Language of document : ECLI:EU:T:2013:444

Causa T‑412/10

(pubblicazione per estratto)

Roca

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità dell’infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Crisi economica – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Portata – Presa in considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 20‑23)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza – Riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03, punto 1, e 2006/C 210/02, punto 29, quarto trattino)

1.      In materia di concorrenza, la Commissione ha definito, nella comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, le condizioni alle quali le imprese che collaborano con essa nel corso delle sue indagini relative a un’intesa possono essere esonerate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto versare.

Risulta dalla logica della suddetta comunicazione che essa mira all’effetto di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia alla Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare di un’immunità dalle ammende denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano loro inflitte ammende. Nell’ambito di tale sistema, e secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro collaborazione sono destinate a beneficiare di riduzioni delle ammende alle quali sarebbero altrimenti assoggettate più rilevanti rispetto a quelle accordate alle imprese meno rapide nel cooperare. L’ordine cronologico e la rapidità con cui i membri del cartello offrono la loro cooperazione costituiscono, quindi, elementi fondamentali del sistema predisposto dalla suddetta comunicazione sul trattamento favorevole.

A tal riguardo, pur se la Commissione è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che taluni elementi forniti dalle imprese nell’ambito di una comunicazione sul trattamento favorevole costituiscano un contributo tale da giustificare, o meno, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese che intendano contestare la decisione della Commissione al riguardo dimostrare che le informazioni fornite volontariamente da tali imprese sono state determinanti per consentire a quest’ultima di dimostrare la sostanza dell’infrazione e quindi di adottare una decisione che infligge ammende. Tenuto conto della ragione d’essere della riduzione, la Commissione non può prescindere dall’utilità dell’informazione fornita, utilità che necessariamente dipende dagli elementi di prova già in suo possesso.

Qualora, nell’ambito della collaborazione, un’impresa si limiti a confermare, in maniera meno circostanziata ed esplicita, alcune informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della collaborazione, il grado di collaborazione fornito da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione già in possesso della Commissione, non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della collaborazione. Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.

Infine, quand’anche si dovesse considerare che la Commissione dispone di un margine discrezionale in sede di valutazione del valore aggiunto significativo delle informazioni che le sono fornite ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, resta comunque il fatto che il Tribunale non può basarsi su tale margine discrezionale al fine di rinunciare all’esercizio di un controllo approfondito, sia di legittimità che di merito, sulla valutazione effettuata dalla Commissione al riguardo.

Sebbene la comunicazione sul trattamento favorevole non pregiudichi la valutazione della riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del giudice dell’Unione quando esso statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, il Tribunale può ritenere appropriato richiamarsi a tale comunicazione al fine di ricalcolare l’importo dell’ammenda, segnatamente in quanto gli consente di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e di infliggere ammende proporzionate all’insieme delle imprese che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi.

(v. punti 176, 182-188, 233)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 221-223)