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Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 – Laufen Austria / Commissione

(Causa T-411/10 RENV)1

(«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Ammende – Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata – Tetto del 10% del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4.788.001.

La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

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1 GU C 301 del 6.11.2010.