio». Al fine di valutare un equo margine di utile, esso prende in
considerazione i seguenti elementi: il fatto che il produttore comunitario sta
uscendo adesso dalla fase di avviamento, l'incertezza circa l'andamento delle
vendite future e la possibilità di mettere a punto prodotti sostitutivi che potrebbero
abbreviare il ciclo vitale del prodotto in questione (punto 45 dei 'considerando).
- Per quanto riguarda i diritti della difesa delle parti il Consiglio sottolinea (punto
7 dei 'considerando):
«La Commissione non ha tenuto conto degli studi e delle osservazioni non
corredati di un riassunto esauriente e non riservato, per non privare le altre parti
dei loro diritti di difesa».
Il procedimento contenzioso
41. Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1991, le ricorrenti
hanno presentato ciascuna un ricorso contro il regolamento del Consiglio.
42. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1992, la Commissione
ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. Questa
domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 18 marzo 1992.
43. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1992, la HSC, la
Toyo Soda Nederland BV e la DSM Aspartam BV hanno chiesto di intervenire a
sostegno delle conclusioni della convenuta. Questa domanda è stata ritirata il 21
gennaio 1993.
44. Con ordinanza 18 aprile 1994, la Corte ha rimesso le presenti cause dinanzi al
Tribunale ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993,
93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA,
CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee
(GU L 144, pag. 21), come modificata dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994,
94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29). Le cause sono state registrate nella
cancelleria del Tribunale rispettivamente con i nn. di ruolo T-159/94
(Ajinomoto/Consiglio) e T-160/94 (Nutrasweet/Consiglio), e attribuite, il 2 giugno
1994, alla Prima Sezione. Essendo stato successivamente assegnato il giudice
relatore alla Seconda Sezione ampliata, le cause sono state di conseguenza
attribuire a questa sezione.
45. In seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle Comunità
europee, le cause sono state riassegnate, il 23 gennaio 1995, alla Terza Sezione
ampliata ed è stato nominato un nuovo giudice relatore. Essendo stato quest'ultimo
assegnato successivamente alla Quinta Sezione ampliata, le cause sono state di
conseguenza attribuite a questa sezione.
46. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha aperto
la fase orale del procedimento. Ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura,
il 22 gennaio 1997, essa ha invitato le parti a rispondere per iscritto a vari quesiti
relativi al nesso di causalità tra il dumping ed il danno asserito. Le ricorrenti sono
state anche invitate a fornire talune precisazioni sulla loro affermazione secondo
cui i loro diritti della difesa erano stati violati. Tenuto conto dell'ampiezza di queste
precisazioni e del nuovo chiarimento che esse comportano, il Tribunale ha
autorizzato il convenuto, con lettera 24 marzo 1997, a presentare, per il 9 aprile
1997, osservazioni su queste precisazioni.
47. Con ordinanza 10 marzo 1997, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha riunito,
ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, le due cause ai fini della fase
orale del procedimento e della sentenza.
48. Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del
Tribunale all'udienza del 17 aprile 1997.
Conclusioni delle parti
49. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento del Consiglio nella sua totalità o, in subordine, in
quanto si applica a ciascuna di esse;
ordinare la restituzione dei dazi antidumping provvisori e definitivi riscossi
in forza del regolamento della Commissione e di quello del Consiglio,
nonché lo svincolo di qualsiasi garanzia prestata a tal fine;
condannare il Consiglio alle spese;
ordinare ogni altro provvedimento che possa risultare legittimo o equo.
50. Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese.
51. L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
Sul merito
I Esposizione sintetica dei motivi
52. Le ricorrenti deducono sei motivi comuni nei confronti del regolamento impugnato:
violazione di forme sostanziali, nonché dell'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del
regolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie non avrebbero fornito
loro informazioni sufficienti e in tempo utile per consentire loro di tutelare
i propri interessi;
violazione di forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8,
n. 4, del regolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero
tenuto conto di informazioni fornite dal produttore comunitario, mentre
esse non erano sintetizzate in una versione non riservata o accompagnate
da un'esposizione dei motivi adeguata, che giustificasse l'impossibilità di
sintetizzare queste informazioni;
violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzioni
comunitarie avrebbero determinato il valore normale sulla base di prezzi
praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto;
violazione dell'art. 2, n. 1, dell'art. 4 e dell'art. 13, n. 2, del regolamento
base in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero ignorato o male
interpretato gli elementi sostanziali di prova che dimostravano che il
produttore comunitario non aveva subito un danno rilevante;
violazione degli art. 2, n. 1, e 4, del regolamento base in quanto le istituzioni
comunitarie non avrebbero tenuto conto di altri fattori che hanno causato
il danno subito dal produttore comunitario;
violazione dell'art. 13, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzioni
comunitarie avrebbero calcolato in maniera inesatta l'importo del dazionecessario per eliminare il danno.
53. Nella causa T-159/94, la ricorrente Ajinomoto deduce inoltre i due motivi seguenti:
violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato in quanto le
istituzioni comunitarie, da un lato, non avrebbero informato in tempo utile
la ricorrente del fatto che esse ritenevano la sua cooperazione insufficiente
e, dall'altro, non le avrebbero dato l'occasione di presentare il suo punto di
vista al riguardo;
violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento base in quanto le istituzioni
comunitarie avrebbero calcolato il valore normale dell'aspartame
giapponese sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti.
54. Nella causa T-160/94, la ricorrente Nutrasweet deduce, oltre ai motivi comuni sopra
elencati, i due motivi seguenti:
violazione di norme essenziali di procedura, nonché dell'art. 190 del
Trattato, in quanto il convenuto avrebbe omesso di indicare i motivi per cui
ha respinto gli impegni proposti dalla NSC;
violazione dei diritti derivanti dal brevetto, di cui la ricorrente era titolare
negli Stati Uniti, in quanto il valore normale sarebbe stato determinato sulla
base dei prezzi praticati dalla ricorrente sul suo mercato interno.
55. Il Tribunale esaminerà innanzi tutto i motivi comuni alle due cause.
II Motivi comuni alle due cause
56. Il Tribunale ritiene che occorra esaminare congiuntamente i primi due motivi
comuni.
Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4,
lett. a) e b), e 8, del regolamento base
A Argomenti delle parti
57. Secondo le ricorrenti, le istituzioni comunitarie hanno l'obbligo di fare tutto quanto
è ragionevolmente in loro potere per fornire il maggior numero di informazioni
possibile alle imprese nei confronti delle quali è avviato un procedimento
antidumping.
58. Esse non potrebbero pertanto trincerarsi dietro l'argomento secondo cui le
domande delle ricorrenti non contenevano questioni sufficientemente specifiche.
Se si fosse seguita la tesi sostenuta dal convenuto, il procedimento avrebbe
comportato una successione incessante di questioni sempre più dettagliate.
59. Salvo privare l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base di qualsiasi utilità rispetto
alla lett. b) della stessa disposizione ed ostacolare i diritti della difesa delle imprese
interessate, l'obbligo di informazione riguarderebbe gli elementi di prova presentati
da terzi a sostegno delle loro affermazioni, anche quando essi sono stati verificati
dalle istituzioni comunitarie.
60. Questo obbligo di informazione delle istituzioni comunitarie esisterebbe già prima
dell'istituzione di dazi provvisori (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 15; art. 6, n. 7, del
codice antidumping dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio; in
prosieguo: il «GATT»). In passato le istituzioni comunitarie avrebbero più volte
divulgato informazioni essenziali prima dell'istituzione di tali dazi, di modo che esse
potrebbero essere vincolate da questa prassi (sentenza della Corte 22 ottobre 1991
causa C-16/90, Nölle, Racc. pag. I-5163).
61. Nella fattispecie le istituzioni comunitarie avrebbero violato l'art. 7, n. 4, lett. a) e
b), del regolamento base, nonché i diritti della difesa delle ricorrenti, non fornendo
loro in tempo utile sufficienti informazioni sulle affermazioni e sulle prove
presentate dalla denunciante, da un lato, e sulla sussistenza e pertinenza dei fatti
allegati nonché sugli elementi di prova acquisiti, dall'altro (sentenza AI-Jubail
Fertilizer/Consiglio, menzionata al punto precedente, punto 17).
62. Prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori, le ricorrenti avrebbero
ricevuto informazioni insufficienti (notifica di avvio del procedimento, sintesi di una
denuncia, versione non riservata delle risposte date dal produttore comunitario al
questionario della Commissione) per consentire loro di presentare utilmente il loro
punto di vista, in primo luogo, sul calcolo del prezzo di riferimento, in secondo
luogo, su quello del margine di dumping e, in terzo luogo, sulla natura e l'origine
del danno asserito. Eppure si sarebbe provveduto più volte a richiamare
l'attenzione della Commissione sull'insufficienza delle informazioni (lettera del 17
aprile 1990) e sulla necessità di organizzare un'audizione (lettere del 17 aprile, del
28 giugno e dell'8 novembre 1990).
63. Dopo l'adozione del regolamento della Commissione, le ricorrenti avrebbero
ricevuto solo poche informazioni supplementari, in particolare sugli elementi
essenziali che, nella presente causa, sarebbero il prezzo di riferimento ed il danno
asserito.
64. Per quanto riguarda il prezzo di riferimento, esse ritengono che le istituzioni
comunitarie avrebbero potuto fornire una specificazione più dettagliata degli
elementi ivi inclusi, nonché delle forchette più strette, in quanto questo prezzo di
riferimento non è stato calcolato sulla base dei costi reali della HSC, ma dei suoi
costi estrapolati partendo dall'ipotesi di uno sfruttamento totale delle sue capacità
produttive.
65. Benché il prezzo di riferimento fosse stato modificato due volte senza che fosse
stata addotta alcuna ragione, le istituzioni comunitarie non avrebbero fornito la
minima spiegazione interessante sulle ipotesi di base e sui metodi utilizzati in
particolare per:
determinare la capacità produttiva del produttore comunitario e il tasso di
utilizzo di questa capacità;
accertare che il produttore comunitario, mentre era pesantemente
indebitato, avrebbe dovuto poter raggiungere l'equilibrio finanziario ed
ottenere un utile dell'8% in meno di 18 mesi a decorrere dall'avvio della
produzione;
imputare le sovvenzioni versate al produttore comunitario;
calcolare l'ammortamento della fabbrica, degli immobili e degli impianti
utilizzati dal produttore comunitario e, in particolare, prendere in
considerazione un periodo di ammortamento di dieci anni;
ammortizzare o escludere i costi straordinari di avviamento (solo con lettera
18 aprile 1991, dopo la scadenza del termine impartito per presentare
osservazioni, le ricorrenti sarebbero state informate del fatto che i costi di
avviamento erano stati esclusi dal prezzo di riferimento ad eccezione di due
voci, del resto non precisate).
66. Le ricorrenti addebitano inoltre alle istituzioni comunitarie di non aver precisato:
il tipo di costi di finanziamento preso in conto e la loro ripartizione;
la rilevanza del ricorso a finanziamenti rispetto ai fondi propri;
gli elementi dei costi di vendita, dei costi generali e delle spese
amministrative e gli investimenti ai quali si riferivano i costi finanziari,
mentre la composizione dei costi generali, delle spese amministrative e dei
costi di vendita diretti dipenderebbe dal sistema di contabilità adottato e
dalla prospettiva in cui il calcolo è effettuato;
la proporzione di materie prime acquistate presso società apparentate,
informazione utile per determinare in quale misura il prezzo di riferimento
era stato calcolato sulla base dei prezzi di mercato;
in quale misura si fosse tenuto conto dei costi di sviluppo del mercato
sostenute dalla NSAG, che erano andati anch'essi a favore del produttore
comunitario;
la percentuale delle spese generali versate dal produttore comunitario alla
DSM.
67. Le istituzioni comunitarie non avrebbero chiarito in cosa una divulgazione più
completa dei metodi della Commissione potesse nuocere all'attività commerciale
del produttore comunitario e, in particolare, perché non si fosse potuto utilizzare
forchette più strette e la ripartizione dei costi finanziari, quanto meno sotto forma
di una percentuale, non potesse essere comunicata.
68. Per quanto riguarda il danno causato al produttore comunitario, le ricorrenti
addebitano alle istituzioni comunitarie di non aver adeguatamente indicato il
fondamento della loro conclusione secondo cui l'inchiesta non avrebbe rivelato
l'esistenza di alcun fattore di danno diverso dalle importazioni oggetto di dumping,
che poteva aver contribuito al danno, mentre il produttore comunitario esordiva
come secondo offerente su un mercato soggetto ad una dura concorrenza e nel
quale i prezzi avevano cominciato a diminuire molto prima del suo ingresso, era
pesantemente indebitato e i suoi costi di produzione raggiungevano il doppio di
quelli della ricorrente.
69. Inoltre, le istituzioni comunitarie non avrebbero rivelato i motivi per cui esse
istituivano un rapporto tra la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunità
e l'avvio della produzione del produttore comunitario, mentre avrebbero ricevuto
la prova del fatto che i prezzi diminuivano costantemente dal 1983.
70. Inoltre esse non avrebbero rivelato il fondamento dell'affermazione secondo cui il
produttore comunitario avrebbe ottenuto una quota di mercato relativamente poco
rilevante, mentre dalla sintesi non riservata della denuncia risulterebbe che, nei 18
mesi successivi l'avviamento della produzione, il produttore comunitario avrebbe
ottenuto una quota di mercato significativa.
71. Le istituzioni comunitarie avrebbero inoltre violato il diritto delle ricorrenti ad
un'equa valutazione delle prove, sancito nella sentenza Nölle, citata supra al punto
60.
72. Le ricorrenti concludono che le informazioni comunicate dalle istituzioni
comunitarie non hanno consentito loro di identificare gli eventuali errori che
viziavano l'analisi della Commissione e di formarsi utilmente un'opinione sui dati
sui quali queste istituzioni avevano basato le loro conclusioni.
73. Le istituzioni comunitarie non potrebbero trincerarsi dietro il loro obbligo di
tutelare la segretezza delle informazioni riservate fino a svuotare del suo contenuto
essenziale il diritto delle imprese interessate di essere informate (sentenza della
Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag.
849, punto 29).
74. Per risolvere il conflitto esistente tra i diritti di una persona assoggettata ad una
procedura d'inchiesta e il diritto di un denunciante alla segretezza circa la sua
attività commerciale e per rispettare i principi sanciti nelle sentenze
Times/Consiglio e Commissione, menzionata al punto precedente, e AI-Jubail
Fertilizer/Consiglio, menzionata sopra al punto 60, le istituzioni comunitarie
dovrebbero richiedere adeguate sintesi non riservate, nelle quali le informazioni
tenute segrete dovrebbero essere limitate ad un minimo assoluto. Se
un'informazione è rilevante per la difesa della parte oggetto dell'inchiesta, le
istituzioni comunitarie non potrebbero tenerne conto, a meno che il denunciante
non accetti di renderla pubblica.
75. Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza secondo cui, nel diritto della
concorrenza, l'autorità comunitaria non potrebbe prendere in considerazione, a
carico dell'impresa interessata, fatti, circostanze o documenti che essa ritiene di non
poter divulgare, se questo rifiuto di divulgazione pregiudica la possibilità di questa
impresa di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla sussistenza o sulla
portata di queste circostanze, su questi documenti o ancora sulle conclusioni che
la Commissione ne trae (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76,
Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, in particolare pag. 512; 25
ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, in particolare pag.
3192, e 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione,
Racc. pag. 19, in particolare pag. 60). Ora, affinché le regole enunciate nelle
sentenze Timex/Consiglio e Commissione e AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, citate
supra, conservino un senso, sarebbe necessario che questo divieto si applicasse
anche nel contesto di una procedura antidumping.
76. Le istituzioni sarebbero anche tenute, quando oppongono l'argomento dell'obbligo
di riservatezza, ad esporre i motivi per cui le informazioni richieste sono riservate
e non possono costituire oggetto di sintesi non riservate.
77. Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie si sarebbero necessariamente basate su
alcune o persino tutte le affermazioni del produttore comunitario, anche se in
maniera indiretta, avendo orientato l'inchiesta in funzione delle informazioni
comunicate da quest'ultimo. Anche supponendo che fosse stato impossibile, a causa
dell'obbligo di trattamento riservato delle informazioni, fornire una sintesi
sufficiente dei fatti e delle circostanze allegati dal produttore comunitario, esse
avrebbero dovuto astenersi dall'utilizzare queste informazioni, o altre informazioni
fondate su di esse, a sostegno della loro decisione.
78. In ogni caso, sarebbe stato possibile risolvere il conflitto tra il diritto di accesso al
fascicolo e l'obbligo di riservatezza facendo ricorso ad una procedura del tipo
«administration protective order» americano o ad un perito indipendente chiamato
a redigere una sintesi non riservata.
79. Poiché le ricorrenti non sarebbero state messe in grado di esprimersi utilmente su
elementi di prova presentati dalla HSC, sui quali i regolamenti della Commissione
e del Consiglio sono basati, questi regolamenti sarebbero stati adottati in violazione
delle norme di procedura essenziali del diritto comunitario. Di conseguenza, gli artt.
1 e 2 del regolamento del Consiglio dovrebbero essere annullati.
80. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto dei motivi dedotti,
sostenendo in sostanza che le istituzioni comunitarie hanno ottemperato i loro
obblighi di informazione nei confronti delle ricorrenti tenuto conto, da un lato, del
carattere generale delle domande di informazione presentate da queste ultime e,
dall'altro, dell'obbligo delle istituzioni comunitarie di mantenere segrete le
informazioni riservate concernenti il produttore comunitario.
B Giudizio del Tribunale
81. Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del
diritto comunitario. Nel settore della difesa contro le importazioni che costituiscono
oggetto di dumping, questi diritti sono precisati all'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento
base.
82. In particolare l'art. 7, n. 4, lett. a) e b), stabilisce:
«a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori
notoriamente interessati (...) la possibilità di prendere conoscenza di tutte
le informazioni ad essa fornite (...) purché tali informazioni siano pertinenti
per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 esiano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta (...).
b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata
l'inchiesta (...) possono chiedere di essere informati dei principali fatti e
considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di
dazi definitivi (...)».
- Questi diritti all'informazione devono conciliarsi con l'obbligo delle istituzioni
comunitarie di rispettare il segreto aziendale. In ogni caso, gli interessati devono
essere stati messi in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far
conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza
dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla
Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una
pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza AI-Jubail
Fertilizer/Consiglio, citata supra al punto 60, punto 17), al più tardi nel corso della
procedura di adozione del regolamento del Consiglio (v. in prosieguo il punto 87).
Nell'ambito di un ricorso di annullamento rivolto contro un regolamento
antidumping del Consiglio, il sindacato giurisdizionale può estendersi agli elementi
del regolamento della Commissione nonché alla relativa procedura, in quanto il
regolamento del Consiglio vi si riferisce.
- Prima di esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano correttamente ponderato
gli imperativi di riservatezza e le esigenze che comportano il rispetto dei diritti
della difesa e degli artt. 7, n. 4, lett. a), e b), e 8, del regolamento base, occorre da
un lato precisare il contesto della presente causa richiamando le particolarità del
mercato di cui trattasi e, dall'altro, trarre la conseguenza di queste particolarità.
1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza
- Nel corso del periodo d'inchiesta, il mercato dell'aspartame presentava particolarità
eccezionali. Innanzi tutto, a livello mondiale esistevano solo alcuni fornitori di
aspartame: da un lato, le due ricorrenti, che erano di gran lunga le più importanti,
e dall'altro il produttore comunitario HSC. Le ricorrenti cooperavano molto
strettamente, realizzando praticamente tutte le loro vendite nella Comunità per il
tramite della loro impresa comune NSAG. In secondo luogo, costituendo
l'aspartame prodotto dai vari produttori un solo e stesso prodotto, la concorrenza
si esercitava essenzialmente con i prezzi.
- Da queste particolarità deriva che le ricorrenti avevano un'eccellente conoscenza
del mercato, che consentiva loro, partendo da informazioni limitate, di trarre
conclusioni sulla situazione del produttore comunitario, a tal punto poi che, poco
dopo l'avvio dell'inchiesta, esse disponevano per il tramite della NSAG di un'analisi
della McKinsey in cui venivano valutati gli elementi e la struttura dei costi di
produzione della HSC (v. supra, punto 9). In tale contesto, le istituzioni
comunitarie dovevano prestare particolare attenzione a non divulgare informazioni
che avrebbero consentito alle ricorrenti di dedurre informazioni commercialmente
rilevanti, che potessero mettere il produttore comunitario in pericolo. Inoltre, sia
quest'ultimo sia le ricorrenti hanno insistito sul carattere riservato delle
informazioni fornite.
2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite prima dell'istituzione dei dazi
definitivi
- Anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto dei
diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e
considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto
di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento
che istituisce i dazi definitivi. Poiché un tale regolamento è distinto da quello che
istituisce i dazi provvisori, anche se è collegato a quest'ultimo al punto da
sostituirvisi, a talune condizioni (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 56/85,
Brother Industries/Commissione, Racc. pag. 5655, punto 6; e cause riunite 294/86
e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, punto 12, e 11
luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype
Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 13; ordinanza
del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-208/95, Miwon/Commissione, Racc. pag. II-635, punto 20), la sua validità dev'essere valutata in relazione alle norme che
presiedono alla sua adozione. Qualora nel corso della procedura di adozione di un
regolamento che istituisce un dazio definitivo si sia posto rimedio ad un vizio che
ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce
un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo regolamento non comporta quella
del regolamento che istituisce il dazio definitivo. Solo in quanto non si sia posto
rimedio a questo vizio, e il regolamento che istituisce un dazio definitivo faccia
riferimento al regolamento che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di
quest'ultimo comporta quella del primo.
- Di conseguenza, nella fattispecie, occorre esaminare se i diritti della difesa delle
parti interessate siano stati rispettati nell'ambito della procedura di elaborazione
del regolamento impugnato che istituisce un dazio definitivo e che ordina la
riscossione definitiva dei dazi provvisori.
3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazione all'art. 7, n. 4,
lett. a), del regolamento base (informazioni fornite dalla HSC)
- L'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base consente al denunciante, nonché agli
importatori ed esportatori notoriamente interessati, di prendere conoscenza di tutte
le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate dall'inchiesta, ad
eccezione dei documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli
Stati membri, purché tali informazioni, innanzi tutto, siano pertinenti per la tutela
dei loro interessi, in secondo luogo, non siano riservate ai sensi dell'art. 8, in terzo
luogo, siano state utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta e, in quarto luogo,
abbiano costituito oggetto di una domanda scritta di comunicazione da parte di
colui che intende prenderne conoscenza.
- L'art. 8, n. 2, lett. a) dello stesso regolamento stabilisce che il Consiglio, la
Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare,
salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute
in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento
riservato. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. b), qualsiasi richiesta di trattamento riservato
deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata. Essa deve essere
accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei
motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. L'art. 8,
n. 4, secondo comma, prevede che le istituzioni comunitarie possono disattendere
l'informazione se la parte che l'ha fornita non è disposta a fornirne un riassunto
non riservato, qualora sia possibile riassumere l'informazione in questione. Tuttavia,
tale articolo non le obbliga a non tenerne conto.
- Nella fattispecie, la denunciante ha fornito sintesi non riservate, che la
Commissione ha trasmesso alle ricorrenti. Anche supponendo che, come queste
ultime sostengono, il contenuto di queste sintesi fosse insufficiente, le istituzioni
comunitarie non erano tuttavia obbligate, ma tutt'al più legittimate, a non tenerne
conto. Tuttavia, esse avevano l'obbligo di mettere le ricorrenti in condizioni, nel
corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il loro punto di
vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati e sugli
elementi di prova acquisiti dalla Commissione a sostegno della sua affermazione
relativa all'esistenza di una pratica di dumping e del danno. Occorre pertanto
esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano assolto tale obbligo.
4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamente all'art. 7, n. 4,
lett. b), del regolamento base
- Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare
- Ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. c), sub i), del regolamento base, le domande di
informazioni conformi al punto b) devono essere presentate per iscritto e indicare
i singoli punti su cui si desiderano informazioni.
- In funzione del grado di specificità delle informazioni richieste occorre esaminare
il carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie.
b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie e delle
informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie
i) Domande generali di informazione
- Le ricorrenti hanno lamentato ripetutamente l'insufficienza delle informazioni che
erano state loro comunicate limitandosi a chiedere in generale di essere informate
dei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendeva
raccomandare l'imposizione di dazi (v. supra, punti 8, 16 e 31).
- La Commissione ha risposto a queste domande generali di informazione con lettera
22 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In considerazione del grado di genericità di
queste domande, questa lettera e i suoi allegati soddisfacevano i requisiti di cui
all'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base. Esse contenevano informazioni
sufficientemente circostanziate per mettere le ricorrenti in condizioni di far
conoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei
fatti e delle circostanze allegati e sugli elementi di prova acquisiti dalla
Commissione a sostegno della sua affermazione relativa all'esistenza di una pratica
di dumping e di un danno.
ii) Domande di informazione su punti specifici
Censure relative alle domande di informazioni presentate con la lettera del 14
dicembre 1990
- Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC ha anche posto questioni precise sul prezzo
di riferimento. Successivamente, non solo la NSC, ma anche l'Ajico, che non si è
tuttavia esplicitamente associata all'azione della NSC, hanno fatto riferimento a
questa lettera invitando la Commissione a chiarire eventualmente l'una o l'altra
delle sue risposte a tale lettera. Tuttavia, nel corso del procedimento
amministrativo, le ricorrenti non hanno indicato in che cosa le informazioni fornite
dalle istituzioni comunitarie fossero insufficienti né precisato i punti specifici sui
quali esse avrebbero desiderato informazioni supplementari.
- La Commissione ha risposto a queste domande di informazioni con lettera 18
dicembre 1990 (v. supra, punto 15). Occorre esaminare se le risposte fornite dalla
Commissione siano state sufficienti per consentire alle ricorrenti di difendersi
utilmente. Il Tribunale esaminerà queste risposte limitandosi ai punti che
costituiscono oggetto di critiche da parte delle ricorrenti.
- Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)
- Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornito
chiarimenti sulle ipotesi di base e i metodi accolti per determinare le capacità
produttive del produttore comunitario, in quanto esse non hanno chiesto
informazioni al riguardo. Infatti, la loro domanda di informazioni riguardava il tasso
di utilizzo delle capacità accolto per determinare il prezzo di riferimento. Su tale
punto, le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver
precisato se tale tasso corrispondesse al tasso effettivo osservato alla fine del
periodo d'inchiesta o al tasso di utilizzo medio. Infatti, nella sua lettera 14 dicembre
1990, la NSC chiede tale informazione solo nell'ipotesi in cui, per ragioni di
riservatezza, non fosse stato possibile indicare una percentuale. Poiché la
Commissione ha precisato che essa si era basata sull'ipotesi di un pieno utilizzo
delle capacità, cioè su un tasso del 100%, non era tenuta a rispondere alla
questione posta in subordine. Poiché le ricorrenti non hanno chiesto alcuna
precisazione supplementare al riguardo nel corso del procedimento amministrativo,
si deve ritenere che la Commissione abbia pienamente risposto al quesito posto
dalla NSC. Per il resto, dato che non è contestato il fatto che la Commissione si sia
basata sull'ipotesi di un utilizzo massimo delle capacità produttive rilevate alla fine
del periodo d'inchiesta, cioè sull'ipotesi più favorevole alle ricorrenti, eventuali
osservazioni supplementari da parte di queste ultime non avrebbero avuto alcuna
incidenza sul tasso accolto.
- Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibrio finanziario e
realizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto 65, secondo trattino)
- Oltre alla risposta che essa ha fornito nella lettera 18 dicembre 1990 (v. supra,
punto 15), la Commissione ha indicato, nella lettera di divulgazione del 22 marzo
1991 (v. supra, punto 25) che era essenziale che i dazi da istituire coprissero la
differenza tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento consistente in un
prezzo minimo necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi
costi e di realizzare un margine di utile ragionevole. Al fine della valutazione di
questo margine di utile, la Commissione ha precisato di aver tenuto conto, innanzi
tutto, del fatto che il produttore comunitario aveva appena cominciato la sua
attività, in secondo luogo, dell'incertezza circa l'evoluzione delle vendite future, che
potrebbe essere favorevole come negli Stati Uniti, ma che potrebbe anche essere
negativa e, in terzo luogo, della possibilità che fossero messi a punto prodotti
sostitutivi in grado di abbreviare il ciclo di vita dell'aspartame.
- Queste informazioni contengono indicazioni sufficienti sui principali fatti e
considerazioni relativi alla domanda di informazioni di cui trattasi.
- Del resto, nella lettera 2 aprile 1991, la NSC ha presentato il suo punto di vista
sulla questione ed è pertanto stata in grado di esercitare pienamente i suoi diritti
della difesa (v. supra, punto 31).
- Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttore comunitario e
compatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65, terzo trattino)
- Nella lettera 18 dicembre 1990, la Commissione ha dichiarato di aver tenuto conto
delle sovvenzioni versate al produttore comunitario per determinare il prezzo di
riferimento, senza tuttavia pronunciarsi sulla loro compatibilità con il Trattato.
- Le ricorrenti non hanno indicato come l'eventuale incompatibilità delle sovvenzioni
versate al produttore comunitario avrebbe potuto portare ad un dazio antidumping
meno elevato.
- Ne deriva che l'assenza di informazioni esplicite da parte della Commissione su tale
questione non costituisce una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base e
non è quindi tale da comportare l'annullamento del regolamento impugnato.
- Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento pagati alla
società apparentata DSM (v. supra, punto 66, sesto trattino)
- Nella sua risposta del 18 dicembre 1990, la Commissione si è limitata a confermare
che la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e ad affermare che non
era nell'interesse dell'altro azionista della HSC gonfiare artificialmente questi costi.
- Sebbene la risposta fornita dalla Commissione non risolva chiaramente la questioneposta, bisogna tuttavia constatare che la divulgazione della percentuale non avrebbe
consentito alla NSC di meglio difendere i suoi interessi. Infatti, salvo divulgare
anche i dettagli dei costi generali, queste informazioni non le avrebbero consentito
di pronunciarsi sul carattere ragionevole o meno di queste spese. Ora, i costi
generali del produttore comunitario, che costituiscono uno degli elementi dei costi
di produzione, sono dati riservati che non potevano esserle trasmessi così
com'erano (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother
Industrie/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 34). Di conseguenza giustamente la
Commissione non ha fornito ulteriori informazioni sul punto di cui trattasi.
- Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quinto trattino)
- Alla questione se avesse tenuto conto del fatto che la HSC aveva potuto
approfittare dell'azione di sviluppo del mercato consentita dalla NSAG, la
Commissione ha dichiarato, nella lettera del 18 dicembre 1990, che tale domanda
le sembrava oscura ed ha chiesto chiarimenti alla NSC. Poiché quest'ultima non
glieli ha forniti, non si può addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver
risposto più ampiamente a tale questione.
Censure relative ad altri punti specifici
- Composizione dettagliata del prezzo di riferimento
- In via preliminare occorre sottolineare che il prezzo di riferimento che è servito a
determinare l'importo del dazio è stato calcolato in gran parte sulla base dei costi
di produzione del produttore comunitario. Ora, questi dati sono riservati (sentenza
Brother Industrie/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 34).
- Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti si sono limitate a
lamentare il fatto che la struttura dei costi inclusi nel prezzo di riferimento, così
come risultava dall'allegato 3 alla lettera della Commissione 22 marzo 19891 (v.
supra, punto 25), contenesse informazioni insufficienti sugli elementi del prezzo di
riferimento. Tale censura generica e l'osservazione secondo cui la Commissione non
aveva divulgato informazioni numeriche o di fatto significative sul margine di danno
(v. supra, punto 31) non consentivano alle istituzioni comunitarie di identificare la
natura delle informazioni non riservate che avrebbero consentito alle ricorrenti di
meglio tutelare i loro interessi. Tenuto conto delle particolarità del mercato, della
conoscenza che le ricorrenti avevano di quest'ultimo e del suo concorrente europeo
(v. supra, punti 85 e 86), nonché del carattere estremamente sensibile degli
elementi del prezzo di riferimento sul piano della riservatezza, le istituzioni
comunitarie dovevano astenersi dal divulgare informazioni che avrebbero consentito
alle ricorrenti di calcolare con una precisione relativamente alta gli elementi, la
struttura e, in definitiva, l'importo dei costi del produttore comunitario. Poiché
questi dati sono riservati (sentenza Brother Industries/Consiglio, citata supra al
punto 106, punto 34), solo avendo conoscenza degli elementi precisi sui quali le
ricorrenti intendevano essere più ampiamente informate o, quanto meno, della
prospettiva in cui queste ultime intendevano ottenere e utilizzare queste
informazioni supplementari le istituzioni comunitarie sarebbero state in grado di
valutare la possibilità di divulgare ulteriori informazioni sul prezzo di riferimento
pur rispettando le esigenze di riservatezza che si imponevano nel caso di specie.
- Non avendo messo le istituzioni in grado di valutare questa possibilità, le ricorrenti
non possono addebitare alle stesse di non aver fornito loro una ripartizione del
prezzo di riferimento più dettagliata di quella che figurava nell'allegato 3 alla
lettera della Commissione 2 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In particolare, poiché
esse non hanno chiesto informazioni specifiche sul tipo di costi di finanziamento
presi in conto e sulla loro ripartizione né sulla rilevanza dei finanziamenti richiesti
rispetto ai fondi propri, esse non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di
non aver precisato questi elementi.
- Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Timex/Consiglio e Commissione (citata
supra al punto 73), richiamata dalle ricorrenti, le istituzioni comunitarie si erano
limitate a divulgare le voci di calcolo del prezzo di riferimento senza alcuna
indicazione numerica. Per contro, nella presente causa, le istituzioni comunitarie
hanno divulgato gli elementi del costo preso in conto per il calcolo del prezzo di
riferimento fornendo un'indicazione numerica consistente nella percentuale di
ciascuno di questi elementi nel costo totale con approssimazione del 10%. Tenuto
conto delle domande di trattamento riservato presentate dal produttore
comunitario, occorre considerare che le informazioni relative alla composizione del
prezzo di riferimento comunicate nella fattispecie alle ricorrenti erano sufficienti.
- Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (citata
supra al punto 60), anch'essa invocata dalle ricorrenti, il convenuto non contestava
il fatto che le istituzioni comunitarie fossero state in grado di comunicare alla
società ricorrente informazioni utili per l'esercizio dei suoi diritti alla difesa, poiché
affermava di averle trasmesso tali informazioni con lettera. Il regolamento
impugnato era stato tuttavia annullato poiché il convenuto non aveva provato la
ricezione di questa lettera da parte della ricorrente. Nella fattispecie, per contro,
il convenuto afferma che l'obbligo di riservatezza che grava sulle istituzioni
comunitarie ha impedito loro di trasmettere talune informazioni controverse.
- Infine, nella sentenza Nölle (citata supra al punto 60), la Corte ha dichiarato il
regolamento controverso invalido non per violazione dei diritti della difesa, ma in
quanto il valore normale non era stato determinato «in maniera appropriata ed
equa» ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento base. La questione se,
nell'ambito delle disposizioni che si applicano nella fattispecie, le istituzioni
comunitarie non abbiano oltrepassato il loro potere discrezionale nella
determinazione del valore normale sarà esaminata nell'ambito del motivo seguente,
relativo alla violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base.
- Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttore comunitario
nel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra, punto 65, quarto e quinto
trattino)
- Nelle loro osservazioni del 2 aprile 1991 (v. supra, punto 31) la NSC e la NSAG
hanno affermato che la HSC aveva dovuto far fronte a costi e a difficoltà di
avviamento considerevoli e che i costi di avviamento della fabbrica non potevano
essere presi in conto nel calcolo del prezzo di riferimento. Esse hanno anche
ritenuto che gli onorari di avvocato pagati dalla HSC per convocarli in giudizio non
potevano essere considerati come costi di produzione e che quanto meno essi
dovevano essere scaglionati nel tempo. Per contro, esse non hanno chiesto alcuna
precisazione sull'ipotesi di base e sui metodi accolti per imputare i costi di
avviamento nel calcolo del prezzo di riferimento (in particolare per quanto riguarda
i metodi di ammortamento e i motivi per cui le istituzioni comunitarie avevano
preso in considerazione un periodo di ammortamento di dieci anni), né sulle due
voci di spese di avviamento che erano state prese in conto.
- Con lettera 18 aprile 1991 (v. supra, punto 32), la Commissione ha precisato che,
ad eccezione di due voci ammortizzate secondo le regole vigenti nel diritto dei
Paesi Bassi, i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ivi compresi gli
onorari di avvocato.
- La lettera della Commissione 18 aprile 1991 ha quindi risposto completamente alle
osservazioni della NSC e della NSAG del 2 aprile 1991, ammesso che esse
valessero come domanda di informazioni ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del
regolamento base.
- Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66, quarto
trattino)
- Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornito
loro informazioni sulla parte delle materie prime acquistate dal produttore
comunitario presso fornitori collegati, poiché esse non hanno presentato alcuna
domanda di informazioni su tale punto specifico.
c) Conclusione
- Da quanto precede, tenuto conto in particolare delle specificità eccezionali del
mercato (v. supra, punti 85 e 86), dell'eccellente conoscenza che ne avevano le
ricorrenti e della capacità che questa conoscenza dava loro di chiedere
eventualmente le precisazioni pertinenti richieste, risulta che le istituzioni
comunitarie hanno soddisfatto i loro obblighi di informazione derivanti dall'art. 7,
n. 4, lett. a) e b), del regolamento base.
- Ne deriva che il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base
Argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha commesso un errore manifesto di
valutazione, ha omesso di prendere in considerazione elementi essenziali e ha
violato il Trattato nonché il regolamento base, comparando i prezzi praticati sul
mercato interno degli Stati Uniti con i prezzi in vigore sul mercato comunitario per
determinare il valore normale.
- A loro parere, i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti non consentivano un
confronto valido ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. a) e b), del regolamento base e non
risultavano da operazioni commerciali normali. Infatti, contrariamente al mercato
comunitario, pienamente concorrenziale, il mercato americano sarebbe stato
monopolistico per via del brevetto che tutela l'aspartame. Ora, in un mercato non
concorrenziale, le istituzioni comunitarie sarebbero tenute a calcolare il dumping
sulla base di un valore costruito. Il confronto dei prezzi praticati su due mercati
aventi strutture diverse sarebbe da escludere, cosa che la Corte ha del resto
riconosciuto nella sentenza Brother Industries, citata supra al punto 106. Dalla
decisione della Commissione nella pratica detta della «pere allo sciroppo originarie
dell'Australia» risulterebbe che il criterio della concorrenza è essenziale. Il diritto
degli Stati Uniti d'America riconoscerebbe anch'esso che è inappropriato
comparare prezzi senza tener conto degli effetti della protezione della proprietà
intellettuale (pratica Lightweight Polyester Filament Fabric from Japan, 49 Fed.
Reg. 472, 1984; pratica Generic Cephalexin Capsules from Canada, 53 Fed. Reg.
47562, 1988).
- Il brevetto conferirebbe al suo titolare il diritto di maggiorare il prezzo di un
premio che ricompensi la sua invenzione. La determinazione del valore normale
sulla base di prezzi praticati nell'ambito di una protezione a titolo di un brevetto
penalizzerebbe l'inventore che esercita il suo diritto di brevetto, mentre né il diritto
comunitario né il GATT richiedono al titolare di un brevetto che egli rinunci a
questo diritto per esportare. Il fatto di richiedere al titolare di un brevetto che egli
venda nella Comunità ad un prezzo superiore a quello del mercato costituirebbe
una discriminazione a danno dei titolari stranieri di brevetti e procurerebbe un
vantaggio indebito per i produttori comunitari.
- Infine, non avendo indicato i motivi per cui egli considerava che i prezzi che
fruiscono della protezione del brevetto erano comparabili ai prezzi all'esportazione
verso la Comunità, il convenuto avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (art.
190 del Trattato).
- Il convenuto conclude per il rigetto di questo motivo. Esso contesta il fatto che il
valore normale sia stato illegittimamente determinato, in quanto quest'ultimo è
stato calcolato sulla base di prezzi derivanti dall'andamento normale del mercato
e che consentono un confronto valido.
- L'interveniente aggiunge che non vi è alcun motivo perché il valore normale non
sia fondato su prezzi su cui abbia avuto influenza l'esistenza di brevetti, se questi
prezzi traducono la situazione effettiva del mercato nel paese esportatore.
Giudizio del Tribunale
- Il testo del regolamento base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad un
qualsiasi motivo diverso da una differenziazione recante pregiudizio, dei prezzi
praticati sul mercato nazionale (nella fattispecie il mercato degli Stati Uniti), da
una parte, e sul mercato di esportazione (nella fattispecie il mercato comunitario),
dall'altra.
- In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza non
sono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito piuttosto
che quello del valore normale fondato su prezzi effettivi, se questi ultimi sono il
risultato dell'andamento del mercato. Infatti, come la Commissione ha ritenuto nel
suo regolamento (punto 16 dei 'considerando confermato dal punto 8 dei
'considerando del regolamento del Consiglio), una «differenza tra l'elasticità dei
prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario» è «un requisito
preliminare della differenziazione dei prezzi» e, se occorresse tenerne conto,
«sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping».
Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione per
determinare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o non
traducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcun
motivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzi
effettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti.
- Infine, il regolamento impugnato non ha affatto privato la ricorrente NSC del suo
brevetto americano, poiché non ha pregiudicato il suo diritto di escludere qualsiasi
terzo dalla produzione e dalla commercializzazione dell'aspartame negli Stati Uniti
fino alla scadenza di tale brevetto né il suo diritto di massimizzare i suoi prezzi su
tale mercato. A tal riguardo, il monopolio di produzione e di commercializzazione
conferito dal brevetto consente al suo titolare di recuperare costi di ricerca e di
sviluppo sostenuti non solo per progetti coronati da successo, ma anche per
progetti che sono venuti meno. Questo elemento costituisce un ulteriore motivo di
ordine economico per basarsi su prezzi praticati nell'ambito di un brevetto per
determinare il valore normale.
- Pertanto le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno
commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione dei fatti
determinando il valore normale dell'aspartame importato sulla base dei prezzi
praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto.
- Per quanto riguarda la censura relativa ad una motivazione insufficiente della scelta
di questi prezzi come base per il valore normale, occorre ricordare che, secondo
una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve
indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'iter logico seguito dall'autorità
comunitaria che ha adottato l'atto, in modo da consentire agli interessati di
conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti,
e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo (sentenze della Corte 26
giugno 1986, causa 203/85, Nicolet Instrument, Racc. pag. 2049, punto 10; 7 maggio
1989, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 31,e causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 39).
- Nella fattispecie il regolamento impugnato conferma (punto 8 dei 'considerando)
i punti 12-19 dei 'considerando del regolamento della Commissione.
- Ora al punto 18 dei 'considerando di quest'ultimo regolamento, la Commissione
indica, per quanto riguarda l'argomento secondo cui i prezzi americani non erano
in effetti comparabili a causa della protezione industriale di cui l'aspartame
costituiva oggetto negli Stati Uniti:
«La Commissione non ritiene che tale argomento sia giustificato. La
discriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitario
e dal diritto nazionale, indipendentemente dalle motivazioni. Il fatto che il prodotto
negli Stati Uniti sia tutelato da un brevetto non determina di per se stesso il livello
dei prezzi sul mercato interno. L'esportatore ha deciso liberamente, in base a
considerazioni di carattere commerciale, di sfruttare la propria posizione di titolare
del brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli dei prodotti
venduti all'esportazione. La differenziazione dei prezzi, in quanto provoca un
pregiudizio notevole all'industria comunitaria, non deve quindi sfuggire
all'applicazione delle norme antidumping».
- Questi elementi erano sufficienti per consentire agli interessati di conoscere le
giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro interessi, e al
giudice comunitario esercitare il suo controllo. Pertanto il regolamento è
sufficientemente motivato per quanto riguarda il punto di cui trattasi.
- In conclusione, il motivo dev'essere respinto.
Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, del
regolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping
Argomenti delle parti
- Innanzi tutto le ricorrenti ritengono che le istituzioni comunitarie abbiano
commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova presentati
dalle ricorrenti e abbiano violato le disposizioni del codice antidumping sul GATT
e del regolamento base relative alla constatazione del danno.
- A loro parere, questi elementi di prova dimostravano che il produttore comunitario
non aveva subito un danno rilevante e che i suoi risultati erano buoni così come
egli poteva ragionevolmente prevedere. La HSC non avrebbe potuto
ragionevolmente attendersi di realizzare un utile, e ancor meno un utile dell'8%,
nell'anno successivo all'avvio della sua produzione.
- Infatti, all'inizio dell'inchiesta, il produttore comunitario produceva da meno di sei
mesi ed era pertanto sempre in fase di avvio. Nuovo venuto sul mercato, egli
avrebbe dovuto far fronte a numerosi ostacoli, quali il vantaggio tecnologico delle
ricorrenti, l'assenza di economie di scala durante la fase di avvio e un periodo di
apprendistato. Esso sarebbe stato inefficiente, anche se si tiene conto di uno
sfruttamento relativamente debole delle capacità produttive. I suoi costi sarebbero
stati estremamente elevati (v. punto 49 dei 'considerando del regolamento della
Commissione, da cui risultano costi di avviamento considerevoli). In particolare, le
sue spese finanziarie avrebbero costituito tra il 5 e il 15% dei suoi costi, lasciando
presumere un pesante indebitamento.
- Le ricorrenti sottolineano che il produttore comunitario operava su un mercato
caratterizzato da una diminuzione dei prezzi dell'aspartame dettata dalle forze del
mercato. La concorrenza sul mercato comunitario di numerosi altri dolcificanti
intensi poco costosi, dovuta all'assenza di forti restrizioni regolamentari e al fatto
che i consumatori della Comunità si preoccupano meno degli effetti della salute di
questi prodotti rispetto a loro omologhi americani o giapponesi, avrebbe
comportato una riduzione considerevole dei prezzi dal 1983, cioè cinque anni prima
dell'avvio della produzione della HSC.
- Nonostante queste condizioni, il produttore comunitario avrebbe ottenuto una
quota significativa delle vendite di aspartame. Non sarebbe dimostrato che, se i
prezzi fossero stati più elevati, la diminuzione della domanda che ne sarebbe
seguita non avrebbe annullato qualsiasi aumento delle entrate, né a fortiori che il
problema del sottoutilizzo delle capacità produttive della HSC sarebbe stato risolto.
Inoltre, data la scadenza prossima del brevetto della NSC, le prospettive del
produttore comunitario di estendere le sue vendite al mercato degli Stati Uniti,
particolarmente lucrativo, e di beneficiare di economie di scala accresciute
sarebbero state favorevoli.
- Dagli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti, in particolare dallo studio della
McKinsey (v. supra, punto 9), risulterebbe che un nuovo venuto su un mercato in
fase di sviluppo non può aspettarsi di raggiungere l'equilibrio finanziario nei primi
anni di attività. Sarebbe illusorio immaginare la possibilità di conquistare clienti di
produttori consolidati senza sottoquotare significativamente i prezzi. Del resto, un
secondo offerente che cerca di accrescere la sua quota di mercato sottoquotando
i prezzi si esporrebbe al rischio di aumentare la tendenza dei prezzi alla riduzione
e di non ottenere niente più che una quota di mercato simbolica, tanto più che i
prezzi erano già bassi a causa della concorrenza dei prodotti sostitutivi.
- Nella fase della replica, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di non
aver indicato i motivi per cui la HSC avrebbe dovuto raggiungere un livello più
elevato di sfruttamento delle sue capacità produttive o avrebbe dovuto essere
immediatamente in grado di vendere tutto l'aspartame che poteva produrre.
- In secondo luogo, le ricorrenti aggiungono che la Commissione ha affermato
ingiustamente che le importazioni controverse erano la causa del danno asserito e,
in particolare, che «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicati dalla NSAG
ha coinciso con l'ingresso del denunciante sul mercato comunitario» (punto 45 dei
'considerando del regolamento della Commissione).
- Inoltre, la considerazione secondo cui la concorrenza si sarebbe intensificata in
seguito alla scadenza dei brevetti nella Comunità, tra il 1986 e il 1988 (punto 54 dei
'considerando del regolamento della Commissione), sarebbe inconciliabile con la
conclusione secondo cui le importazioni controverse sarebbero la causa della
diminuzione dei prezzi. Sul mercato degli Stati Uniti, per contro, la crescita della
domanda, il divieto dei ciclammati, le raccomandazioni intese a prevenire il
consumo della saccarina e il brevetto della NSC avrebbero favorito un aumento dei
prezzi.
- Le istituzioni comunitarie avrebbero tenuto conto, nel passato, di fattori simili a
quelli esistenti nella presente causa, in particolare della concorrenza
intracomunitaria e dei costi molto elevati dei produttori comunitari, e avrebbero
concluso per l'assenza di un nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e
il danno subito dalla produzione comunitaria [decisione della Commissione 17
luglio 1986, 86/344/CEE, che chiude la procedura antidumping relativa alle
importazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca,
della Polonia e della Iugoslavia (GU L 202, pag. 43, punto 24 dei 'considerando)].
- In terzo luogo, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di aver violato
l'art. 13, n. 3, del regolamento base valutando in eccesso l'importo del dazio
antidumping necessario per eliminare il danno asserito. Infatti, questo dazio
sarebbe stato determinato partendo da un prezzo di riferimento, per il calcolo del
quale le istituzioni comunitarie avrebbero preso in considerazione i costi del
produttore comunitario. Dato il carattere eccessivo di questi costi, il prezzo di
riferimento avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di uno degli
esportatori o di quelli di un produttore di un settore analogo o, in subordine, essere
pari al prezzo praticato nella Comunità, o ancora, anche supponendo che vi fosse
una sottoquotazione, essere pari al prezzo praticato nella Comunità maggiorato
della sottoquotazione constatata, così come le istituzioni comunitarie avrebbero
fatto in altre pratiche [v. ad esempio, regolamento (CEE) della Commissione 24
ottobre 1989, n. 3232/89, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori con schermo di
piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea (GU L 314, pag. 1);
regolamento (CEE) della Commissione 11 gennaio 1991, n. 129, che istituisce un
dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la
televisione a colori con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e
della Repubblica popolare cinese (GU L 14, pag. 31)]. In talune pratiche, le
istituzioni comunitarie avrebbero anche preso in considerazione i costi del
produttore che aveva le migliori prestazioni.
- Anche ammettendo che le importazioni avrebbero di per sé sole causato il danno
asserito, il prezzo di riferimento sarebbe tuttavia inesatto. I costi di produzione
presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie, essendo talmente esorbitanti,
potrebbero solo tradire un errore di calcolo.
- Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto di questi motivi. Essi
sottolineano in sostanza di aver determinato il danno, constatato l'esistenza di un
nesso di causalità tra quest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di un
dumping e calcolato il dazio antidumping, tenendo debitamente conto del fatto che
il produttore comunitario era un nuovo venuto sul mercato e che la sua efficienza
era pertanto minore di quella delle ricorrenti. Per il resto, essi contestano il fatto
che la concorrenza di altri dolcificanti fosse intensa sul piano dei prezzi e che
questo elemento potesse essere all'origine del danno.
Giudizio del Tribunale
- La determinazione del danno e dell'esistenza di un nesso di causalità tra
quest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di dumping presuppone
l'esame di questioni economiche complesse. In questo le istituzioni comunitarie
dispongono di un ampio potere discrezionale (v., ad esempio, sentenza della Corte
7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 86, e
sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio,
Racc. pag. II-2681, punti 111 e 131).
- Nel regolamento impugnato (punto 26 dei 'considerando) il convenuto ha
precisato:
«(...) per determinare se l'industria comunitaria interessata abbia effettivamente
subito un grave pregiudizio, si è tenuto conto dei seguenti fattori:
il produttore comunitario ha iniziato le vendite nel 1988 conquistando una quota
relativamente modesta del mercato comunitario, dove predominano tuttora i
produttori/esportatori statunitense e giapponese. Per opporsi a questa penetrazione
sul mercato, la concorrenza americana ha ridotto drasticamente i suoi prezzi,
causando perdite considerevoli all'industria comunitaria e impedendole di
incrementare lo sfruttamento della capacità produttiva, in modo da realizzare
economie di scala. Alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta, le perdite avevano
raggiunto un'entità tale da minacciare direttamente la sopravvivenza dell'industria
in questione».
- Per quanto riguarda l'asserita inefficienza del produttore comunitario, occorre
ricordare che il fatto che un produttore comunitario sopporti difficoltà dovute
anche a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliere a tale produttore
ogni protezione contro il pregiudizio causato dal dumping (sentenze della Corte 5
ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 42, e
Canon e a./Consiglio, cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731, punto 63).
- Inoltre, durante il periodo d'inchiesta, il produttore comunitario era ancora in fase
di avviamento. Da un documento fornito dalle ricorrenti, in risposta ai quesiti del
Tribunale del 22 gennaio 1997, risulta che i loro costi di produzione nel corso dei
primi due anni di produzione erano più di due volte superiori ai loro costi di
produzione nel corso del periodo d'inchiesta. Pertanto, anche supponendo che,
come sostengono le ricorrenti, i loro costi di produzione fossero stati
approssimativamente due vole inferiori a quelli del produttore comunitario nel
corso del periodo d'inchiesta, le istituzioni comunitarie non hanno ecceduto il loro
potere discrezionale basandosi sui costi di quest'ultimo per determinare il prezzo
di riferimento al di sotto del quale si doveva ritenere che sussistesse un danno.
- Per quanto riguarda la concorrenza di dolcificanti sostitutivi meno costosi, dal
punto 31 dei 'considerando del regolamento impugnato si evince che il convenuto
ha ritenuto che la presenza sul mercato di altri dolcificanti intensi non influenzasse
significativamente il prezzo dell'aspartame e che essa non sia stata all'origine della
caduta dei prezzi a partire dal momento in cui il produttore comunitario ha deciso
di lanciarsi sul mercato. Nelle sue risposte ai quesiti rivoltegli dal Tribunale il 22
gennaio 1997 e in udienza, il convenuto ha precisato che la concorrenza di altri
dolcificanti era ridotta a causa delle qualità specifiche dell'aspartame ed in
particolare del suo gusto.
- In considerazione dei vantaggi gustativi dell'aspartame, la conclusione del
convenuto secondo cui la domanda di aspartame non era significativamente
influenzata dalla presenza sul mercato di altri dolcificanti artificiali di minore
prezzo è plausibile, tenuto conto degli elementi seguenti che si deducono dal
fascicolo, in particolare dalle tabelle contenute nella relazione del marzo 1997
presentata dal consulente LMC International, su domanda delle ricorrenti, al fine
di rispondere ai quesiti del Tribunale del 22 gennaio 1997. In primo luogo,
l'aspartame è riuscito ad imporsi sul mercato pur essendo più caro di altri
dolcificanti. In secondo luogo, gli utilizzatori di dolcificanti non si limitano ad
acquistare i dolcificanti meno cari, in quanto la domanda di aspartame nella
Comunità era del resto aumentata dopo l'imposizione dei dazi antidumping. In
terzo luogo, la parte del costo di un dolcificante artificiale nel costo totale del
prodotto finito è marginale.
- Alla luce di queste considerazioni è anche plausibile che un produttore di
aspartame, anche se si presenta per la prima volta sul mercato, sia in grado di
realizzare un utile dell'8% entro 18 mesi, tanto più che questa percentuale è stata
valutata in funzione di costi di produzione fittizi, determinati partendo dall'ipotesi
di uno sfruttamento totale delle capacità produttive. La plausibilità di questa
conclusione è corroborata dalla considerazione secondo cui ci si poteva aspettare
un'accoglienza favorevole degli utilizzatori di fronte all'arrivo di un nuovo venuto
su un mercato monopolistico.
- Per quanto riguarda la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunità, le
ricorrenti non hanno confutato il chiarimento, fornito dal convenuto nelle sue
risposte ai quesiti rivoltigli dal Tribunale il 22 gennaio 1997, secondo cui la
riduzione dei costi potrebbe spiegare la diminuzione dei prezzi tra il 1983 e il 1987,
ma non la caduta successiva. Esse non hanno inoltre contraddetto l'affermazione
del convenuto secondo cui il divario tra la diminuzione dei prezzi e la diminuzione
dei loro costi di produzione era aumentato a decorrere dal 1986, in quanto la
prima subiva un'accelerazione rispetto alla seconda.
- Se l'affermazione secondo cui «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicatidalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunziante sul mercato comunitario»
(punto 45 dei 'considerando del regolamento della Commissione e punto 30 dei
'considerando del regolamento del Consiglio) manca forse di qualche sfumatura,
la tesi secondo cui «la decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite
rientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi
e americani e le conseguenze di tale politica di determinazione dei prezzi non
possono essere attribuite a difficoltà inerenti al processo produttivo della HSC»
(punto 49 dei 'considerando del regolamento della Commissione e punto 33 dei
'considerando del regolamento del Consiglio) è per contro perfettamente
plausibile.
- Le ricorrenti non negano che il presidente-direttore generale della NSC abbia
dichiarato nel 1989 (v. articolo del giornale olandese De Financiële Telegraaf del
2 settembre 1989, allegato al controricorso): «Maar de prijs is geen punt. Wij
zullen zonodig onder de prijs van iedere concurrent duiken. Dat kunnen we ons
veroorloven omdat wij meer dan ieder ander hebben kunnen investeren in
efficiency, daartoe in staat gesteld door de ruime middelen waarover wij dank zij
ons patent konden beschikken». («I prezzi non sono un problema. Se è necessario
possiamo scendere al di sotto di qualsiasi prezzo praticato da qualsiasi concorrente
poiché possiamo investire più che qualsiasi altro per preoccuparci dell'efficienza
grazie ai rilevanti mezzi finanziari che ci garantisce il nostro brevetto»). Esse non
contestano di aver effettivamente quotato al ribasso i prezzi (punto 40 dei
'considerando del regolamento della Commissione e punto 26 dei 'considerando
del regolamento del Consiglio), accresciuto in termini assoluti le esportazioni verso
la Comunità (punto 37 dei 'considerando del regolamento della Commissione e
punto 26 dei 'considerando del regolamento del Consiglio) e ridotto
sostanzialmente i prezzi (punto 39 dei 'considerando del regolamento della
Commissione e punti 26 e 31 dei 'considerando del regolamento del Consiglio).
- Ne deriva che le ricorrenti non hanno dimostrato che il convenuto abbia ecceduto
il suo potere discrezionale ritenendo che il produttore comunitario avesse subito
un danno e che le importazioni che costituivano oggetto di dumping ne fossero la
causa.
- L'importo del dazio istituito nella fattispecie equivale alla differenza tra il prezzo
di riferimento, cioè il prezzo minimo al quale l'aspartame dev'essere importato
nella Comunità per non causare un danno alla produzione comunitaria, e il prezzo
all'esportazione. Dalle conclusioni svolte ai punti 150-158 deriva che non è
dimostrato che le istituzioni comunitarie si siano fondate su basi inappropriate per
calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare il danno. Per quanto riguarda
un eventuale errore di calcolo, le ricorrenti deducono la sua esistenza dal fatto che
i costi presi in considerazione per determinare il prezzo di riferimento sarebbero
più di due volte superiori ai loro costi. Dal punto 151 risulta che la circostanza che
i costi di produzione di un produttore di aspartame in fase di avvio siano più di due
volte superiori a quelli di un produttore già avviato è plausibile. Tuttavia, una tale
circostanza non costituisce una prova sufficiente di un errore di calcolo del prezzo
di riferimento e neanche un indizio di un tale errore.
- Infine, per quanto riguarda la censura relativa ad un'insufficiente motivazione della
conclusione secondo cui la HSC avrebbe dovuto poter raggiungere un livello più
elevato di sfruttamento delle sue capacità produttive, essa è stata sollevata per la
prima volta nella fase della replica. Essa è quindi tardiva e, come tale, irricevibile.
Non occorre pertanto esaminarla.
- Dagli elementi che precedono risulta che i motivi esaminati devono essere respinti.
III Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94
Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato
Argomenti delle parti
- La ricorrente Ajico addebita alle istituzioni comunitarie di aver violato i suoi diritti
della difesa (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine
Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15) nonché la raccomandazione del
GATT 8 maggio 1984 concernente i migliori dati disponibili, ai sensi dell'art. 6, n. 8,
adottata l'8 maggio 1984 dal comitato del GATT sulle pratiche antidumping
(GATT, BISD, 31° supplemento, pag. 283). La valutazione della Commissione,
secondo cui questa ricorrente avrebbe cooperato in maniera insufficiente, avrebbe
indotto l'istituzione a rifiutare di fondarsi su informazioni fornite dall'impresa e ad
ammettere come valore normale i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti, con
la conseguente istituzione di dazi eccessivi. Questa valutazione e la decisione che
sarebbe derivata pregiudicherebbero pertanto sensibilmente gli interessi della
ricorrente. Ora essa non ne sarebbe stata informata prima della pubblicazione del
regolamento della Commissione e sarebbe stata quindi privata della possibilità di
presentare osservazioni al riguardo.
- In ogni caso, la ricorrente avrebbe fatto del suo meglio per cooperare alle verifiche
e all'inchiesta. Infatti la Commissione avrebbe voluto verificare i quantitativi
venduti sul mercato giapponese, nonché i costi di fabbricazione. Per quanto
riguarda le sue vendite sul mercato giapponese, la ricorrente avrebbe fornito, in
primo luogo, le statistiche sulle spedizioni dalla fabbrica, in secondo luogo, le
fatture di tutte le sue vendite (due milioni quattrocentomila fatture), ivi comprese
quelle relative all'aspartame, e, in terzo luogo, le fatture mensili e periodiche di
tutte le vendite per cliente su microfilm, ivi comprese quelle relative alle vendite
di aspartame. Per quanto riguarda i suoi costi di produzione, essa avrebbe fornito
la documentazione completa relativa ai costi di produzione concernenti i due
periodi dell'anno fiscale dell'Ajico (dal 1° ottobre 1988 al 30 settembre 1989), che
coprivano i tre quarti del periodo d'inchiesta. All'atto dell'ispezione in loco,
sarebbero state altresì disponibili informazioni relative ai suoi costi di produzione
nel corso dei tre ultimi mesi del 1989, senza distinzione tuttavia tra i vari prodotti,
essendole mancato il tempo per calcolare specificamente il costo di produzione
dell'aspartame. Costituirebbe tuttavia prassi corrente, quando non esiste una
differenza nel tempo tra il periodo d'inchiesta e l'anno fiscale dell'impresa
interessata, determinare i dati numerici estrapolandoli da dati disponibili
[regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio
antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact
originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il
dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21); regolamento (CEE) della Commissione 11
luglio 1991, n. 2054, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle
importazioni di diidrostreptomicina (DHS) originaria della Repubblica popolare
cinese (GU L 187, pag. 23); regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992,
n. 729, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi
di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del
dazio antidumping provvisorio (GU L 81, pag. 1)].
- Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, ritenendo in
sostanza che esso sia inoperante, poiché, nel regolamento impugnato, il fondamento
giuridico preso in considerazione per accertare il valore normale non è l'art. 7, n. 7,
lett. b), del regolamento base, che consente alle istituzioni comunitarie di fondarsi
sui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente della parte interessata, ma
l'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.
Giudizio del Tribunale
- Il presente motivo si riferisce ad una violazione dei diritti della difesa in quanto la
ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere il suo punto di vista in
merito alla valutazione della Commissione secondo cui essa avrebbe cooperato
insufficientemente.
- Ora, nel regolamento impugnato, il valore normale non è stato accertato ai sensi
dell'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base, che autorizza le istituzioni
comunitarie a fondarsi sui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente della
parte interessata, ma sulla base dell'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.
- Pertanto, la possibilità per la ricorrente di esporre il suo punto di vista sulla
valutazione controversa non ha alcuna incidenza sul regolamento impugnato. Ne
deriva che, anche supponendo che le istituzioni comunitarie abbiano privato la
ricorrente di questa possibilità, punto sul quale non è necessario pronunciarsi,
questo comportamento non ha per nulla modificato le conclusioni del Consiglio così
come sono contenute nel regolamento impugnato.
- Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base
Argomenti delle parti
- La ricorrente Ajico fa presente che, ai sensi dell'art. 2, n. 6, del regolamento base
e del GATT, le istituzioni comunitarie devono determinare il valore normale sulla
base di un prezzo comparabile.
- Nella fattispecie, il prezzo di vendita dell'aspartame negli Stati Uniti non sarebbe
stato comparabile, a causa del brevetto di cui la NSC era titolare su tale mercato.
Inoltre, dato che il brevetto vietava alla ricorrente di vendere aspartame a terzi
negli Stati Uniti, i prezzi che essa praticava non potevano incidere sui prezzi della
NSC nello stesso paese né essere influenzati da questi ultimi, ma erano la risultante
dell'andamento del mercato giapponese. Sarebbe pertanto irragionevole far
sopportare alla ricorrente le conseguenze della situazione economica e giuridica
particolare negli Stati Uniti.
- Dato che il prezzo da pagare sul mercato degli Stati Uniti non era comparabile,
sarebbe stato necessario determinare il valore normale sulla base del prezzo nel
paese d'origine.
- Questa soluzione sarebbe a maggior ragione necessaria in quanto l'aspartame
spedito dal Giappone sarebbe semplicemente transitato per gli Stati Uniti. La
nozione di transito, di cui all'art. 2, n. 6, del regolamento base, coprirebbe la
situazione in cui le spedizioni verso un paese intermedio non esercitano alcuna
influenza sulle condizioni del mercato del paese intermedio, né subiscono
l'influenza di queste condizioni.
- Ora, tale sarebbe stato il caso nella fattispecie, poiché l'aspartame spedito dal
Giappone non era destinato ad essere rivenduto negli Stati Uniti, ma doveva
unicamente consentire alla NSC di beneficiare della normativa americana sul
rimborso dei dazi di importazione. La partecipazione della ricorrente al capitale
dell'impresa comune NSAG non le avrebbe inoltre consentito di esercitare
un'influenza sui prezzi, tenendo conto del brevetto che copre il mercato americano.
L'aspartame venduto dalla ricorrente alla NSC al fine della rivendita negli Stati
Uniti non avrebbe alcun rapporto con le spedizioni di aspartame destinate alla
rivendita nella Comunità. Queste spedizioni non solo sarebbero state registrate
separatamente, ma sarebbero anche state fatturate ad un prezzo diverso. La Ajico
avrebbe conservato il controllo su queste spedizioni dopo la loro consegna alla
NSC, poiché quest'ultima era contrattualmente tenuta a rivenderle immediatamente
alla Deutsche Ajinomoto GmbH, filiale commerciale della ricorrente in Europa,
incaricata di cederle a sua volta alla NSAG. Infine, se è esatto che aspartame
originario del Giappone è stato riconfezionato in recipienti più grandi o trasformato
in granulati per facilitare la manutenzione, ciò riguarderebbe solo una percentuale
molto piccola dell'aspartame spedito, cioè rispettivamente 1,4 e 7%. Inoltre, questa
pratica si sarebbe limitata al periodo da novembre 1988 a dicembre 1989, che
corrisponderebbe quasi esattamente al periodo d'inchiesta, e unicamente per
soddisfare domande di clienti della Comunità, formulate dopo l'avvio dei
cambiamenti del Giappone.
- Tuttavia, dato che il volume delle vendite sul mercato del paese d'origine non
raggiungeva il 5% delle vendite realizzate sul mercato comunitario e che l'art. 2,
n. 6, del regolamento base non esclude di costruire il valore normale in
applicazione dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento, quest'ultimo avrebbe dovuto
essere costruito a partire dai costi di fabbricazione della ricorrente maggiorati di
un utile ragionevole. Come esposto nell'ambito del motivo precedente, la
Commissione sarebbe stata in grado di verificare i costi di fabbricazione della
ricorrente.
- Secondo il convenuto e l'interveniente, le condizioni per determinare un valore
normale sulla base del prezzo comparabile effettivamente pagato o da pagare nel
paese d'origine (nella fattispecie il Giappone), in applicazione dell'art. 2, n. 6, del
regolamento base, non erano soddisfatte nella fattispecie, in particolare perché
l'aspartame non era semplicemente transitato per il paese di esportazione (nella
fattispecie gli Stati Uniti) nel corso del periodo d'inchiesta. Il convenuto aggiunge
che per contro le condizioni per determinare il valore normale sulla base del
prezzo effettivamente pagato o da pagare nel paese di esportazione erano
soddisfatte, poiché questo prezzo era comparabile. Di conseguenza, il convenuto
e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
- L'art. 2, n. 6, del regolamento base stabilisce:
«Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato
verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo
comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato
interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base
potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel
paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di
esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese
di esportazione».
- E' pacifico che l'aspartame venduto dalla ricorrente Ajico non era importato nella
Comunità direttamente dal paese d'origine (il Giappone), ma da un paese
intermedio (gli Stati Uniti).
- In tale ipotesi, l'art. 2, n. 6, del regolamento base conferisce alle istituzioni
comunitarie un ampio margine discrezionale per prendere in considerazione vuoi
il prezzo pagato o pagabile sul mercato del paese di esportazione, vuoi il prezzo
pagato o pagabile sul mercato del paese d'origine, sempreché il prezzo preso in
considerazione sia comparabile.
- Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie hanno determinato il valore normale
sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato interno del paese
d'esportazione (il mercato degli Stati Uniti).
- Limitandosi ad affermare che questo prezzo non poteva essere preso in
considerazione poiché il prodotto considerato costituiva ivi oggetto di un brevetto,
il ricorrente non ha dimostrato che esso non era comparabile (v. supra, punti 126-129).
- Inoltre, le condizioni che avrebbero autorizzato le istituzioni comunitarie a
prendere in considerazione i prezzi del paese d'origine (nella fattispecie il
Giappone) non erano soddisfatte nella fattispecie. Infatti, l'aspartame giapponese
non è semplicemente transitato negli Stati Uniti poiché, da un lato, esso è statoeffettivamente venduto a un operatore americano e, dall'altro, è stato in parte
assoggettato a trasformazione e riconfezionato.
- Ne deriva che le istituzioni comunitarie hanno giustamente determinato il valore
normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti.
- Di conseguenza, il presente motivo d'essere respinto.
IV Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94
Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art. 190
del Trattato
Argomenti delle parti
- La ricorrente NSC addebita al convenuto di essersi limitato, nel suo regolamento,
a rilevare che la Commissione aveva respinto gli impegni proposti dalla ricorrente,
senza indicare i motivi della propria decisione di respingere questi impegni. Ora,
da una lettura congiunta delle sentenze della Corte 7 maggio 1987, NTN Toyo
Bearing e a./Consiglio e Nachi Fujikoschi/Consiglio, citata supra al punto 30, e
causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. 1899), da un lato, e 14 marzo 1990,
causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-781),
dall'altro, risulterebbe che la decisione finale di respingere una proposta di
impegno, decisione che pregiudicherebbe notevolmente gli interessi della ricorrente
spetta al Consiglio. Per consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
controllo, il convenuto avrebbe dovuto motivare la sua decisione al riguardo.
Astenendosi dal farlo, esso avrebbe violato i diritti fondamentali della difesa.
- Inoltre esso non avrebbe nemmeno risposto agli argomenti avanzati dalla ricorrente
nella lettera 15 maggio 1991 al fine di contestare i motivi addotti dalla
Commissione per respingere gli impegni. Esso avrebbe così violato l'art. 190 del
Trattato e i diritti fondamentali della difesa. Di conseguenza, gli artt. 1 e 2 del
regolamento controverso dovrebbero essere annullati.
- Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, poiché il
ricorrente avrebbe ricevuto una relazione nella quale erano adeguatamente
precisati i motivi del rigetto dell'impegno.
Giudizio del Tribunale
- Il punto 49 dei 'considerando del regolamento impugnato recita:
«(...) Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabili tali impegni,
ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione».
- Questo riferimento ai motivi esposti dalla Commissione dev'essere interpretato nel
senso che il convenuto ha aderito ad essi.
- Ora, questi motivi sono stati comunicati alla ricorrente con lettera della
Commissione 7 maggio 1991. Risulta in sostanza da questa lettera che gli impegni
proposti erano inaccettabili a causa delle restrizioni di concorrenza che essi
avrebbero comportato sul mercato molto oligopolistico dell'aspartame. La lettera
precisa inoltre che questi impegni avrebbero costretto uno dei principali produttori
a fissare i suoi prezzi in maniera prevedibile per l'altro produttore.
- Questi motivi circostanziati fanno risultare, in maniera chiara e inequivoca, il
ragionamento dell'autorità comunitaria e consentono al Tribunale di esercitare il
suo controllo. Inoltre, dalla lettera della ricorrente 15 maggio 1991 risulta che
quest'ultima ha effettivamente compreso i motivi del rigetto delle voci di impegno,
poiché li ha contestati (v. supra, punto 34). Di conseguenza il rigetto degli impegni
proposti dev'essere considerato come sufficientemente motivato (v. giurisprudenza
citata supra al punto 130).
- In ogni caso, il convenuto poteva limitarsi a far riferimento alla valutazione della
Commissione, in quanto l'accettazione di proposte di impegno rientra nella
competenza esclusiva di quest'ultima (ordinanza Miwon/Commissione, citata supra,
punto 87, punto 27).
- Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui la
ricorrente era titolare negli Stati Uniti
Argomenti delle parti
- La ricorrente NSC sostiene che, determinando il valore normale sulla base dei
prezzi praticati negli Stati Uniti, le istituzioni comunitarie l'hanno indirettamente
costretta a rinunciare alla possibilità che essa aveva di massimizzare i suoi prezzi
sul mercato di questo paese. Per tale motivo le istituzioni comunitarie l'avrebbero,
illegittimamente e senza indennizzo, espropriata dei diritti che ad essa derivavano
dal suo brevetto. Ora, i principi generali del diritto comunitario subordinerebbero
qualsiasi espropriazione a un indennizzo (conclusioni dell'avvocato generale
Capotorti per la sentenza della Corte 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc.
pag. 3727, punto 7).
- In subordine, anche se la decisione delle istituzioni comunitarie non equivaleva ad
una tale espropriazione, essa intaccava in ogni caso, in maniera sproporzionata, il
libero godimento dei diritti di brevetto della ricorrente. Le istituzioni comunitarie
avrebbero potuto basarsi su prezzi all'esportazione verso paesi terzi o ancora, come
ha proposto la ricorrente, sul valore costruito. L'applicazione di questi metodi
avrebbe comportato un ostacolo meno rilevante alla possibilità della ricorrente di
beneficiare di un premio sul mercato americano in ragione del brevetto.
- Il convenuto rigetta l'argomentazione della ricorrente, affermando in sostanza che,
nella fattispecie, esso era tenuto a determinare il valore normale sulla base del
prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti. L'interveniente ritiene che,
se il motivo mira a far constatare che le istituzioni comunitarie hanno violato i
diritti di proprietà industriale che la ricorrente derivava dalla normativa degli Stati
Uniti o che esse ne hanno disposto illegittimamente, il Tribunale è incompetente.
Essi concludono per il rigetto del motivo.
Giudizio del Tribunale
- La ricorrente non ha dimostrato come le fosse stato impedito di esercitare i diritti
che essa derivava dal suo brevetto. Infatti essa si è limitata ad affermare che il
regolamento impugnato le impediva di massimizzare i suoi prezzi sul mercato degli
Stati Uniti. Anche supponendo che i diritti che essa derivava dal suo brevetto negli
Stati Uniti comprendessero il diritto di massimizzare i suoi prezzi sul mercato di
tale paese, questa affermazione è carente in fatto. Infatti, nessuno dei
provvedimenti antidumping controversi ha limitato le possibilità della NSC di
praticare i prezzi che essa voleva su tale mercato.
- Pertanto il motivo dev'essere respinto.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è
condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono
risultate soccombenti e il convenuto ha concluso per la loro condanna alle spese,
esse vanno condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle
sostenute dal convenuto. L'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che
le istituzioni che sono intervenute nella controversia sopportino le proprie spese;
occorre quindi statuire che l'interveniente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
- I ricorsi sono respinti.
- Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle del Consiglio.
- La Commissione sopporterà le proprie spese.
García-ValdecasasTiili
Azizi
Moura Ramos Jaeger
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
Indice
Fatti all'origine della controversia e procedimento
II - 2
Il prodotto
II - 3
I protagonisti ed il mercato
II - 3
Il procedimento amministrativo
II - 3
I regolamenti antidumping controversi
II - 9
1. Generalità
II - 9
2. Il regolamento della Commissione
II - 9
3. Il regolamento del Consiglio
II - 10
Il procedimento contenzioso
II - 11
Conclusioni delle parti
II - 12
Sul merito
II - 12
I Esposizione sintetica dei motivi
II - 12
II Motivi comuni alle due cause
II - 14
Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt.
7, n. 4, lett. a) e b), e 8, del regolamento base
II - 14
A Argomenti delle parti
II - 14
B Giudizio del Tribunale
II - 18
1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza
II - 19
2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite prima
dell'istituzione dei dazi definitivi
II - 20
3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazione
all'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base (informazioni fornite
dalla HSC)
II - 20
4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamente
all'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base
II - 21
a) Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare
II - 21
b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie e
delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie
II - 21
i) Domande generali di informazione
II - 21
ii) Domande di informazione su punti specifici
II - 22
Censure relative alle domande di informazioni presentate con la lettera
del 14 dicembre 1990
II - 22
Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)
II - 22
Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibrio
finanziario e realizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto
65, secondo trattino)
II - 23
Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttore
comunitario e compatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65,
terzo trattino)
II - 23
Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento
pagati alla società apparentata DSM (v. supra, punto 66, sesto
trattino)
II - 24
Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quinto
trattino)
II - 24
Censure relative ad altri punti specifici
II - 24
Composizione dettagliata del prezzo di riferimento
II - 24
Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttore
comunitario nel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra,
punto 65, quarto e quinto trattino)
II - 26
Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66,
quarto trattino)
II - 26
c) Conclusione
II - 26
Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base
II - 27
Argomenti delle parti
II - 27
Giudizio del Tribunale
II - 28
Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, del
regolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping
II - 29
Argomenti delle parti
II - 30
Giudizio del Tribunale
II - 32
III Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94
II - 35
Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del
Trattato
II - 35
Argomenti delle parti
II - 35
Giudizio del Tribunale
II - 36
Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base
II - 37
Argomenti delle parti
II - 37
Giudizio del Tribunale
II - 38
IV Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94
II - 39
Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art.
190 del Trattato
II - 40
Argomenti delle parti
II - 40
Giudizio del Tribunale
II - 40
Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui la
ricorrente era titolare negli Stati Uniti
II - 41
Argomenti delle parti
II - 41
Giudizio del Tribunale
II - 42
Sulle spese
II - 42
1: Lingua processuale: l'inglese.