Language of document : ECLI:EU:T:1997:209

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

18 dicembre 1997(1)

«Ricorso di annullamento — Dumping — Aspartame — Diritti della difesa — Valore normale — Paese di riferimento — Brevetto — Danno»

Nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94,

Ajinomoto Co. Inc., società di diritto giapponese, con sede in Tokyo, rappresentata dagli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Till Müller-Ibold, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
                    ricorrente nella causa T-159/94,
The NutraSweet Company, società di diritto dello Stato dell'Illinois, con sede in Deerfield, Illinois (Stati Uniti d'America), rappresentata inizialmente dagli avv.ti Otto Grolig, Peter Bogaert e Koen Vanhaerents, successivamente dagli avv.ti Grolig, Jean-François Bellis e Fabrizio Di Gianni, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente nella causa T-160/94

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Erik Stein, consigliere giuridico e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti inizialmente dal signor Mark Cran, QC of Gray's Inn, successivamente dal signor Fergus Randolph, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 134, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),



composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, V. Tiili, J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: signor A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 aprile 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia e procedimento

Il prodotto

  1. L'aspartame, succedaneo dello zucchero, è un dolcificante utilizzato principalmente nei prodotti alimentari, ma anche a tavola, ad esempio per addolcire il tè o il caffè. Combinazione di due amino acidi, esso è stato scoperto nel 1965 da un ricercatore della società americana G.D. Searle & Co., divenuta successivamente The NutraSweet Company (in prosieguo: la «NSC»). Dopo questa scoperta, la NSC ha ottenuto brevetti per l'utilizzazione dell'aspartame negli Stati Uniti e in diversi Stati membri. Essa si è avvalsa della protezione del suo brevetto in Germania fino al 1986, nel Regno Unito fino al 1987 e in altri paesi della Comunità fino al 1988.

    I protagonisti ed il mercato

  2. Nel corso del periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la ricorrente NSC era l'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti. Essa produceva anche aspartame destinato ad essere venduto nella Comunità. Ad eccezione di alcune vendite dirette della NSC a clienti indipendenti stabiliti nella Comunità o di vendite effettuate negli Stati Uniti al fine di un'esportazione verso la Comunità, l'aspartame era distribuito in quest'ultima per il tramite di una filiale comune della NSC e della ricorrente Ajinomoto (in prosieguo: la «Ajico»), la società svizzera Nutrasweet AG (in prosieguo: la «NSAG»), costituita nel 1983 per soddisfare la domanda di aspartame in Europa.

  3. La Ajico era il solo produttore di aspartame in Giappone. Essa vendeva tale prodotto sul mercato interno con il marchio «Pal» e nella Comunità con il marchio «NutraSweet».

  4. L'unico produttore nella Comunità era la Holland Sweetener Company Vof (in prosieguo: il «produttore comunitario» o la «HSC»). Quest'ultima è una filiale comune, costituita in base al diritto dei Paesi Bassi, della DSM Aspartame BV, filiale controllata al 100% della società chimica dei Paesi Bassi DSM Chemical BV, e della Toyo Soda Nederland BV, filiale controllata al 100% della società chimica giapponese Tosoh Corporation.

    Il procedimento amministrativo

  5. Nel dicembre 1989 la HSC ha presentato una prima denuncia relativa a pratiche di dumping. Questa denuncia è stata respinta dalla Commissione in quanto insufficiente.

  6. In seguito ad una nuova denuncia presentata dalla HSC il 2 febbraio 1990, e ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), regolamento allora applicabile, la Commissione ha pubblicato, il 3 marzo 1990, un avviso di apertura di una procedura antidumping concernente le importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU C 52, pag. 12).

  7. Le ricorrenti hanno ricevuto una copia della notifica dell'apertura di questa procedura nonché una versione non riservata della denuncia della HSC. Questa versione non riservata conteneva indicazioni numerici sui prezzi praticati dagli esportatori americani e giapponesi nei loro rispettivi mercati interni, sul prezzo all'esportazione, sul margine di dumping e sul danno.

  8. Il 17 aprile 1990 le ricorrenti hanno inviato le loro risposte al questionario della Commissione, sottolineandone il carattere riservato. Esse hanno chiesto di essere sentite ai sensi dell'art. 7, n. 5, del regolamento base. La ricorrente NSC ha chiesto poi di avere conoscenza, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base, di tutte le informazioni fornite alla Commissione e, in particolare, delle osservazioni scritte della HSC o di qualsiasi altra parte. Essa ha inoltre chiesto di essere informata, ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base, dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva eventualmente raccomandare l'imposizione di dazi provvisori.

  9. Il 25 aprile 1990 la NSC e la NSAG hanno presentato osservazioni alla Commissione. La Ajico ha inviato a quest'ultima una lettera, con cui aderiva alle osservazioni presentate alla NSAG. In allegato a queste figurava un'analisi del consulente McKinsey & Company Inc. (in prosieguo: la «McKinsey») in data 24 aprile 1990, contenente in particolare una stima della struttura dei costi di produzione della HSC. Alle osservazioni era allegato anche uno studio della Landell Mills Commodities Studies dell'aprile 1990, dedicato essenzialmente alle caratteristiche dei diversi dolcificanti, alla concorrenza tra questi ultimi, in particolare tra l'aspartame e altri dolcificanti, nonché allo sviluppo dell'industria dei dolcificanti.

  10. Alcuni dipendenti della Commissione hanno effettuato un sopralluogo presso la Ajico in Giappone, il 6 e 7 luglio 1990, e presso la NSC negli Stati Uniti, il 9 e 10 luglio 1990.

  11. In una data non precisata, ma prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori, le ricorrenti hanno ricevuto una versione non riservata delle risposte della denunciante al questionario della Commissione.

  12. In risposta ad una lettera di quest'ultima del 30 agosto 1990 il difensore della NSC, con lettera 11 settembre 1990, ha sottolineato, in nome della sua cliente, dell'Ajico e della società apparentata NSAG, che tutte le informazioni che figuravano nella versione riservata delle risposte al questionario, delle osservazioni e degli allegati, ma non nella versione non riservata erano strettamente riservate. Per quanto riguarda le informazioni relative al prezzo di vendita, la lettera precisava che potevano essere divulgate solo le diminuzioni di prezzo nel corso degli anni ed i livelli di sottoquotazione, a condizione che fossero espressi in percentuale dei prezzi medi ponderati praticati nella Comunità, considerata globalmente. Questa lettera precisava anche che le informazioni relative al volume delle vendite nella Comunità (sia il volume totale sia il volume della NSC, della NSAG e dell'Ajico) erano riservate.

  13. Con regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3421, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 330, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento della Commissione») la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio di 29,95 ECU per kg sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e di 27,55 ECU per kg su quelle provenienti dagli Stati Uniti.

  14. Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC, al fine di meglio strutturare i negoziati relativi ad un impegno in materia di prezzi, ha chiesto alla Commissione di precisare:

    1. il tasso di utilizzo delle capacità preso in considerazione nel calcolo dei costi che è servito come base nel calcolo di questo prezzo;

    2. se il prezzo di riferimento tenesse conto dei costi di produzione del produttore comunitario nell'ipotesi di un accresciuto utilizzo delle capacità, ad esempio per una produzione di 1 000 tonnellate;

    3. se il prezzo di riferimento comprendesse una percentuale di costi di vendita, di costi generali e di spese amministrative inferiore per i clienti maggiori e se i costi generali reali fossero imputati sul fatturato reale;

    4. il periodo di ammortamento degli impianti del produttore comunitario preso in considerazione dalla Commissione;

    5. se si fosse tenuto conto degli interessi pagati e, in caso affermativo, come fossero stati calcolati;

    6. il periodo considerato dalla Commissione affinché il produttore comunitario raggiunga l'equilibrio finanziario;

    7. se le sovvenzioni riscosse dal produttore comunitario fossero state prese in conto e se esse fossero compatibili con il Trattato CE;

    8. la percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento che sono stati pagati alla società apparentata DSM;

    9. se la Commissione avesse tenuto conto del fatto che il produttore comunitario aveva potuto approfittare degli sforzi per lo sviluppo del mercato effettuati dalla NSAG.


  15. Il 18 dicembre 1990 la Commissione ha risposto in modo analitico a ciascuno dei punti di cui trattasi:

    1. il tasso di utilizzo delle capacità impiegato nel calcolo del prezzo di riferimento era quello della piena capacità;

    2. l'aumento annunciato della capacità del produttore comunitario non era stato preso in considerazione e questa evoluzione non era conosciuta dalla Commissione;

    3. i costi di vendita, i costi generali e le spese amministrative presi in considerazione non riflettevano le diverse dimensioni dei clienti ai quali essi si riferivano;

    4. gli impianti del produttore erano stati ammortizzati in dieci anni;

    5. il prezzo di riferimento teneva conto degli interessi effettivamente pagati;

    6. il periodo necessario per raggiungere l'equilibrio finanziario era direttamente collegato ai prezzi praticati e ai quantitativi prodotti, i prezzi erano diminuiti e la HSC non aveva raggiunto il pieno sfruttamento delle sue capacità;

    7. si era tenuto conto delle sovvenzioni versate al produttore comunitario per determinare i prezzi di riferimento;

    8. la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e non era nell'interesse dell'altro azionista della HSC gonfiare questi costi artificialmente;

    9. occorreva chiarire la questione.


  16. Con lettera 28 dicembre 1990 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di informarle dei principali fatti e considerazioni che erano servite come fondamento per il regolamento della Commissione, nonché, eventualmente, dei principali fatti e considerazioni in base ai quali essa intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi. In particolare, esse hanno chiesto informazioni sul calcolo del valore normale, del prezzo all'esportazione, degli adeguamenti e del margine di dumping, sul valore delle importazioni di cui si era tenuto conto per la valutazione del volume del mercato comunitario, i prezzi presi in considerazione per determinare la diminuzione di prezzo e la sottoquotazione e sul danno. Esse hanno anche invitato la Commissione a chiarire i punti, da essa non precisati, della lettera della NSC del 14 dicembre 1990 che a loro parere avrebbero dovuto essere ampiamente sviluppati.

  17. Con lettere 6 e 30 dicembre 1990 esse hanno presentato le loro osservazioni scritte sul regolamento della Commissione.

  18. Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 1990, nonché con lettera 14 gennaio 1991, la NSC ha reiterato la sua domanda di accesso alle informazioni trasmesse dalla denunciante alla Commissione, in particolare nelle sue osservazioni scritte sul regolamento della Commissione.

  19. Il 16 gennaio 1991 la Commissione ha risposto che il fascicolo non riservato era stato messo a disposizione di tutte le parti interessate fin dall'inizio del procedimento.

  20. Il 18 gennaio 1991 la NSC ha consultato il fascicolo non riservato e ha avuto accesso ad una versione non riservata delle osservazioni del produttore comunitario sul regolamento della Commissione.

  21. Il 1° febbraio 1991 la NSC si è lamentata del fatto di aver avuto accesso solo dal 24 gennaio 1991 alla sintesi non riservata, datata 13 dicembre 1989, della domanda di adozione di misure di protezione presentata dalla HSC, alla sintesi non riservata, datata 9 aprile 1990, delle osservazioni presentate dalla HSC e alla sintesi non riservata, datata 28 agosto 1990, di una lettera della HSC. Essa ha anche deplorato il carattere insufficiente delle informazioni contenute in queste sintesi.

  22. Con telecopia 4 febbraio 1991, la Commissione ha risposto che essa aveva avviato una procedura sulla base di una denuncia che essa aveva trasmesso alla ricorrente fin dall'inizio del procedimento e ha fatto riferimento al suo regolamento, che istituisce dazi provvisori per quanto riguarda le sue conclusioni.

  23. Il 5 febbraio 1991 i rappresentanti della NSC e gli agenti della Commissione si sonoincontrati per discutere del regolamento della Commissione.

  24. Il 7 febbraio 1991 le ricorrenti hanno proposto alcuni impegni.

  25. Il 22 marzo 1991 la Commissione ha inviato la sua lettera di divulgazione («diclosure letter») alle ricorrenti. In esse erano esposti i motivi per cui essa intendeva proporre l'istituzione di un dazio antidumping definitivo.

  26. Questa lettera conteneva le stesse informazioni che erano contenute nel regolamento della Commissione. Tuttavia contrariamente a quest'ultimo in essa risultavano dati numerici relativi al calcolo del margine di dumping ed alle perdite subite dalla NSAG nelle vendite nella Comunità e comprendeva anche una distribuzione, in dieci voci, dei costi di produzione considerati per il calcolo del prezzo di riferimento. Ogni voce era espressa in percentuale dei costi totali, con una forchetta del 10%.

  27. In essa era altresì indicato che la Commissione aveva determinato il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi praticati sui mercati degli Stati Uniti, non più in ragione della mancanza di cooperazione da parte dell'Ajico, come indicato nel regolamento della Commissione, ma poiché le condizioni dell'art. 2, n. 6, del regolamento base per prendere in considerazione i prezzi del mercato giapponese non erano soddisfatte.

  28. Infine, essa conteneva:

    • una precisazione relativa alla perdita di posti di lavoro che avrebbe comportato la cessazione della produzione comunitaria;

    • talune considerazioni relative all'impatto dei dazi antidumping sulla domanda;

    • l'affermazione secondo cui i costi di produzione della HSC che erano serviti per il calcolo del prezzo di riferimento erano stati rivisti al fine di escludere taluni costi non collegati a vendite nella Comunità;

    • i motivi per cui si era tenuto conto di un margine di utile dell'8%.



  29. Il 25 marzo 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 792/91, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originarie del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 82, pag. 1).

  30. Il 2 aprile 1991 la NSC ha invitato la Commissione ad esaminare due altre possibilità di impegni.

  31. Lo stesso giorno essa ha presentato le sue osservazioni sulla lettera di divulgazione del 22 marzo 1991 (v. supra, punto 25), lamentando l'insufficienza delle notizie che le erano state comunicate circa le informazioni fornite dalla HSC. Essa ha anche addebitato alla Commissione di non averle trasmesso informazioni statistiche o di fatto rilevante circa il margine di danno e di non averle comunicato praticamente alcuna delle informazioni utilizzate nella determinazione del prezzo di riferimento. Essa ha precisato che il sistema delle forchette utilizzato per rivelare la struttura dei costi della HSC non forniva alcun indizio che consentisse di scoprire come il limite del danno fosse stato calcolato. Lo stesso giorno l'Ajico ha anche presentato le sue osservazioni scritte, aderendo inoltre a quelle della NSC e chiedendo il beneficio di un trattamento riservato.

  32. Il 18 aprile 1991 la Commissione ha risposto a queste lettere affermando di aver divulgato tutte le informazioni che essa era in diritto di divulgare. Essa ha anche precisato che i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ad eccezione di due voci, ammortizzate secondo la normativa dei Paesi Bassi, e che gli onorari di avvocato erano stati del tutto esclusi dai calcoli. Essa ha infine contestato il fatto che il prezzo di riferimento fosse stato gonfiato artificialmente ed ha sottolineato il nesso esistente tra i costi, da un lato, e la capacità di sfruttamento e la dimensione della fabbrica dall'altro.

  33. Con lettera 7 maggio 1991 la Commissione ha esposto i motivi per cui essa non poteva accettare gli impegni proposti.

  34. Il 15 maggio 1991 la NSC ha inviato al Consiglio le sue osservazioni su questa lettera. Essa ha contestato il ragionamento seguito dalla Commissione.

  35. Con regolamento (CEE) 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 134, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del Consiglio» o il «regolamento impugnato»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo di 27,21 ECU per kg sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e di 25,5 ECU per kg su quelle provenienti dagli Stati Uniti d'America. Questo regolamento è stato successivamente abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 3 agosto 1995, n. 1936 (GU L 186, pag. 8).

    I regolamenti antidumping controversi

    1. Generalità

  36. I regolamenti antidumping di cui trattasi nella fattispecie istituiscono un dazio antidumping calcolato sulla base del danno e non in funzione del margine di dumping. Le istituzioni comunitarie hanno constatato l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori americani e giapponesi. Il margine di dumping è stato calcolato comparando il prezzo al quale il produttore americano vendeva l'aspartame sul mercato degli Stati Uniti con quello che esso praticava nella Comunità (punti 12-32 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punti 8-25 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio).

    2. Il regolamento della Commissione

  37. Nella valutazione del danno, la Commissione sostiene che il mercato comunitario dell'aspartame tra il 1986 e il 1989 ha avuto un incremento del 215% (punto 34 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione) e che se l'ingresso della HSC, nel 1988, ha fatto perdere quote di mercato agli esportatori americani e giapponesi, le importazioni dagli Stati Uniti e dal Giappone sono tuttavia cresciute in termini assoluti (punto 37 dei 'considerando‘). Inoltre i prezzi giapponesi e americani, già sensibilmente inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario nel 1988, sono ulteriormente diminuiti (punto 39 dei 'considerando‘). Vi è stata sottoquotazione dei prezzi americani e giapponesi rispetto ai prezzi del produttore comunitario durante il periodo d'inchiesta (punto 40 dei 'considerando‘), costringendo quest'ultimo a vendere in perdita ed impedendogli di sviluppare in maniera adeguata lo sfruttamento delle sue capacità produttive, il che avrebbe aumentato i suoi costi di produzione allo stesso tempo in cui egli subiva perdite considerevoli (punto 45 dei 'considerando‘). Il calo dei prezzi all'esportazione della NSAG è coinciso con l'ingresso della denunciante sul mercato comunitario (stesso punto). Vista l'evoluzione del mercato comunitario dell'aspartame, che si è sviluppato considerevolmente, nessun motivo evidente avrebbe giustificato che la NSAG, la quale anche dopo il 1987 era rimasta di gran lunga il maggior fornitore di aspartame sul mercato comunitario, diminuisse i suoi prezzi a livelli che non permettevano di coprire i costi (punto 47 dei 'considerando‘). La decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani (punto 49 dei 'considerando‘). Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potessero aver causato un danno rilevante (punto 50 dei 'considerando‘).

  38. Il dazio antidumping è stato istituito in modo da coprire la differenza tra i prezzi giapponesi ed americani ed il prezzo minimo necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e ottenere un profitto ragionevole (punto 63 dei 'considerando‘). Quest'ultimo è stato fissato all'8% del fatturato al lordo delle imposte (punto 65 dei 'considerando‘). Il prezzo minimo, chiamato «prezzo di riferimento» è stato comparato con il prezzo medio ponderato all'importazione nella Comunità (stesso punto).

    3. Il regolamento del Consiglio

  39. Nel suo regolamento che istituisce un dazio definitivo, il Consiglio conferma in sostanza le considerazioni e conclusioni della Commissione. Per quanto riguarda il calcolo del prezzo di riferimento che è servito a determinare il danno, esso precisa (punto 44 dei 'considerando‘): «(...) la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che alcune materie prime e alcuni servizi sono stati acquistati da una società collegata, e che alcuni costi non erano connessi alle vendite di APM nella Comunità. Sono stati ora inclusi nel calcolo i costi delle attività di ricerca e sviluppo e le spese di vendita dirette. Una volta operati questi adeguamenti, si sono ottenuti costi di produzione inferiori, su cui ci si è basati per calcolare il prezzo di riferimento e quindi l'importo del dazio necessario all'eliminazione del pregiudizio». Al fine di valutare un equo margine di utile, esso prende in considerazione i seguenti elementi: il fatto che il produttore comunitario sta uscendo adesso dalla fase di avviamento, l'incertezza circa l'andamento delle vendite future e la possibilità di mettere a punto prodotti sostitutivi che potrebbero abbreviare il ciclo vitale del prodotto in questione (punto 45 dei 'considerando‘).

  40. Per quanto riguarda i diritti della difesa delle parti il Consiglio sottolinea (punto 7 dei 'considerando‘):

    «La Commissione non ha tenuto conto degli studi e delle osservazioni non corredati di un riassunto esauriente e non riservato, per non privare le altre parti dei loro diritti di difesa».

    Il procedimento contenzioso

    41.     Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1991, le ricorrenti hanno presentato ciascuna un ricorso contro il regolamento del Consiglio.

    42.     Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1992, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. Questa domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 18 marzo 1992.

    43.     Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1992, la HSC, la Toyo Soda Nederland BV e la DSM Aspartam BV hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Questa domanda è stata ritirata il 21 gennaio 1993.

    44.     Con ordinanza 18 aprile 1994, la Corte ha rimesso le presenti cause dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), come modificata dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29). Le cause sono state registrate nella cancelleria del Tribunale rispettivamente con i nn. di ruolo T-159/94 (Ajinomoto/Consiglio) e T-160/94 (Nutrasweet/Consiglio), e attribuite, il 2 giugno 1994, alla Prima Sezione. Essendo stato successivamente assegnato il giudice relatore alla Seconda Sezione ampliata, le cause sono state di conseguenza attribuire a questa sezione.

    45.     In seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle Comunità europee, le cause sono state riassegnate, il 23 gennaio 1995, alla Terza Sezione ampliata ed è stato nominato un nuovo giudice relatore. Essendo stato quest'ultimo assegnato successivamente alla Quinta Sezione ampliata, le cause sono state di conseguenza attribuite a questa sezione.

    46.     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha aperto la fase orale del procedimento. Ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, il 22 gennaio 1997, essa ha invitato le parti a rispondere per iscritto a vari quesiti relativi al nesso di causalità tra il dumping ed il danno asserito. Le ricorrenti sono state anche invitate a fornire talune precisazioni sulla loro affermazione secondo cui i loro diritti della difesa erano stati violati. Tenuto conto dell'ampiezza di queste precisazioni e del nuovo chiarimento che esse comportano, il Tribunale ha autorizzato il convenuto, con lettera 24 marzo 1997, a presentare, per il 9 aprile 1997, osservazioni su queste precisazioni.

    47.     Con ordinanza 10 marzo 1997, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha riunito, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, le due cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

    48.     Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 17 aprile 1997.

    Conclusioni delle parti

    49.     Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    —    annullare il regolamento del Consiglio nella sua totalità o, in subordine, in quanto si applica a ciascuna di esse;

    —    ordinare la restituzione dei dazi antidumping provvisori e definitivi riscossi in forza del regolamento della Commissione e di quello del Consiglio, nonché lo svincolo di qualsiasi garanzia prestata a tal fine;

    —    condannare il Consiglio alle spese;

    —    ordinare ogni altro provvedimento che possa risultare legittimo o equo.

    50.     Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    —    respingere il ricorso;

    —    condannare le ricorrenti alle spese.

    51.     L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    Sul merito

    I — Esposizione sintetica dei motivi

    52.     Le ricorrenti deducono sei motivi comuni nei confronti del regolamento impugnato:

    —    violazione di forme sostanziali, nonché dell'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del regolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie non avrebbero fornito loro informazioni sufficienti e in tempo utile per consentire loro di tutelare i propri interessi;

    —    violazione di forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8, n. 4, del regolamento base, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero tenuto conto di informazioni fornite dal produttore comunitario, mentre esse non erano sintetizzate in una versione non riservata o accompagnate da un'esposizione dei motivi adeguata, che giustificasse l'impossibilità di sintetizzare queste informazioni;

    —    violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero determinato il valore normale sulla base di prezzi praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto;

    —    violazione dell'art. 2, n. 1, dell'art. 4 e dell'art. 13, n. 2, del regolamento base in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero ignorato o male interpretato gli elementi sostanziali di prova che dimostravano che il produttore comunitario non aveva subito un danno rilevante;

    —    violazione degli art. 2, n. 1, e 4, del regolamento base in quanto le istituzioni comunitarie non avrebbero tenuto conto di altri fattori che hanno causato il danno subito dal produttore comunitario;

    —    violazione dell'art. 13, n. 3, del regolamento base in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero calcolato in maniera inesatta l'importo del dazionecessario per eliminare il danno.

    53.     Nella causa T-159/94, la ricorrente Ajinomoto deduce inoltre i due motivi seguenti:

    —    violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato in quanto le istituzioni comunitarie, da un lato, non avrebbero informato in tempo utile la ricorrente del fatto che esse ritenevano la sua cooperazione insufficiente e, dall'altro, non le avrebbero dato l'occasione di presentare il suo punto di vista al riguardo;

    —    violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento base in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero calcolato il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti.

    54.     Nella causa T-160/94, la ricorrente Nutrasweet deduce, oltre ai motivi comuni sopra elencati, i due motivi seguenti:

    —    violazione di norme essenziali di procedura, nonché dell'art. 190 del Trattato, in quanto il convenuto avrebbe omesso di indicare i motivi per cui ha respinto gli impegni proposti dalla NSC;

    —    violazione dei diritti derivanti dal brevetto, di cui la ricorrente era titolare negli Stati Uniti, in quanto il valore normale sarebbe stato determinato sulla base dei prezzi praticati dalla ricorrente sul suo mercato interno.

    55.     Il Tribunale esaminerà innanzi tutto i motivi comuni alle due cause.

    II — Motivi comuni alle due cause

    56.     Il Tribunale ritiene che occorra esaminare congiuntamente i primi due motivi comuni.

    Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8, del regolamento base

    A — Argomenti delle parti

    57.     Secondo le ricorrenti, le istituzioni comunitarie hanno l'obbligo di fare tutto quanto è ragionevolmente in loro potere per fornire il maggior numero di informazioni possibile alle imprese nei confronti delle quali è avviato un procedimento antidumping.

    58.     Esse non potrebbero pertanto trincerarsi dietro l'argomento secondo cui le domande delle ricorrenti non contenevano questioni sufficientemente specifiche. Se si fosse seguita la tesi sostenuta dal convenuto, il procedimento avrebbe comportato una successione incessante di questioni sempre più dettagliate.

    59.     Salvo privare l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base di qualsiasi utilità rispetto alla lett. b) della stessa disposizione ed ostacolare i diritti della difesa delle imprese interessate, l'obbligo di informazione riguarderebbe gli elementi di prova presentati da terzi a sostegno delle loro affermazioni, anche quando essi sono stati verificati dalle istituzioni comunitarie.

    60.     Questo obbligo di informazione delle istituzioni comunitarie esisterebbe già prima dell'istituzione di dazi provvisori (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 15; art. 6, n. 7, del codice antidumping dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio; in prosieguo: il «GATT»). In passato le istituzioni comunitarie avrebbero più volte divulgato informazioni essenziali prima dell'istituzione di tali dazi, di modo che esse potrebbero essere vincolate da questa prassi (sentenza della Corte 22 ottobre 1991 causa C-16/90, Nölle, Racc. pag. I-5163).

    61.     Nella fattispecie le istituzioni comunitarie avrebbero violato l'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del regolamento base, nonché i diritti della difesa delle ricorrenti, non fornendo loro in tempo utile sufficienti informazioni sulle affermazioni e sulle prove presentate dalla denunciante, da un lato, e sulla sussistenza e pertinenza dei fatti allegati nonché sugli elementi di prova acquisiti, dall'altro (sentenza AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, menzionata al punto precedente, punto 17).

    62.     Prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori, le ricorrenti avrebbero ricevuto informazioni insufficienti (notifica di avvio del procedimento, sintesi di una denuncia, versione non riservata delle risposte date dal produttore comunitario al questionario della Commissione) per consentire loro di presentare utilmente il loro punto di vista, in primo luogo, sul calcolo del prezzo di riferimento, in secondo luogo, su quello del margine di dumping e, in terzo luogo, sulla natura e l'origine del danno asserito. Eppure si sarebbe provveduto più volte a richiamare l'attenzione della Commissione sull'insufficienza delle informazioni (lettera del 17 aprile 1990) e sulla necessità di organizzare un'audizione (lettere del 17 aprile, del 28 giugno e dell'8 novembre 1990).

    63.     Dopo l'adozione del regolamento della Commissione, le ricorrenti avrebbero ricevuto solo poche informazioni supplementari, in particolare sugli elementi essenziali che, nella presente causa, sarebbero il prezzo di riferimento ed il danno asserito.

    64.     Per quanto riguarda il prezzo di riferimento, esse ritengono che le istituzioni comunitarie avrebbero potuto fornire una specificazione più dettagliata degli elementi ivi inclusi, nonché delle forchette più strette, in quanto questo prezzo di riferimento non è stato calcolato sulla base dei costi reali della HSC, ma dei suoi costi estrapolati partendo dall'ipotesi di uno sfruttamento totale delle sue capacità produttive.

    65.     Benché il prezzo di riferimento fosse stato modificato due volte senza che fosse stata addotta alcuna ragione, le istituzioni comunitarie non avrebbero fornito la minima spiegazione interessante sulle ipotesi di base e sui metodi utilizzati in particolare per:

    —    determinare la capacità produttiva del produttore comunitario e il tasso di utilizzo di questa capacità;

    —    accertare che il produttore comunitario, mentre era pesantemente indebitato, avrebbe dovuto poter raggiungere l'equilibrio finanziario ed ottenere un utile dell'8% in meno di 18 mesi a decorrere dall'avvio della produzione;

    —    imputare le sovvenzioni versate al produttore comunitario;

    —    calcolare l'ammortamento della fabbrica, degli immobili e degli impianti utilizzati dal produttore comunitario e, in particolare, prendere in considerazione un periodo di ammortamento di dieci anni;

    —    ammortizzare o escludere i costi straordinari di avviamento (solo con lettera 18 aprile 1991, dopo la scadenza del termine impartito per presentare osservazioni, le ricorrenti sarebbero state informate del fatto che i costi di avviamento erano stati esclusi dal prezzo di riferimento ad eccezione di due voci, del resto non precisate).

    66.     Le ricorrenti addebitano inoltre alle istituzioni comunitarie di non aver precisato:

    —    il tipo di costi di finanziamento preso in conto e la loro ripartizione;

    —    la rilevanza del ricorso a finanziamenti rispetto ai fondi propri;

    —    gli elementi dei costi di vendita, dei costi generali e delle spese amministrative e gli investimenti ai quali si riferivano i costi finanziari, mentre la composizione dei costi generali, delle spese amministrative e dei costi di vendita diretti dipenderebbe dal sistema di contabilità adottato e dalla prospettiva in cui il calcolo è effettuato;

    —    la proporzione di materie prime acquistate presso società apparentate, informazione utile per determinare in quale misura il prezzo di riferimento era stato calcolato sulla base dei prezzi di mercato;

    —    in quale misura si fosse tenuto conto dei costi di sviluppo del mercato sostenute dalla NSAG, che erano andati anch'essi a favore del produttore comunitario;

    —    la percentuale delle spese generali versate dal produttore comunitario alla DSM.

    67.     Le istituzioni comunitarie non avrebbero chiarito in cosa una divulgazione più completa dei metodi della Commissione potesse nuocere all'attività commerciale del produttore comunitario e, in particolare, perché non si fosse potuto utilizzare forchette più strette e la ripartizione dei costi finanziari, quanto meno sotto forma di una percentuale, non potesse essere comunicata.

    68.     Per quanto riguarda il danno causato al produttore comunitario, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di non aver adeguatamente indicato il fondamento della loro conclusione secondo cui l'inchiesta non avrebbe rivelato l'esistenza di alcun fattore di danno diverso dalle importazioni oggetto di dumping, che poteva aver contribuito al danno, mentre il produttore comunitario esordiva come secondo offerente su un mercato soggetto ad una dura concorrenza e nel quale i prezzi avevano cominciato a diminuire molto prima del suo ingresso, era pesantemente indebitato e i suoi costi di produzione raggiungevano il doppio di quelli della ricorrente.

    69.     Inoltre, le istituzioni comunitarie non avrebbero rivelato i motivi per cui esse istituivano un rapporto tra la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunità e l'avvio della produzione del produttore comunitario, mentre avrebbero ricevuto la prova del fatto che i prezzi diminuivano costantemente dal 1983.

    70.     Inoltre esse non avrebbero rivelato il fondamento dell'affermazione secondo cui il produttore comunitario avrebbe ottenuto una quota di mercato relativamente poco rilevante, mentre dalla sintesi non riservata della denuncia risulterebbe che, nei 18 mesi successivi l'avviamento della produzione, il produttore comunitario avrebbe ottenuto una quota di mercato significativa.

    71.     Le istituzioni comunitarie avrebbero inoltre violato il diritto delle ricorrenti ad un'equa valutazione delle prove, sancito nella sentenza Nölle, citata supra al punto 60.

    72.     Le ricorrenti concludono che le informazioni comunicate dalle istituzioni comunitarie non hanno consentito loro di identificare gli eventuali errori che viziavano l'analisi della Commissione e di formarsi utilmente un'opinione sui dati sui quali queste istituzioni avevano basato le loro conclusioni.

    73.     Le istituzioni comunitarie non potrebbero trincerarsi dietro il loro obbligo di tutelare la segretezza delle informazioni riservate fino a svuotare del suo contenuto essenziale il diritto delle imprese interessate di essere informate (sentenza della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punto 29).

    74.     Per risolvere il conflitto esistente tra i diritti di una persona assoggettata ad una procedura d'inchiesta e il diritto di un denunciante alla segretezza circa la sua attività commerciale e per rispettare i principi sanciti nelle sentenze Times/Consiglio e Commissione, menzionata al punto precedente, e AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, menzionata sopra al punto 60, le istituzioni comunitarie dovrebbero richiedere adeguate sintesi non riservate, nelle quali le informazioni tenute segrete dovrebbero essere limitate ad un minimo assoluto. Se un'informazione è rilevante per la difesa della parte oggetto dell'inchiesta, le istituzioni comunitarie non potrebbero tenerne conto, a meno che il denunciante non accetti di renderla pubblica.

    75.     Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza secondo cui, nel diritto della concorrenza, l'autorità comunitaria non potrebbe prendere in considerazione, a carico dell'impresa interessata, fatti, circostanze o documenti che essa ritiene di non poter divulgare, se questo rifiuto di divulgazione pregiudica la possibilità di questa impresa di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla sussistenza o sulla portata di queste circostanze, su questi documenti o ancora sulle conclusioni che la Commissione ne trae (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, in particolare pag. 512; 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, in particolare pag. 3192, e 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, in particolare pag. 60). Ora, affinché le regole enunciate nelle sentenze Timex/Consiglio e Commissione e AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, citate supra, conservino un senso, sarebbe necessario che questo divieto si applicasse anche nel contesto di una procedura antidumping.

    76.     Le istituzioni sarebbero anche tenute, quando oppongono l'argomento dell'obbligo di riservatezza, ad esporre i motivi per cui le informazioni richieste sono riservate e non possono costituire oggetto di sintesi non riservate.

    77.     Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie si sarebbero necessariamente basate su alcune o persino tutte le affermazioni del produttore comunitario, anche se in maniera indiretta, avendo orientato l'inchiesta in funzione delle informazioni comunicate da quest'ultimo. Anche supponendo che fosse stato impossibile, a causa dell'obbligo di trattamento riservato delle informazioni, fornire una sintesi sufficiente dei fatti e delle circostanze allegati dal produttore comunitario, esse avrebbero dovuto astenersi dall'utilizzare queste informazioni, o altre informazioni fondate su di esse, a sostegno della loro decisione.

    78.     In ogni caso, sarebbe stato possibile risolvere il conflitto tra il diritto di accesso al fascicolo e l'obbligo di riservatezza facendo ricorso ad una procedura del tipo «administration protective order» americano o ad un perito indipendente chiamato a redigere una sintesi non riservata.

    79.     Poiché le ricorrenti non sarebbero state messe in grado di esprimersi utilmente su elementi di prova presentati dalla HSC, sui quali i regolamenti della Commissione e del Consiglio sono basati, questi regolamenti sarebbero stati adottati in violazione delle norme di procedura essenziali del diritto comunitario. Di conseguenza, gli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio dovrebbero essere annullati.

    80.     Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto dei motivi dedotti, sostenendo in sostanza che le istituzioni comunitarie hanno ottemperato i loro obblighi di informazione nei confronti delle ricorrenti tenuto conto, da un lato, del carattere generale delle domande di informazione presentate da queste ultime e, dall'altro, dell'obbligo delle istituzioni comunitarie di mantenere segrete le informazioni riservate concernenti il produttore comunitario.

    B — Giudizio del Tribunale

    81.     Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario. Nel settore della difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping, questi diritti sono precisati all'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento base.

    82.     In particolare l'art. 7, n. 4, lett. a) e b), stabilisce:

    «a)     La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati (...) la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite (...) purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 esiano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta (...).

    b)     Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta (...) possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi (...)».

  41. Questi diritti all'informazione devono conciliarsi con l'obbligo delle istituzioni comunitarie di rispettare il segreto aziendale. In ogni caso, gli interessati devono essere stati messi in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza AI-Jubail Fertilizer/Consiglio, citata supra al punto 60, punto 17), al più tardi nel corso della procedura di adozione del regolamento del Consiglio (v. in prosieguo il punto 87). Nell'ambito di un ricorso di annullamento rivolto contro un regolamento antidumping del Consiglio, il sindacato giurisdizionale può estendersi agli elementi del regolamento della Commissione nonché alla relativa procedura, in quanto il regolamento del Consiglio vi si riferisce.

  42. Prima di esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano correttamente ponderato gli imperativi di riservatezza e le esigenze che comportano il rispetto dei diritti della difesa e degli artt. 7, n. 4, lett. a), e b), e 8, del regolamento base, occorre da un lato precisare il contesto della presente causa richiamando le particolarità del mercato di cui trattasi e, dall'altro, trarre la conseguenza di queste particolarità.

    1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza

  43. Nel corso del periodo d'inchiesta, il mercato dell'aspartame presentava particolarità eccezionali. Innanzi tutto, a livello mondiale esistevano solo alcuni fornitori di aspartame: da un lato, le due ricorrenti, che erano di gran lunga le più importanti, e dall'altro il produttore comunitario HSC. Le ricorrenti cooperavano molto strettamente, realizzando praticamente tutte le loro vendite nella Comunità per il tramite della loro impresa comune NSAG. In secondo luogo, costituendo l'aspartame prodotto dai vari produttori un solo e stesso prodotto, la concorrenza si esercitava essenzialmente con i prezzi.

  44. Da queste particolarità deriva che le ricorrenti avevano un'eccellente conoscenza del mercato, che consentiva loro, partendo da informazioni limitate, di trarre conclusioni sulla situazione del produttore comunitario, a tal punto poi che, poco dopo l'avvio dell'inchiesta, esse disponevano per il tramite della NSAG di un'analisi della McKinsey in cui venivano valutati gli elementi e la struttura dei costi di produzione della HSC (v. supra, punto 9). In tale contesto, le istituzioni comunitarie dovevano prestare particolare attenzione a non divulgare informazioni che avrebbero consentito alle ricorrenti di dedurre informazioni commercialmente rilevanti, che potessero mettere il produttore comunitario in pericolo. Inoltre, sia quest'ultimo sia le ricorrenti hanno insistito sul carattere riservato delle informazioni fornite.

    2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite prima dell'istituzione dei dazi definitivi

  45. Anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi. Poiché un tale regolamento è distinto da quello che istituisce i dazi provvisori, anche se è collegato a quest'ultimo al punto da sostituirvisi, a talune condizioni (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 56/85, Brother Industries/Commissione, Racc. pag. 5655, punto 6; e cause riunite 294/86 e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, punto 12, e 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 13; ordinanza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-208/95, Miwon/Commissione, Racc. pag. II-635, punto 20), la sua validità dev'essere valutata in relazione alle norme che presiedono alla sua adozione. Qualora nel corso della procedura di adozione di un regolamento che istituisce un dazio definitivo si sia posto rimedio ad un vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo regolamento non comporta quella del regolamento che istituisce il dazio definitivo. Solo in quanto non si sia posto rimedio a questo vizio, e il regolamento che istituisce un dazio definitivo faccia riferimento al regolamento che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo comporta quella del primo.

  46. Di conseguenza, nella fattispecie, occorre esaminare se i diritti della difesa delle parti interessate siano stati rispettati nell'ambito della procedura di elaborazione del regolamento impugnato che istituisce un dazio definitivo e che ordina la riscossione definitiva dei dazi provvisori.

    3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazione all'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base (informazioni fornite dalla HSC)

  47. L'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base consente al denunciante, nonché agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, di prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate dall'inchiesta, ad eccezione dei documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni, innanzi tutto, siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, in secondo luogo, non siano riservate ai sensi dell'art. 8, in terzo luogo, siano state utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta e, in quarto luogo, abbiano costituito oggetto di una domanda scritta di comunicazione da parte di colui che intende prenderne conoscenza.

  48. L'art. 8, n. 2, lett. a) dello stesso regolamento stabilisce che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. b), qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata. Essa deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. L'art. 8, n. 4, secondo comma, prevede che le istituzioni comunitarie possono disattendere l'informazione se la parte che l'ha fornita non è disposta a fornirne un riassunto non riservato, qualora sia possibile riassumere l'informazione in questione. Tuttavia, tale articolo non le obbliga a non tenerne conto.

  49. Nella fattispecie, la denunciante ha fornito sintesi non riservate, che la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti. Anche supponendo che, come queste ultime sostengono, il contenuto di queste sintesi fosse insufficiente, le istituzioni comunitarie non erano tuttavia obbligate, ma tutt'al più legittimate, a non tenerne conto. Tuttavia, esse avevano l'obbligo di mettere le ricorrenti in condizioni, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati e sugli elementi di prova acquisiti dalla Commissione a sostegno della sua affermazione relativa all'esistenza di una pratica di dumping e del danno. Occorre pertanto esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano assolto tale obbligo.

    4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamente all'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base

    1. Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare


  50. Ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. c), sub i), del regolamento base, le domande di informazioni conformi al punto b) devono essere presentate per iscritto e indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni.

  51. In funzione del grado di specificità delle informazioni richieste occorre esaminare il carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie.

    b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie e delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie

    i) Domande generali di informazione

  52. Le ricorrenti hanno lamentato ripetutamente l'insufficienza delle informazioni che erano state loro comunicate limitandosi a chiedere in generale di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendeva raccomandare l'imposizione di dazi (v. supra, punti 8, 16 e 31).

  53. La Commissione ha risposto a queste domande generali di informazione con lettera 22 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In considerazione del grado di genericità di queste domande, questa lettera e i suoi allegati soddisfacevano i requisiti di cui all'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base. Esse contenevano informazioni sufficientemente circostanziate per mettere le ricorrenti in condizioni di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati e sugli elementi di prova acquisiti dalla Commissione a sostegno della sua affermazione relativa all'esistenza di una pratica di dumping e di un danno.

    ii) Domande di informazione su punti specifici

    Censure relative alle domande di informazioni presentate con la lettera del 14 dicembre 1990

  54. Con lettera 14 dicembre 1990, la NSC ha anche posto questioni precise sul prezzo di riferimento. Successivamente, non solo la NSC, ma anche l'Ajico, che non si è tuttavia esplicitamente associata all'azione della NSC, hanno fatto riferimento a questa lettera invitando la Commissione a chiarire eventualmente l'una o l'altra delle sue risposte a tale lettera. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti non hanno indicato in che cosa le informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie fossero insufficienti né precisato i punti specifici sui quali esse avrebbero desiderato informazioni supplementari.

  55. La Commissione ha risposto a queste domande di informazioni con lettera 18 dicembre 1990 (v. supra, punto 15). Occorre esaminare se le risposte fornite dalla Commissione siano state sufficienti per consentire alle ricorrenti di difendersi utilmente. Il Tribunale esaminerà queste risposte limitandosi ai punti che costituiscono oggetto di critiche da parte delle ricorrenti.

    • Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)



  56. Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornito chiarimenti sulle ipotesi di base e i metodi accolti per determinare le capacità produttive del produttore comunitario, in quanto esse non hanno chiesto informazioni al riguardo. Infatti, la loro domanda di informazioni riguardava il tasso di utilizzo delle capacità accolto per determinare il prezzo di riferimento. Su tale punto, le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver precisato se tale tasso corrispondesse al tasso effettivo osservato alla fine del periodo d'inchiesta o al tasso di utilizzo medio. Infatti, nella sua lettera 14 dicembre 1990, la NSC chiede tale informazione solo nell'ipotesi in cui, per ragioni di riservatezza, non fosse stato possibile indicare una percentuale. Poiché la Commissione ha precisato che essa si era basata sull'ipotesi di un pieno utilizzo delle capacità, cioè su un tasso del 100%, non era tenuta a rispondere alla questione posta in subordine. Poiché le ricorrenti non hanno chiesto alcuna precisazione supplementare al riguardo nel corso del procedimento amministrativo, si deve ritenere che la Commissione abbia pienamente risposto al quesito posto dalla NSC. Per il resto, dato che non è contestato il fatto che la Commissione si sia basata sull'ipotesi di un utilizzo massimo delle capacità produttive rilevate alla fine del periodo d'inchiesta, cioè sull'ipotesi più favorevole alle ricorrenti, eventuali osservazioni supplementari da parte di queste ultime non avrebbero avuto alcuna incidenza sul tasso accolto.

    • Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibrio finanziario e realizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto 65, secondo trattino)



  57. Oltre alla risposta che essa ha fornito nella lettera 18 dicembre 1990 (v. supra, punto 15), la Commissione ha indicato, nella lettera di divulgazione del 22 marzo 1991 (v. supra, punto 25) che era essenziale che i dazi da istituire coprissero la differenza tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento consistente in un prezzo minimo necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di realizzare un margine di utile ragionevole. Al fine della valutazione di questo margine di utile, la Commissione ha precisato di aver tenuto conto, innanzi tutto, del fatto che il produttore comunitario aveva appena cominciato la sua attività, in secondo luogo, dell'incertezza circa l'evoluzione delle vendite future, che potrebbe essere favorevole come negli Stati Uniti, ma che potrebbe anche essere negativa e, in terzo luogo, della possibilità che fossero messi a punto prodotti sostitutivi in grado di abbreviare il ciclo di vita dell'aspartame.

  58. Queste informazioni contengono indicazioni sufficienti sui principali fatti e considerazioni relativi alla domanda di informazioni di cui trattasi.

  59. Del resto, nella lettera 2 aprile 1991, la NSC ha presentato il suo punto di vista sulla questione ed è pertanto stata in grado di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa (v. supra, punto 31).

    • Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttore comunitario e compatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65, terzo trattino)



  60. Nella lettera 18 dicembre 1990, la Commissione ha dichiarato di aver tenuto conto delle sovvenzioni versate al produttore comunitario per determinare il prezzo di riferimento, senza tuttavia pronunciarsi sulla loro compatibilità con il Trattato.

  61. Le ricorrenti non hanno indicato come l'eventuale incompatibilità delle sovvenzioni versate al produttore comunitario avrebbe potuto portare ad un dazio antidumping meno elevato.

  62. Ne deriva che l'assenza di informazioni esplicite da parte della Commissione su tale questione non costituisce una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base e non è quindi tale da comportare l'annullamento del regolamento impugnato.

    • Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento pagati alla società apparentata DSM (v. supra, punto 66, sesto trattino)



  63. Nella sua risposta del 18 dicembre 1990, la Commissione si è limitata a confermare che la HSC era intervenuta nei costi generali della DSM e ad affermare che non era nell'interesse dell'altro azionista della HSC gonfiare artificialmente questi costi.

  64. Sebbene la risposta fornita dalla Commissione non risolva chiaramente la questioneposta, bisogna tuttavia constatare che la divulgazione della percentuale non avrebbe consentito alla NSC di meglio difendere i suoi interessi. Infatti, salvo divulgare anche i dettagli dei costi generali, queste informazioni non le avrebbero consentito di pronunciarsi sul carattere ragionevole o meno di queste spese. Ora, i costi generali del produttore comunitario, che costituiscono uno degli elementi dei costi di produzione, sono dati riservati che non potevano esserle trasmessi così com'erano (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother Industrie/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 34). Di conseguenza giustamente la Commissione non ha fornito ulteriori informazioni sul punto di cui trattasi.

    • Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quinto trattino)



  65. Alla questione se avesse tenuto conto del fatto che la HSC aveva potuto approfittare dell'azione di sviluppo del mercato consentita dalla NSAG, la Commissione ha dichiarato, nella lettera del 18 dicembre 1990, che tale domanda le sembrava oscura ed ha chiesto chiarimenti alla NSC. Poiché quest'ultima non glieli ha forniti, non si può addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver risposto più ampiamente a tale questione.

    Censure relative ad altri punti specifici

    • Composizione dettagliata del prezzo di riferimento



  66. In via preliminare occorre sottolineare che il prezzo di riferimento che è servito a determinare l'importo del dazio è stato calcolato in gran parte sulla base dei costi di produzione del produttore comunitario. Ora, questi dati sono riservati (sentenza Brother Industrie/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 34).

  67. Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti si sono limitate a lamentare il fatto che la struttura dei costi inclusi nel prezzo di riferimento, così come risultava dall'allegato 3 alla lettera della Commissione 22 marzo 19891 (v. supra, punto 25), contenesse informazioni insufficienti sugli elementi del prezzo di riferimento. Tale censura generica e l'osservazione secondo cui la Commissione non aveva divulgato informazioni numeriche o di fatto significative sul margine di danno (v. supra, punto 31) non consentivano alle istituzioni comunitarie di identificare la natura delle informazioni non riservate che avrebbero consentito alle ricorrenti di meglio tutelare i loro interessi. Tenuto conto delle particolarità del mercato, della conoscenza che le ricorrenti avevano di quest'ultimo e del suo concorrente europeo (v. supra, punti 85 e 86), nonché del carattere estremamente sensibile degli elementi del prezzo di riferimento sul piano della riservatezza, le istituzioni comunitarie dovevano astenersi dal divulgare informazioni che avrebbero consentito alle ricorrenti di calcolare con una precisione relativamente alta gli elementi, la struttura e, in definitiva, l'importo dei costi del produttore comunitario. Poiché questi dati sono riservati (sentenza Brother Industries/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 34), solo avendo conoscenza degli elementi precisi sui quali le ricorrenti intendevano essere più ampiamente informate o, quanto meno, della prospettiva in cui queste ultime intendevano ottenere e utilizzare queste informazioni supplementari le istituzioni comunitarie sarebbero state in grado di valutare la possibilità di divulgare ulteriori informazioni sul prezzo di riferimento pur rispettando le esigenze di riservatezza che si imponevano nel caso di specie.

  68. Non avendo messo le istituzioni in grado di valutare questa possibilità, le ricorrenti non possono addebitare alle stesse di non aver fornito loro una ripartizione del prezzo di riferimento più dettagliata di quella che figurava nell'allegato 3 alla lettera della Commissione 2 marzo 1991 (v. supra, punto 25). In particolare, poiché esse non hanno chiesto informazioni specifiche sul tipo di costi di finanziamento presi in conto e sulla loro ripartizione né sulla rilevanza dei finanziamenti richiesti rispetto ai fondi propri, esse non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver precisato questi elementi.

  69. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Timex/Consiglio e Commissione (citata supra al punto 73), richiamata dalle ricorrenti, le istituzioni comunitarie si erano limitate a divulgare le voci di calcolo del prezzo di riferimento senza alcuna indicazione numerica. Per contro, nella presente causa, le istituzioni comunitarie hanno divulgato gli elementi del costo preso in conto per il calcolo del prezzo di riferimento fornendo un'indicazione numerica consistente nella percentuale di ciascuno di questi elementi nel costo totale con approssimazione del 10%. Tenuto conto delle domande di trattamento riservato presentate dal produttore comunitario, occorre considerare che le informazioni relative alla composizione del prezzo di riferimento comunicate nella fattispecie alle ricorrenti erano sufficienti.

  70. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (citata supra al punto 60), anch'essa invocata dalle ricorrenti, il convenuto non contestava il fatto che le istituzioni comunitarie fossero state in grado di comunicare alla società ricorrente informazioni utili per l'esercizio dei suoi diritti alla difesa, poiché affermava di averle trasmesso tali informazioni con lettera. Il regolamento impugnato era stato tuttavia annullato poiché il convenuto non aveva provato la ricezione di questa lettera da parte della ricorrente. Nella fattispecie, per contro, il convenuto afferma che l'obbligo di riservatezza che grava sulle istituzioni comunitarie ha impedito loro di trasmettere talune informazioni controverse.

  71. Infine, nella sentenza Nölle (citata supra al punto 60), la Corte ha dichiarato il regolamento controverso invalido non per violazione dei diritti della difesa, ma in quanto il valore normale non era stato determinato «in maniera appropriata ed equa» ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento base. La questione se, nell'ambito delle disposizioni che si applicano nella fattispecie, le istituzioni comunitarie non abbiano oltrepassato il loro potere discrezionale nella determinazione del valore normale sarà esaminata nell'ambito del motivo seguente, relativo alla violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base.

    • Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttore comunitario nel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra, punto 65, quarto e quinto trattino)



  72. Nelle loro osservazioni del 2 aprile 1991 (v. supra, punto 31) la NSC e la NSAG hanno affermato che la HSC aveva dovuto far fronte a costi e a difficoltà di avviamento considerevoli e che i costi di avviamento della fabbrica non potevano essere presi in conto nel calcolo del prezzo di riferimento. Esse hanno anche ritenuto che gli onorari di avvocato pagati dalla HSC per convocarli in giudizio non potevano essere considerati come costi di produzione e che quanto meno essi dovevano essere scaglionati nel tempo. Per contro, esse non hanno chiesto alcuna precisazione sull'ipotesi di base e sui metodi accolti per imputare i costi di avviamento nel calcolo del prezzo di riferimento (in particolare per quanto riguarda i metodi di ammortamento e i motivi per cui le istituzioni comunitarie avevano preso in considerazione un periodo di ammortamento di dieci anni), né sulle due voci di spese di avviamento che erano state prese in conto.

  73. Con lettera 18 aprile 1991 (v. supra, punto 32), la Commissione ha precisato che, ad eccezione di due voci ammortizzate secondo le regole vigenti nel diritto dei Paesi Bassi, i costi di avviamento erano stati esclusi dal calcolo, ivi compresi gli onorari di avvocato.

  74. La lettera della Commissione 18 aprile 1991 ha quindi risposto completamente alle osservazioni della NSC e della NSAG del 2 aprile 1991, ammesso che esse valessero come domanda di informazioni ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base.

    • Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66, quarto trattino)



  75. Le ricorrenti non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver fornito loro informazioni sulla parte delle materie prime acquistate dal produttore comunitario presso fornitori collegati, poiché esse non hanno presentato alcuna domanda di informazioni su tale punto specifico.

    c) Conclusione

  76. Da quanto precede, tenuto conto in particolare delle specificità eccezionali del mercato (v. supra, punti 85 e 86), dell'eccellente conoscenza che ne avevano le ricorrenti e della capacità che questa conoscenza dava loro di chiedere eventualmente le precisazioni pertinenti richieste, risulta che le istituzioni comunitarie hanno soddisfatto i loro obblighi di informazione derivanti dall'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del regolamento base.

  77. Ne deriva che il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base

    Argomenti delle parti

  78. Le ricorrenti sostengono che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione, ha omesso di prendere in considerazione elementi essenziali e ha violato il Trattato nonché il regolamento base, comparando i prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti con i prezzi in vigore sul mercato comunitario per determinare il valore normale.

  79. A loro parere, i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti non consentivano un confronto valido ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. a) e b), del regolamento base e non risultavano da operazioni commerciali normali. Infatti, contrariamente al mercato comunitario, pienamente concorrenziale, il mercato americano sarebbe stato monopolistico per via del brevetto che tutela l'aspartame. Ora, in un mercato non concorrenziale, le istituzioni comunitarie sarebbero tenute a calcolare il dumping sulla base di un valore costruito. Il confronto dei prezzi praticati su due mercati aventi strutture diverse sarebbe da escludere, cosa che la Corte ha del resto riconosciuto nella sentenza Brother Industries, citata supra al punto 106. Dalla decisione della Commissione nella pratica detta della «pere allo sciroppo originarie dell'Australia» risulterebbe che il criterio della concorrenza è essenziale. Il diritto degli Stati Uniti d'America riconoscerebbe anch'esso che è inappropriato comparare prezzi senza tener conto degli effetti della protezione della proprietà intellettuale (pratica Lightweight Polyester Filament Fabric from Japan, 49 Fed. Reg. 472, 1984; pratica Generic Cephalexin Capsules from Canada, 53 Fed. Reg. 47562, 1988).

  80. Il brevetto conferirebbe al suo titolare il diritto di maggiorare il prezzo di un premio che ricompensi la sua invenzione. La determinazione del valore normale sulla base di prezzi praticati nell'ambito di una protezione a titolo di un brevetto penalizzerebbe l'inventore che esercita il suo diritto di brevetto, mentre né il diritto comunitario né il GATT richiedono al titolare di un brevetto che egli rinunci a questo diritto per esportare. Il fatto di richiedere al titolare di un brevetto che egli venda nella Comunità ad un prezzo superiore a quello del mercato costituirebbe una discriminazione a danno dei titolari stranieri di brevetti e procurerebbe un vantaggio indebito per i produttori comunitari.

  81. Infine, non avendo indicato i motivi per cui egli considerava che i prezzi che fruiscono della protezione del brevetto erano comparabili ai prezzi all'esportazione verso la Comunità, il convenuto avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (art. 190 del Trattato).

  82. Il convenuto conclude per il rigetto di questo motivo. Esso contesta il fatto che il valore normale sia stato illegittimamente determinato, in quanto quest'ultimo è stato calcolato sulla base di prezzi derivanti dall'andamento normale del mercato e che consentono un confronto valido.

  83. L'interveniente aggiunge che non vi è alcun motivo perché il valore normale non sia fondato su prezzi su cui abbia avuto influenza l'esistenza di brevetti, se questi prezzi traducono la situazione effettiva del mercato nel paese esportatore.

    Giudizio del Tribunale

  84. Il testo del regolamento base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad un qualsiasi motivo diverso da una differenziazione recante pregiudizio, dei prezzi praticati sul mercato nazionale (nella fattispecie il mercato degli Stati Uniti), da una parte, e sul mercato di esportazione (nella fattispecie il mercato comunitario), dall'altra.

  85. In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza non sono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito piuttosto che quello del valore normale fondato su prezzi effettivi, se questi ultimi sono il risultato dell'andamento del mercato. Infatti, come la Commissione ha ritenuto nel suo regolamento (punto 16 dei 'considerando‘ confermato dal punto 8 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio), una «differenza tra l'elasticità dei prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario» è «un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi» e, se occorresse tenerne conto, «sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping». Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione per determinare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o non traducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcun motivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzi effettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti.

  86. Infine, il regolamento impugnato non ha affatto privato la ricorrente NSC del suo brevetto americano, poiché non ha pregiudicato il suo diritto di escludere qualsiasi terzo dalla produzione e dalla commercializzazione dell'aspartame negli Stati Uniti fino alla scadenza di tale brevetto né il suo diritto di massimizzare i suoi prezzi su tale mercato. A tal riguardo, il monopolio di produzione e di commercializzazione conferito dal brevetto consente al suo titolare di recuperare costi di ricerca e di sviluppo sostenuti non solo per progetti coronati da successo, ma anche per progetti che sono venuti meno. Questo elemento costituisce un ulteriore motivo di ordine economico per basarsi su prezzi praticati nell'ambito di un brevetto per determinare il valore normale.

  87. Pertanto le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione dei fatti determinando il valore normale dell'aspartame importato sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto.

  88. Per quanto riguarda la censura relativa ad una motivazione insufficiente della scelta di questi prezzi come base per il valore normale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha adottato l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo (sentenze della Corte 26 giugno 1986, causa 203/85, Nicolet Instrument, Racc. pag. 2049, punto 10; 7 maggio 1989, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 31,e causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 39).

  89. Nella fattispecie il regolamento impugnato conferma (punto 8 dei 'considerando‘) i punti 12-19 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione.

  90. Ora al punto 18 dei 'considerando‘ di quest'ultimo regolamento, la Commissione indica, per quanto riguarda l'argomento secondo cui i prezzi americani non erano in effetti comparabili a causa della protezione industriale di cui l'aspartame costituiva oggetto negli Stati Uniti:

    «La Commissione non ritiene che tale argomento sia giustificato. La discriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitario e dal diritto nazionale, indipendentemente dalle motivazioni. Il fatto che il prodotto negli Stati Uniti sia tutelato da un brevetto non determina di per se stesso il livello dei prezzi sul mercato interno. L'esportatore ha deciso liberamente, in base a considerazioni di carattere commerciale, di sfruttare la propria posizione di titolare del brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli dei prodotti venduti all'esportazione. La differenziazione dei prezzi, in quanto provoca un pregiudizio notevole all'industria comunitaria, non deve quindi sfuggire all'applicazione delle norme antidumping».

  91. Questi elementi erano sufficienti per consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro interessi, e al giudice comunitario esercitare il suo controllo. Pertanto il regolamento è sufficientemente motivato per quanto riguarda il punto di cui trattasi.

  92. In conclusione, il motivo dev'essere respinto.

    Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, del regolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping

    Argomenti delle parti

  93. Innanzi tutto le ricorrenti ritengono che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova presentati dalle ricorrenti e abbiano violato le disposizioni del codice antidumping sul GATT e del regolamento base relative alla constatazione del danno.

  94. A loro parere, questi elementi di prova dimostravano che il produttore comunitario non aveva subito un danno rilevante e che i suoi risultati erano buoni così come egli poteva ragionevolmente prevedere. La HSC non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi di realizzare un utile, e ancor meno un utile dell'8%, nell'anno successivo all'avvio della sua produzione.

  95. Infatti, all'inizio dell'inchiesta, il produttore comunitario produceva da meno di sei mesi ed era pertanto sempre in fase di avvio. Nuovo venuto sul mercato, egli avrebbe dovuto far fronte a numerosi ostacoli, quali il vantaggio tecnologico delle ricorrenti, l'assenza di economie di scala durante la fase di avvio e un periodo di apprendistato. Esso sarebbe stato inefficiente, anche se si tiene conto di uno sfruttamento relativamente debole delle capacità produttive. I suoi costi sarebbero stati estremamente elevati (v. punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione, da cui risultano costi di avviamento considerevoli). In particolare, le sue spese finanziarie avrebbero costituito tra il 5 e il 15% dei suoi costi, lasciando presumere un pesante indebitamento.

  96. Le ricorrenti sottolineano che il produttore comunitario operava su un mercato caratterizzato da una diminuzione dei prezzi dell'aspartame dettata dalle forze del mercato. La concorrenza sul mercato comunitario di numerosi altri dolcificanti intensi poco costosi, dovuta all'assenza di forti restrizioni regolamentari e al fatto che i consumatori della Comunità si preoccupano meno degli effetti della salute di questi prodotti rispetto a loro omologhi americani o giapponesi, avrebbe comportato una riduzione considerevole dei prezzi dal 1983, cioè cinque anni prima dell'avvio della produzione della HSC.

  97. Nonostante queste condizioni, il produttore comunitario avrebbe ottenuto una quota significativa delle vendite di aspartame. Non sarebbe dimostrato che, se i prezzi fossero stati più elevati, la diminuzione della domanda che ne sarebbe seguita non avrebbe annullato qualsiasi aumento delle entrate, né a fortiori che il problema del sottoutilizzo delle capacità produttive della HSC sarebbe stato risolto. Inoltre, data la scadenza prossima del brevetto della NSC, le prospettive del produttore comunitario di estendere le sue vendite al mercato degli Stati Uniti, particolarmente lucrativo, e di beneficiare di economie di scala accresciute sarebbero state favorevoli.

  98. Dagli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti, in particolare dallo studio della McKinsey (v. supra, punto 9), risulterebbe che un nuovo venuto su un mercato in fase di sviluppo non può aspettarsi di raggiungere l'equilibrio finanziario nei primi anni di attività. Sarebbe illusorio immaginare la possibilità di conquistare clienti di produttori consolidati senza sottoquotare significativamente i prezzi. Del resto, un secondo offerente che cerca di accrescere la sua quota di mercato sottoquotando i prezzi si esporrebbe al rischio di aumentare la tendenza dei prezzi alla riduzione e di non ottenere niente più che una quota di mercato simbolica, tanto più che i prezzi erano già bassi a causa della concorrenza dei prodotti sostitutivi.

  99. Nella fase della replica, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di non aver indicato i motivi per cui la HSC avrebbe dovuto raggiungere un livello più elevato di sfruttamento delle sue capacità produttive o avrebbe dovuto essere immediatamente in grado di vendere tutto l'aspartame che poteva produrre.

  100. In secondo luogo, le ricorrenti aggiungono che la Commissione ha affermato ingiustamente che le importazioni controverse erano la causa del danno asserito e, in particolare, che «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicati dalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunciante sul mercato comunitario» (punto 45 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione).

  101. Inoltre, la considerazione secondo cui la concorrenza si sarebbe intensificata in seguito alla scadenza dei brevetti nella Comunità, tra il 1986 e il 1988 (punto 54 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione), sarebbe inconciliabile con la conclusione secondo cui le importazioni controverse sarebbero la causa della diminuzione dei prezzi. Sul mercato degli Stati Uniti, per contro, la crescita della domanda, il divieto dei ciclammati, le raccomandazioni intese a prevenire il consumo della saccarina e il brevetto della NSC avrebbero favorito un aumento dei prezzi.

  102. Le istituzioni comunitarie avrebbero tenuto conto, nel passato, di fattori simili a quelli esistenti nella presente causa, in particolare della concorrenza intracomunitaria e dei costi molto elevati dei produttori comunitari, e avrebbero concluso per l'assenza di un nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il danno subito dalla produzione comunitaria [decisione della Commissione 17 luglio 1986, 86/344/CEE, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di cemento Portland originario della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Iugoslavia (GU L 202, pag. 43, punto 24 dei 'considerando‘)].

  103. In terzo luogo, le ricorrenti addebitano alle istituzioni comunitarie di aver violato l'art. 13, n. 3, del regolamento base valutando in eccesso l'importo del dazio antidumping necessario per eliminare il danno asserito. Infatti, questo dazio sarebbe stato determinato partendo da un prezzo di riferimento, per il calcolo del quale le istituzioni comunitarie avrebbero preso in considerazione i costi del produttore comunitario. Dato il carattere eccessivo di questi costi, il prezzo di riferimento avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di uno degli esportatori o di quelli di un produttore di un settore analogo o, in subordine, essere pari al prezzo praticato nella Comunità, o ancora, anche supponendo che vi fosse una sottoquotazione, essere pari al prezzo praticato nella Comunità maggiorato della sottoquotazione constatata, così come le istituzioni comunitarie avrebbero fatto in altre pratiche [v. ad esempio, regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1989, n. 3232/89, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori con schermo di piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea (GU L 314, pag. 1); regolamento (CEE) della Commissione 11 gennaio 1991, n. 129, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (GU L 14, pag. 31)]. In talune pratiche, le istituzioni comunitarie avrebbero anche preso in considerazione i costi del produttore che aveva le migliori prestazioni.

  104. Anche ammettendo che le importazioni avrebbero di per sé sole causato il danno asserito, il prezzo di riferimento sarebbe tuttavia inesatto. I costi di produzione presi in considerazione dalle istituzioni comunitarie, essendo talmente esorbitanti, potrebbero solo tradire un errore di calcolo.

  105. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto di questi motivi. Essi sottolineano in sostanza di aver determinato il danno, constatato l'esistenza di un nesso di causalità tra quest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di un dumping e calcolato il dazio antidumping, tenendo debitamente conto del fatto che il produttore comunitario era un nuovo venuto sul mercato e che la sua efficienza era pertanto minore di quella delle ricorrenti. Per il resto, essi contestano il fatto che la concorrenza di altri dolcificanti fosse intensa sul piano dei prezzi e che questo elemento potesse essere all'origine del danno.

    Giudizio del Tribunale

  106. La determinazione del danno e dell'esistenza di un nesso di causalità tra quest'ultimo e le importazioni che costituiscono oggetto di dumping presuppone l'esame di questioni economiche complesse. In questo le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 86, e sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punti 111 e 131).

  107. Nel regolamento impugnato (punto 26 dei 'considerando‘) il convenuto ha precisato:

    «(...) per determinare se l'industria comunitaria interessata abbia effettivamente subito un grave pregiudizio, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

    il produttore comunitario ha iniziato le vendite nel 1988 conquistando una quota relativamente modesta del mercato comunitario, dove predominano tuttora i produttori/esportatori statunitense e giapponese. Per opporsi a questa penetrazione sul mercato, la concorrenza americana ha ridotto drasticamente i suoi prezzi, causando perdite considerevoli all'industria comunitaria e impedendole di incrementare lo sfruttamento della capacità produttiva, in modo da realizzare economie di scala. Alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta, le perdite avevano raggiunto un'entità tale da minacciare direttamente la sopravvivenza dell'industria in questione».

  108. Per quanto riguarda l'asserita inefficienza del produttore comunitario, occorre ricordare che il fatto che un produttore comunitario sopporti difficoltà dovute anche a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliere a tale produttore ogni protezione contro il pregiudizio causato dal dumping (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 42, e Canon e a./Consiglio, cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731, punto 63).

  109. Inoltre, durante il periodo d'inchiesta, il produttore comunitario era ancora in fase di avviamento. Da un documento fornito dalle ricorrenti, in risposta ai quesiti del Tribunale del 22 gennaio 1997, risulta che i loro costi di produzione nel corso dei primi due anni di produzione erano più di due volte superiori ai loro costi di produzione nel corso del periodo d'inchiesta. Pertanto, anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, i loro costi di produzione fossero stati approssimativamente due vole inferiori a quelli del produttore comunitario nel corso del periodo d'inchiesta, le istituzioni comunitarie non hanno ecceduto il loro potere discrezionale basandosi sui costi di quest'ultimo per determinare il prezzo di riferimento al di sotto del quale si doveva ritenere che sussistesse un danno.

  110. Per quanto riguarda la concorrenza di dolcificanti sostitutivi meno costosi, dal punto 31 dei 'considerando‘ del regolamento impugnato si evince che il convenuto ha ritenuto che la presenza sul mercato di altri dolcificanti intensi non influenzasse significativamente il prezzo dell'aspartame e che essa non sia stata all'origine della caduta dei prezzi a partire dal momento in cui il produttore comunitario ha deciso di lanciarsi sul mercato. Nelle sue risposte ai quesiti rivoltegli dal Tribunale il 22 gennaio 1997 e in udienza, il convenuto ha precisato che la concorrenza di altri dolcificanti era ridotta a causa delle qualità specifiche dell'aspartame ed in particolare del suo gusto.

  111. In considerazione dei vantaggi gustativi dell'aspartame, la conclusione del convenuto secondo cui la domanda di aspartame non era significativamente influenzata dalla presenza sul mercato di altri dolcificanti artificiali di minore prezzo è plausibile, tenuto conto degli elementi seguenti che si deducono dal fascicolo, in particolare dalle tabelle contenute nella relazione del marzo 1997 presentata dal consulente LMC International, su domanda delle ricorrenti, al fine di rispondere ai quesiti del Tribunale del 22 gennaio 1997. In primo luogo, l'aspartame è riuscito ad imporsi sul mercato pur essendo più caro di altri dolcificanti. In secondo luogo, gli utilizzatori di dolcificanti non si limitano ad acquistare i dolcificanti meno cari, in quanto la domanda di aspartame nella Comunità era del resto aumentata dopo l'imposizione dei dazi antidumping. In terzo luogo, la parte del costo di un dolcificante artificiale nel costo totale del prodotto finito è marginale.

  112. Alla luce di queste considerazioni è anche plausibile che un produttore di aspartame, anche se si presenta per la prima volta sul mercato, sia in grado di realizzare un utile dell'8% entro 18 mesi, tanto più che questa percentuale è stata valutata in funzione di costi di produzione fittizi, determinati partendo dall'ipotesi di uno sfruttamento totale delle capacità produttive. La plausibilità di questa conclusione è corroborata dalla considerazione secondo cui ci si poteva aspettare un'accoglienza favorevole degli utilizzatori di fronte all'arrivo di un nuovo venuto su un mercato monopolistico.

  113. Per quanto riguarda la diminuzione dei prezzi dell'aspartame nella Comunità, le ricorrenti non hanno confutato il chiarimento, fornito dal convenuto nelle sue risposte ai quesiti rivoltigli dal Tribunale il 22 gennaio 1997, secondo cui la riduzione dei costi potrebbe spiegare la diminuzione dei prezzi tra il 1983 e il 1987, ma non la caduta successiva. Esse non hanno inoltre contraddetto l'affermazione del convenuto secondo cui il divario tra la diminuzione dei prezzi e la diminuzione dei loro costi di produzione era aumentato a decorrere dal 1986, in quanto la prima subiva un'accelerazione rispetto alla seconda.

  114. Se l'affermazione secondo cui «la diminuzione dei prezzi all'esportazione applicatidalla NSAG ha coinciso con l'ingresso del denunziante sul mercato comunitario» (punto 45 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 30 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio) manca forse di qualche sfumatura, la tesi secondo cui «la decisione di ridurre i prezzi a livelli tali da provocare perdite rientra nell'ambito della responsabilità della NSAG e degli esportatori giapponesi e americani e le conseguenze di tale politica di determinazione dei prezzi non possono essere attribuite a difficoltà inerenti al processo produttivo della HSC» (punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 33 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio) è per contro perfettamente plausibile.

  115. Le ricorrenti non negano che il presidente-direttore generale della NSC abbia dichiarato nel 1989 (v. articolo del giornale olandese De Financiële Telegraaf del 2 settembre 1989, allegato al controricorso): «Maar de prijs is geen punt. Wij zullen zonodig onder de prijs van iedere concurrent duiken. Dat kunnen we ons veroorloven omdat wij meer dan ieder ander hebben kunnen investeren in efficiency, daartoe in staat gesteld door de ruime middelen waarover wij dank zij ons patent konden beschikken». («I prezzi non sono un problema. Se è necessario possiamo scendere al di sotto di qualsiasi prezzo praticato da qualsiasi concorrente poiché possiamo investire più che qualsiasi altro per preoccuparci dell'efficienza grazie ai rilevanti mezzi finanziari che ci garantisce il nostro brevetto»). Esse non contestano di aver effettivamente quotato al ribasso i prezzi (punto 40 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 26 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio), accresciuto in termini assoluti le esportazioni verso la Comunità (punto 37 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punto 26 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio) e ridotto sostanzialmente i prezzi (punto 39 dei 'considerando‘ del regolamento della Commissione e punti 26 e 31 dei 'considerando‘ del regolamento del Consiglio).

  116. Ne deriva che le ricorrenti non hanno dimostrato che il convenuto abbia ecceduto il suo potere discrezionale ritenendo che il produttore comunitario avesse subito un danno e che le importazioni che costituivano oggetto di dumping ne fossero la causa.

  117. L'importo del dazio istituito nella fattispecie equivale alla differenza tra il prezzo di riferimento, cioè il prezzo minimo al quale l'aspartame dev'essere importato nella Comunità per non causare un danno alla produzione comunitaria, e il prezzo all'esportazione. Dalle conclusioni svolte ai punti 150-158 deriva che non è dimostrato che le istituzioni comunitarie si siano fondate su basi inappropriate per calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare il danno. Per quanto riguarda un eventuale errore di calcolo, le ricorrenti deducono la sua esistenza dal fatto che i costi presi in considerazione per determinare il prezzo di riferimento sarebbero più di due volte superiori ai loro costi. Dal punto 151 risulta che la circostanza che i costi di produzione di un produttore di aspartame in fase di avvio siano più di due volte superiori a quelli di un produttore già avviato è plausibile. Tuttavia, una tale circostanza non costituisce una prova sufficiente di un errore di calcolo del prezzo di riferimento e neanche un indizio di un tale errore.

  118. Infine, per quanto riguarda la censura relativa ad un'insufficiente motivazione della conclusione secondo cui la HSC avrebbe dovuto poter raggiungere un livello più elevato di sfruttamento delle sue capacità produttive, essa è stata sollevata per la prima volta nella fase della replica. Essa è quindi tardiva e, come tale, irricevibile. Non occorre pertanto esaminarla.

  119. Dagli elementi che precedono risulta che i motivi esaminati devono essere respinti.

    III — Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94

    Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato

    Argomenti delle parti

  120. La ricorrente Ajico addebita alle istituzioni comunitarie di aver violato i suoi diritti della difesa (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15) nonché la raccomandazione del GATT 8 maggio 1984 concernente i migliori dati disponibili, ai sensi dell'art. 6, n. 8, adottata l'8 maggio 1984 dal comitato del GATT sulle pratiche antidumping (GATT, BISD, 31° supplemento, pag. 283). La valutazione della Commissione, secondo cui questa ricorrente avrebbe cooperato in maniera insufficiente, avrebbe indotto l'istituzione a rifiutare di fondarsi su informazioni fornite dall'impresa e ad ammettere come valore normale i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti, con la conseguente istituzione di dazi eccessivi. Questa valutazione e la decisione che sarebbe derivata pregiudicherebbero pertanto sensibilmente gli interessi della ricorrente. Ora essa non ne sarebbe stata informata prima della pubblicazione del regolamento della Commissione e sarebbe stata quindi privata della possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

  121. In ogni caso, la ricorrente avrebbe fatto del suo meglio per cooperare alle verifiche e all'inchiesta. Infatti la Commissione avrebbe voluto verificare i quantitativi venduti sul mercato giapponese, nonché i costi di fabbricazione. Per quanto riguarda le sue vendite sul mercato giapponese, la ricorrente avrebbe fornito, in primo luogo, le statistiche sulle spedizioni dalla fabbrica, in secondo luogo, le fatture di tutte le sue vendite (due milioni quattrocentomila fatture), ivi comprese quelle relative all'aspartame, e, in terzo luogo, le fatture mensili e periodiche di tutte le vendite per cliente su microfilm, ivi comprese quelle relative alle vendite di aspartame. Per quanto riguarda i suoi costi di produzione, essa avrebbe fornito la documentazione completa relativa ai costi di produzione concernenti i due periodi dell'anno fiscale dell'Ajico (dal 1° ottobre 1988 al 30 settembre 1989), che coprivano i tre quarti del periodo d'inchiesta. All'atto dell'ispezione in loco, sarebbero state altresì disponibili informazioni relative ai suoi costi di produzione nel corso dei tre ultimi mesi del 1989, senza distinzione tuttavia tra i vari prodotti, essendole mancato il tempo per calcolare specificamente il costo di produzione dell'aspartame. Costituirebbe tuttavia prassi corrente, quando non esiste una differenza nel tempo tra il periodo d'inchiesta e l'anno fiscale dell'impresa interessata, determinare i dati numerici estrapolandoli da dati disponibili [regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21); regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1991, n. 2054, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina (DHS) originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 187, pag. 23); regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 729, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 81, pag. 1)].

  122. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, ritenendo in sostanza che esso sia inoperante, poiché, nel regolamento impugnato, il fondamento giuridico preso in considerazione per accertare il valore normale non è l'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base, che consente alle istituzioni comunitarie di fondarsi sui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente della parte interessata, ma l'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.

    Giudizio del Tribunale

  123. Il presente motivo si riferisce ad una violazione dei diritti della difesa in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere il suo punto di vista in merito alla valutazione della Commissione secondo cui essa avrebbe cooperato insufficientemente.

  124. Ora, nel regolamento impugnato, il valore normale non è stato accertato ai sensi dell'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base, che autorizza le istituzioni comunitarie a fondarsi sui dati disponibili in caso di cooperazione insufficiente della parte interessata, ma sulla base dell'art. 2, n. 6, dello stesso regolamento.

  125. Pertanto, la possibilità per la ricorrente di esporre il suo punto di vista sulla valutazione controversa non ha alcuna incidenza sul regolamento impugnato. Ne deriva che, anche supponendo che le istituzioni comunitarie abbiano privato la ricorrente di questa possibilità, punto sul quale non è necessario pronunciarsi, questo comportamento non ha per nulla modificato le conclusioni del Consiglio così come sono contenute nel regolamento impugnato.

  126. Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base

    Argomenti delle parti

  127. La ricorrente Ajico fa presente che, ai sensi dell'art. 2, n. 6, del regolamento base e del GATT, le istituzioni comunitarie devono determinare il valore normale sulla base di un prezzo comparabile.

  128. Nella fattispecie, il prezzo di vendita dell'aspartame negli Stati Uniti non sarebbe stato comparabile, a causa del brevetto di cui la NSC era titolare su tale mercato. Inoltre, dato che il brevetto vietava alla ricorrente di vendere aspartame a terzi negli Stati Uniti, i prezzi che essa praticava non potevano incidere sui prezzi della NSC nello stesso paese né essere influenzati da questi ultimi, ma erano la risultante dell'andamento del mercato giapponese. Sarebbe pertanto irragionevole far sopportare alla ricorrente le conseguenze della situazione economica e giuridica particolare negli Stati Uniti.

  129. Dato che il prezzo da pagare sul mercato degli Stati Uniti non era comparabile, sarebbe stato necessario determinare il valore normale sulla base del prezzo nel paese d'origine.

  130. Questa soluzione sarebbe a maggior ragione necessaria in quanto l'aspartame spedito dal Giappone sarebbe semplicemente transitato per gli Stati Uniti. La nozione di transito, di cui all'art. 2, n. 6, del regolamento base, coprirebbe la situazione in cui le spedizioni verso un paese intermedio non esercitano alcuna influenza sulle condizioni del mercato del paese intermedio, né subiscono l'influenza di queste condizioni.

  131. Ora, tale sarebbe stato il caso nella fattispecie, poiché l'aspartame spedito dal Giappone non era destinato ad essere rivenduto negli Stati Uniti, ma doveva unicamente consentire alla NSC di beneficiare della normativa americana sul rimborso dei dazi di importazione. La partecipazione della ricorrente al capitale dell'impresa comune NSAG non le avrebbe inoltre consentito di esercitare un'influenza sui prezzi, tenendo conto del brevetto che copre il mercato americano. L'aspartame venduto dalla ricorrente alla NSC al fine della rivendita negli Stati Uniti non avrebbe alcun rapporto con le spedizioni di aspartame destinate alla rivendita nella Comunità. Queste spedizioni non solo sarebbero state registrate separatamente, ma sarebbero anche state fatturate ad un prezzo diverso. La Ajico avrebbe conservato il controllo su queste spedizioni dopo la loro consegna alla NSC, poiché quest'ultima era contrattualmente tenuta a rivenderle immediatamente alla Deutsche Ajinomoto GmbH, filiale commerciale della ricorrente in Europa, incaricata di cederle a sua volta alla NSAG. Infine, se è esatto che aspartame originario del Giappone è stato riconfezionato in recipienti più grandi o trasformato in granulati per facilitare la manutenzione, ciò riguarderebbe solo una percentuale molto piccola dell'aspartame spedito, cioè rispettivamente 1,4 e 7%. Inoltre, questa pratica si sarebbe limitata al periodo da novembre 1988 a dicembre 1989, che corrisponderebbe quasi esattamente al periodo d'inchiesta, e unicamente per soddisfare domande di clienti della Comunità, formulate dopo l'avvio dei cambiamenti del Giappone.

  132. Tuttavia, dato che il volume delle vendite sul mercato del paese d'origine non raggiungeva il 5% delle vendite realizzate sul mercato comunitario e che l'art. 2, n. 6, del regolamento base non esclude di costruire il valore normale in applicazione dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento, quest'ultimo avrebbe dovuto essere costruito a partire dai costi di fabbricazione della ricorrente maggiorati di un utile ragionevole. Come esposto nell'ambito del motivo precedente, la Commissione sarebbe stata in grado di verificare i costi di fabbricazione della ricorrente.

  133. Secondo il convenuto e l'interveniente, le condizioni per determinare un valore normale sulla base del prezzo comparabile effettivamente pagato o da pagare nel paese d'origine (nella fattispecie il Giappone), in applicazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base, non erano soddisfatte nella fattispecie, in particolare perché l'aspartame non era semplicemente transitato per il paese di esportazione (nella fattispecie gli Stati Uniti) nel corso del periodo d'inchiesta. Il convenuto aggiunge che per contro le condizioni per determinare il valore normale sulla base del prezzo effettivamente pagato o da pagare nel paese di esportazione erano soddisfatte, poiché questo prezzo era comparabile. Di conseguenza, il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo.

    Giudizio del Tribunale

  134. L'art. 2, n. 6, del regolamento base stabilisce:

    «Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione».

  135. E' pacifico che l'aspartame venduto dalla ricorrente Ajico non era importato nella Comunità direttamente dal paese d'origine (il Giappone), ma da un paese intermedio (gli Stati Uniti).

  136. In tale ipotesi, l'art. 2, n. 6, del regolamento base conferisce alle istituzioni comunitarie un ampio margine discrezionale per prendere in considerazione vuoi il prezzo pagato o pagabile sul mercato del paese di esportazione, vuoi il prezzo pagato o pagabile sul mercato del paese d'origine, sempreché il prezzo preso in considerazione sia comparabile.

  137. Nella fattispecie, le istituzioni comunitarie hanno determinato il valore normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato interno del paese d'esportazione (il mercato degli Stati Uniti).

  138. Limitandosi ad affermare che questo prezzo non poteva essere preso in considerazione poiché il prodotto considerato costituiva ivi oggetto di un brevetto, il ricorrente non ha dimostrato che esso non era comparabile (v. supra, punti 126-129).

  139. Inoltre, le condizioni che avrebbero autorizzato le istituzioni comunitarie a prendere in considerazione i prezzi del paese d'origine (nella fattispecie il Giappone) non erano soddisfatte nella fattispecie. Infatti, l'aspartame giapponese non è semplicemente transitato negli Stati Uniti poiché, da un lato, esso è statoeffettivamente venduto a un operatore americano e, dall'altro, è stato in parte assoggettato a trasformazione e riconfezionato.

  140. Ne deriva che le istituzioni comunitarie hanno giustamente determinato il valore normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti.

  141. Di conseguenza, il presente motivo d'essere respinto.

    IV — Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94

    Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art. 190 del Trattato

    Argomenti delle parti

  142. La ricorrente NSC addebita al convenuto di essersi limitato, nel suo regolamento, a rilevare che la Commissione aveva respinto gli impegni proposti dalla ricorrente, senza indicare i motivi della propria decisione di respingere questi impegni. Ora, da una lettura congiunta delle sentenze della Corte 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio e Nachi Fujikoschi/Consiglio, citata supra al punto 30, e causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. 1899), da un lato, e 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-781), dall'altro, risulterebbe che la decisione finale di respingere una proposta di impegno, decisione che pregiudicherebbe notevolmente gli interessi della ricorrente spetta al Consiglio. Per consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo, il convenuto avrebbe dovuto motivare la sua decisione al riguardo. Astenendosi dal farlo, esso avrebbe violato i diritti fondamentali della difesa.

  143. Inoltre esso non avrebbe nemmeno risposto agli argomenti avanzati dalla ricorrente nella lettera 15 maggio 1991 al fine di contestare i motivi addotti dalla Commissione per respingere gli impegni. Esso avrebbe così violato l'art. 190 del Trattato e i diritti fondamentali della difesa. Di conseguenza, gli artt. 1 e 2 del regolamento controverso dovrebbero essere annullati.

  144. Il convenuto e l'interveniente concludono per il rigetto del motivo, poiché il ricorrente avrebbe ricevuto una relazione nella quale erano adeguatamente precisati i motivi del rigetto dell'impegno.

    Giudizio del Tribunale

  145. Il punto 49 dei 'considerando‘ del regolamento impugnato recita:

    «(...) Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabili tali impegni, ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione».

  146. Questo riferimento ai motivi esposti dalla Commissione dev'essere interpretato nel senso che il convenuto ha aderito ad essi.

  147. Ora, questi motivi sono stati comunicati alla ricorrente con lettera della Commissione 7 maggio 1991. Risulta in sostanza da questa lettera che gli impegni proposti erano inaccettabili a causa delle restrizioni di concorrenza che essi avrebbero comportato sul mercato molto oligopolistico dell'aspartame. La lettera precisa inoltre che questi impegni avrebbero costretto uno dei principali produttori a fissare i suoi prezzi in maniera prevedibile per l'altro produttore.

  148. Questi motivi circostanziati fanno risultare, in maniera chiara e inequivoca, il ragionamento dell'autorità comunitaria e consentono al Tribunale di esercitare il suo controllo. Inoltre, dalla lettera della ricorrente 15 maggio 1991 risulta che quest'ultima ha effettivamente compreso i motivi del rigetto delle voci di impegno, poiché li ha contestati (v. supra, punto 34). Di conseguenza il rigetto degli impegni proposti dev'essere considerato come sufficientemente motivato (v. giurisprudenza citata supra al punto 130).

  149. In ogni caso, il convenuto poteva limitarsi a far riferimento alla valutazione della Commissione, in quanto l'accettazione di proposte di impegno rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima (ordinanza Miwon/Commissione, citata supra, punto 87, punto 27).

  150. Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.

    Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui la ricorrente era titolare negli Stati Uniti

    Argomenti delle parti

  151. La ricorrente NSC sostiene che, determinando il valore normale sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti, le istituzioni comunitarie l'hanno indirettamente costretta a rinunciare alla possibilità che essa aveva di massimizzare i suoi prezzi sul mercato di questo paese. Per tale motivo le istituzioni comunitarie l'avrebbero, illegittimamente e senza indennizzo, espropriata dei diritti che ad essa derivavano dal suo brevetto. Ora, i principi generali del diritto comunitario subordinerebbero qualsiasi espropriazione a un indennizzo (conclusioni dell'avvocato generale Capotorti per la sentenza della Corte 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. pag. 3727, punto 7).

  152. In subordine, anche se la decisione delle istituzioni comunitarie non equivaleva ad una tale espropriazione, essa intaccava in ogni caso, in maniera sproporzionata, il libero godimento dei diritti di brevetto della ricorrente. Le istituzioni comunitarie avrebbero potuto basarsi su prezzi all'esportazione verso paesi terzi o ancora, come ha proposto la ricorrente, sul valore costruito. L'applicazione di questi metodi avrebbe comportato un ostacolo meno rilevante alla possibilità della ricorrente di beneficiare di un premio sul mercato americano in ragione del brevetto.

  153. Il convenuto rigetta l'argomentazione della ricorrente, affermando in sostanza che, nella fattispecie, esso era tenuto a determinare il valore normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti. L'interveniente ritiene che, se il motivo mira a far constatare che le istituzioni comunitarie hanno violato i diritti di proprietà industriale che la ricorrente derivava dalla normativa degli Stati Uniti o che esse ne hanno disposto illegittimamente, il Tribunale è incompetente. Essi concludono per il rigetto del motivo.

    Giudizio del Tribunale

  154. La ricorrente non ha dimostrato come le fosse stato impedito di esercitare i diritti che essa derivava dal suo brevetto. Infatti essa si è limitata ad affermare che il regolamento impugnato le impediva di massimizzare i suoi prezzi sul mercato degli Stati Uniti. Anche supponendo che i diritti che essa derivava dal suo brevetto negli Stati Uniti comprendessero il diritto di massimizzare i suoi prezzi sul mercato di tale paese, questa affermazione è carente in fatto. Infatti, nessuno dei provvedimenti antidumping controversi ha limitato le possibilità della NSC di praticare i prezzi che essa voleva su tale mercato.

  155. Pertanto il motivo dev'essere respinto.

    Sulle spese

  156. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti e il convenuto ha concluso per la loro condanna alle spese, esse vanno condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal convenuto. L'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni che sono intervenute nella controversia sopportino le proprie spese; occorre quindi statuire che l'interveniente sopporterà le proprie spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1. I ricorsi sono respinti.

    2. Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle del Consiglio.

    3. La Commissione sopporterà le proprie spese.



García-ValdecasasTiili
Azizi

        Moura Ramos                 Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi

Indice
Fatti all'origine della controversia e procedimento

II - 2

     Il prodotto

II - 3

     I protagonisti ed il mercato

II - 3

     Il procedimento amministrativo

II - 3

     I regolamenti antidumping controversi

II - 9

         1. Generalità

II - 9

         2. Il regolamento della Commissione

II - 9

         3. Il regolamento del Consiglio

II - 10

     Il procedimento contenzioso

II - 11

Conclusioni delle parti

II - 12

Sul merito

II - 12

     I — Esposizione sintetica dei motivi

II - 12

     II — Motivi comuni alle due cause

II - 14

         Sui motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8, del regolamento base

II - 14

             A — Argomenti delle parti

II - 14

             B — Giudizio del Tribunale

II - 18

                 1. Sulle particolarità del mercato di cui trattasi e la loro conseguenza

II - 19

                 2. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite prima dell'istituzione dei dazi definitivi

II - 20

                 3. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite in relazione all'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base (informazioni fornite dalla HSC)

II - 20

                 4. Sull'asserita insufficienza delle informazioni fornite relativamente all'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base

II - 21

                 a) Condizioni che le domande di informazioni devono soddisfare

II - 21

                 b) Esame delle domande di informazioni presentate nella fattispecie e delle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie

II - 21

                 i) Domande generali di informazione

II - 21

                 ii) Domande di informazione su punti specifici

II - 22

                 Censure relative alle domande di informazioni presentate con la lettera del 14 dicembre 1990

II - 22

                 — Tasso di utilizzo delle capacità (v. supra, punto 65, primo trattino)

II - 22

                 — Periodo preso in considerazione per raggiungere l'equilibrio finanziario e realizzare un margine di utile dell'8% (v. supra, punto 65, secondo trattino)

II - 23

                 — Presa in considerazione delle sovvenzioni versate al produttore comunitario e compatibilità con il Trattato (v. supra, punto 65, terzo trattino)

II - 23

                 — Percentuale dei costi generali compresi nel prezzo di riferimento pagati alla società apparentata DSM (v. supra, punto 66, sesto trattino)

II - 24

                 — Attività promozionale svolta dalla NSAG (v. supra, punto 66, quinto trattino)

II - 24

                 Censure relative ad altri punti specifici

II - 24

                 — Composizione dettagliata del prezzo di riferimento

II - 24

                 — Presa in considerazione di taluni costi di avviamento del produttore comunitario nel prezzo di riferimento e ammortamento (v. supra, punto 65, quarto e quinto trattino)

II - 26

                 — Materie prime acquistate presso imprese collegate (v. supra, punto 66, quarto trattino)

II - 26

                 c) Conclusione

II - 26

         Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento base

II - 27

             Argomenti delle parti

II - 27

             Giudizio del Tribunale

II - 28

         Sui motivi relativi ad una violazione del Trattato e degli artt. 2, n. 1, 4 e 13, del regolamento base e ad un calcolo erroneo del dazio antidumping

II - 29

             Argomenti delle parti

II - 30

             Giudizio del Tribunale

II - 32

     III — Motivi dedotti unicamente nella causa T-159/94

II - 35

         Sul motivo relativo ad una violazione di forme sostanziali e dell'art. 190 del Trattato

II - 35

             Argomenti delle parti

II - 35

             Giudizio del Tribunale

II - 36

         Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento base

II - 37

             Argomenti delle parti

II - 37

             Giudizio del Tribunale

II - 38

     IV — Motivi dedotti unicamente nella causa T-160/94

II - 39

         Sul motivo relativo ad una violazione di norme essenziali di procedura e dell'art. 190 del Trattato

II - 40

             Argomenti delle parti

II - 40

             Giudizio del Tribunale

II - 40

         Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti derivanti dal brevetto di cui la ricorrente era titolare negli Stati Uniti

II - 41

             Argomenti delle parti

II - 41

             Giudizio del Tribunale

II - 42

Sulle spese

II - 42


1: Lingua processuale: l'inglese.