Language of document : ECLI:EU:T:2023:530

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

29 maggio 2024 (*)

«Ambiente – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia) – Diritto istituzionale – Mancata esecuzione di un’ordinanza della Corte che dispone un’ingiunzione – Penalità – Recupero di crediti mediante compensazione – Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Cancellazione dal ruolo della causa principale – Mancanza di effetto retroattivo sui provvedimenti provvisori pronunciati – Obbligo di motivazione»

Nelle cause T‑200/22 e T‑314/22,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Estrada de Solà, O. Verheecke e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli, presidente, V. Tomljenović, R. Norkus, W. Valasidis (relatore) e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i suoi ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica di Polonia chiede l’annullamento, nella causa T‑200/22, delle decisioni della Commissione europea del 7 e dell’8 febbraio 2022 e del 16 e del 31 marzo 2022 e, nella causa T‑314/22, della decisione della Commissione del 16 maggio 2022 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), con le quali la Commissione ha recuperato mediante compensazione le somme da essa dovute a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), per i periodi compresi, da un lato, tra il 20 settembre 2021 e il 17 gennaio 2022 e, dall’altro, tra il 18 gennaio 2022 e il 3 febbraio 2022.

 Fatti

 Procedimento dinanzi alla Corte

2        Il 26 febbraio 2021 la Repubblica ceca ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 259 TFUE diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione a causa dell’estensione e della protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera a cielo aperto di Turów (Polonia), situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e con la Repubblica federale di Germania (causa C‑121/21).

3        Parallelamente, la Repubblica ceca ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a che fosse ingiunto alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte che statuisse nel merito, di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

4        Con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), la vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda e ha ingiunto alla Repubblica di Polonia di cessare, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21, le attività di estrazione in tale miniera.

5        La Repubblica ceca, ritenendo che la Repubblica di Polonia non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), ha presentato, il 7 giugno 2021, una nuova domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la condanna della Repubblica di Polonia al versamento di una penalità giornaliera di EUR 5 milioni al bilancio dell’Unione.

6        Con separata istanza, depositata presso la cancelleria della Corte il 29 giugno 2021, la Repubblica di Polonia ha chiesto che l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), fosse revocata, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte.

7        Con ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), la vicepresidente della Corte ha, da un lato, respinto la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420) e, dall’altro, condannato la Repubblica di Polonia a pagare alla Commissione una penalità di EUR 500 000 al giorno, a decorrere dalla data di notifica di tale ordinanza alla Repubblica di Polonia e sino al momento in cui tale Stato membro rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

 Sul procedimento che ha dato luogo alladozione delle decisioni impugnate

8        Con lettera del 19 ottobre 2021, la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di fornire prove della cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Nella stessa lettera essa precisava che, in caso di mancata produzione di tali prove, avrebbe proceduto all’invio, a partire dal 3 novembre 2021 e al termine di ciascun periodo di trenta giorni di calendario, di domande di pagamento in esecuzione dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).

9        Con varie lettere emesse tra il 5 novembre 2021 e l’8 marzo 2022, la Commissione ha chiesto alla Repubblica di Polonia di pagare le diverse somme dovute a titolo di penalità giornaliere.

10      La Commissione ha poi intimato alla Repubblica di Polonia di pagare dette somme maggiorate degli interessi di mora e le ha comunicato che, in mancanza di pagamento, avrebbe proceduto al loro recupero mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).

11      Con le decisioni impugnate, la Commissione ha informato la Polonia del fatto che essa avrebbe proceduto alla compensazione del suo debito con diversi crediti vantati dalla Polonia nei confronti dell’Unione. La somma in tal modo recuperata mediante compensazione ammonta, in capitale, a EUR 68 500 000, e corrisponde alle penalità giornaliere dovute per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022.

 Transazione e cancellazione dal ruolo della causa C121/21

12      Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia hanno concluso un accordo diretto a porre fine alla controversia che ha dato luogo alla causa C‑121/21 (in prosieguo: la «transazione»).

13      Il 4 febbraio 2022 i due Stati membri hanno informato la Corte di rinunciare a qualsiasi pretesa nella causa C‑121/21 a seguito della transazione raggiunta. Lo stesso giorno, le autorità polacche hanno chiesto alla Commissione di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità inflitte dalla Corte, allegando alla loro domanda il testo di tale transazione.

14      Con ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, non pubblicata, EU:C:2022:82), la causa C‑121/21 è stata cancellata dal ruolo. Tale ordinanza di cancellazione dal ruolo è stata notificata alla Commissione l’8 febbraio 2022.

15      Lo stesso giorno, la Repubblica di Polonia ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).

16      L’11 febbraio 2022 le autorità polacche hanno nuovamente chiesto alla Commissione di porre fine al procedimento di esecuzione delle penalità e di revocare la prima e la seconda decisione impugnate a motivo della cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte.

17      In risposta alle lettere del 4 e dell’11 febbraio 2022, la Commissione ha comunicato alle autorità polacche, il 22 febbraio 2022, che, fintantoché l’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), non fosse stata «annullata», essa avrebbe avuto l’intenzione di proseguire il recupero mediante compensazione delle somme dovute al 3 febbraio 2022.

18      Con ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R, non pubblicata, EU:C:2022:408), la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), è stata respinta.       

 Conclusioni delle parti

19      La Repubblica di Polonia chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

 In diritto

21      Sentite le parti su tale punto, il Tribunale decide di riunire le presenti cause ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

22      A sostegno dei suoi ricorsi di annullamento, la Repubblica di Polonia deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 del medesimo regolamento, e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con larticolo 98 del medesimo regolamento

23      La Repubblica di Polonia afferma che, adottando le decisioni impugnate, la Commissione ha ecceduto i poteri che essa detiene ai sensi degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 del medesimo regolamento.

24      In particolare, la Repubblica di Polonia sostiene che la conclusione della transazione e la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 hanno avuto come conseguenza la cessazione retroattiva degli effetti dei provvedimenti provvisori disposti in tale causa. Essa ritiene che una tale interpretazione sia corroborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’annullamento di un atto pronunciato dal giudice dell’Unione produce effetti ex tunc e ha quindi la conseguenza di eliminare retroattivamente dall’ordinamento giuridico l’atto annullato. Secondo la Repubblica di Polonia, tale interpretazione è corroborata dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Essa aggiunge che il proseguimento dell’esecuzione dei provvedimenti provvisori, nonostante la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, andrebbe al di là della finalità perseguita da tali provvedimenti.

25      Inoltre, la Repubblica di Polonia sostiene che, poiché il provvedimento provvisorio pronunciato nell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), ha cessato di essere efficace, gli importi indicati nelle domande di pagamento non costituiscono un debito esistente ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. La Commissione avrebbe quindi dovuto annullare i debiti accertati e astenersi dal procedere al loro recupero.

26      La Repubblica di Polonia ritiene che, se la Commissione fosse tenuta a proseguire il procedimento di recupero, nonostante la conclusione della transazione e la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte, ciò produrrebbe l’effetto di dissuadere le parti dal raggiungere una composizione amichevole delle loro controversie. Lo Stato debitore sopporterebbe tanto gli effetti della transazione quanto i costi connessi al recupero del credito corrispondente alle penalità inflitte.

27      Infine, la Repubblica di Polonia afferma che l’articolo 101, paragrafo 6, del regolamento finanziario potrebbe essere interpretato nel senso che l’ordinatore competente può annullare un credito accertato tenendo conto delle circostanze sopravvenute tra l’accertamento del credito e l’adozione della decisione di recuperare le somme dovute.

28      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

 Osservazioni preliminari

29      Occorre rilevare che la Repubblica di Polonia mira a far constatare che, a motivo della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, il 4 febbraio 2022, le conseguenze pecuniarie dei provvedimenti provvisori disposti in tale causa sono cessate retroattivamente. Ciò avrebbe come conseguenza di rendere il debito inesistente e, pertanto, il recupero illegittimo ai sensi degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario.

30      Prima di esaminare la fondatezza degli argomenti della Repubblica di Polonia, occorre esporre considerazioni relative, da un lato, alla natura e alla finalità delle penalità connesse ai provvedimenti provvisori e, dall’altro, alla portata del procedimento sommario alla luce dell’articolo 279 TFUE.

–       Sulla natura e sulla finalità delle penalità inflitte ai sensi dell’articolo 279 TFUE

31      L’articolo 279 TFUE conferisce alla Corte la competenza a prescrivere qualsiasi provvedimento provvisorio che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanze del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 97, e del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia, C‑204/21 R, EU:C:2021:878, punto 19). In particolare, il giudice del procedimento sommario deve essere in grado di assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta a una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE, adottando tutte le misure dirette a far osservare a detta parte gli obblighi prescritti nell’ordinanza cautelare. Una misura di tale tipo può segnatamente imporre il pagamento di una penalità in caso di inottemperanza dell’ingiunzione pronunciata (v., in tal senso, ordinanza del 27 ottobre 2021, Commissione/Polonia, C‑204/21 R, EU:C:2021:878, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

32      Inoltre, l’imposizione di una penalità per far rispettare i provvedimenti provvisori adottati dal giudice del procedimento sommario mira a garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e su cui l’Unione è fondata (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 102).

33      Ne consegue che una penalità inflitta in via accessoria rispetto a provvedimenti provvisori non può essere considerata una sanzione, bensì uno strumento di natura coercitiva, circostanza che le due parti della presente controversia hanno espressamente riconosciuto.

34      Nel caso di specie, una penalità è stata infatti imposta dalla vicepresidente della Corte al fine di «dissuadere [la Repubblica di Polonia] dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento [all’]ordinanza» del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

–       Sulla portata del procedimento sommario alla luce dell’articolo 279 TFUE

35      Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, un provvedimento provvisorio cessa di essere efficace alla data prevista nell’ordinanza che lo ha concesso o, in mancanza, dalla pronuncia della sentenza definitiva.

36      Poiché il procedimento sommario, come risulta dall’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, ha carattere accessorio rispetto a un procedimento principale, i provvedimenti provvisori adottati nell’ambito del procedimento sommario cessano di essere efficaci qualora sia posta fine al procedimento principale, in particolare qualora la causa relativa a quest’ultimo procedimento sia stata oggetto di un’ordinanza di cancellazione dal ruolo [v., in tal senso, ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), C‑121/21 R, EU:C:2022:408, punto 25].

37      Pertanto, tenuto conto del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto al procedimento principale, le ordinanze del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), e del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), hanno cessato di essere efficaci a decorrere dal 4 febbraio 2022. Inoltre, l’ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R, non pubblicata, EU:C:2022:408, punto 26), precisa espressamente che, a decorrere dal 4 febbraio 2022, data dell’ordinanza che ha disposto la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte, la Repubblica di Polonia non è più tenuta a cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów. Poiché tale provvedimento provvisorio non è più valido, la condanna di tale Stato membro a pagare alla Commissione una penalità di EUR 500 000 al giorno fino alla cessazione di tali attività deve ritenersi caducata a decorrere da tale data.

38      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica di Polonia.

 Sulle conseguenze della cancellazione dal ruolo della causa principale per quanto riguarda l’esistenza del debito della Repubblica di Polonia

39      Le decisioni impugnate sono decisioni di compensazione delle somme dovute dalla Repubblica di Polonia a titolo della penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022. In particolare, la Commissione ha precisato che, fintantoché tale ordinanza non fosse stata «annullata», essa era tenuta ad eseguirla per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022 incluso.

40      A tale riguardo, occorre constatare che, innanzitutto, l’ordinanza del 4 febbraio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, non pubblicata, EU:C:2022:82), non menziona in alcun modo né i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), né la penalità giornaliera inflitta ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Poi, la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), è stata respinta. Infine, dal punto 26 dell’ordinanza del 19 maggio 2022, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21 R, non pubblicata, EU:C:2022:408), risulta espressamente che la condanna della Repubblica di Polonia a pagare alla Commissione una penalità di EUR 500 000 al giorno fino alla cessazione di tali attività deve ritenersi caducata a partire dal 4 febbraio 2022. In altri termini, la penalità giornaliera inflitta dalla vicepresidente della Corte nella sua ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), ha cessato di produrre i suoi effetti a decorrere dal 4 febbraio 2022.

41      Pertanto, la penalità giornaliera è effettivamente maturata nel periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), e quella della cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21.

42      Ne consegue che, sebbene la cancellazione dal ruolo della causa principale abbia inciso sulla durata della penalità, essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, non ha avuto l’effetto di estinguere l’obbligo di quest’ultima di versare l’importo dovuto a titolo della penalità. Accogliere una conclusione diversa equivarrebbe a discostarsi dalla finalità della penalità, che è quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, intrinseca al valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE (v. punto 32 supra).

43      Nessuno degli argomenti della Repubblica di Polonia è tale da mettere in discussione tale conclusione.

44      In primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione per analogia della giurisprudenza relativa agli effetti dell’annullamento di un atto da parte del giudice dell’Unione, citata al precedente punto 24, è giocoforza constatare che essa non è applicabile nel caso di specie, dal momento che l’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), non è impugnabile e non può quindi essere annullata retroattivamente.

45      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali risulta che i provvedimenti cautelari adottati, in attesa di una decisione definitiva, cessano retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, occorre ritenere che il rinvio alle norme processuali nazionali sia irrilevante, in quanto la legittimità delle decisioni impugnate deve essere esaminata unicamente alla luce delle norme del diritto dell’Unione. Come del resto ammette la Repubblica di Polonia stessa, le norme procedurali degli Stati membri non sono vincolanti per i giudici dell’Unione.

46      In ogni caso, anche supponendo che in taluni ordinamenti giuridici nazionali i provvedimenti cautelari emessi, in attesa di una decisione definitiva, cessino retroattivamente di produrre i loro effetti quando il procedimento principale diviene privo di oggetto, tale constatazione non può essere sufficiente a dimostrare che dette norme procedurali fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e potrebbero, per questo motivo, far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea in quanto fonte di diritto.

47      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui il proseguimento dell’esecuzione dei provvedimenti provvisori, nonostante la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21, andrebbe al di là della sola finalità perseguita da tali provvedimenti, vale a dire quella di garantire l’efficacia della sentenza nel merito, occorre constatare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica di Polonia, le penalità inflitte ai sensi dell’articolo 279 TFUE non mirano soltanto a garantire l’efficacia della sentenza nel merito, ma hanno altresì l’obiettivo di far rispettare i provvedimenti provvisori prescritti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), e di dissuadere la Repubblica di Polonia dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a tale ordinanza.

48      L’argomento della Repubblica di Polonia, qualora fosse accolto, equivarrebbe a svuotare di significato il meccanismo della penalità imposta ai sensi dell’articolo 279 TFUE, in quanto condurrebbe ad accettare che la parte obbligata, nella fattispecie la Repubblica di Polonia, violi deliberatamente l’obbligo di conformarsi ai provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario fino alla fine della controversia principale, pregiudicando in tal modo l’efficacia del diritto dell’Unione.

49      In quarto luogo, l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui l’esecuzione delle penalità rende meno attrattiva la conclusione di una transazione e ostacola in tal modo lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato non può essere accolto. Si deve infatti constatare che la finalità delle penalità connesse ai provvedimenti provvisori non è quella di promuovere la composizione amichevole o le relazioni di buon vicinato, bensì, come constatato al precedente punto 47, quella di far rispettare i provvedimenti provvisori. Occorre altresì rilevare che la conclusione della transazione e la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21 hanno avuto effetti benefici per la Repubblica di Polonia nel senso che le penalità giornaliere hanno cessato di maturare il 4 febbraio 2022 e non alla data della pronuncia di una sentenza della Corte nella causa C‑121/21.

50      In quinto luogo, l’argomento della Repubblica di Polonia relativo all’articolo 101, paragrafo 6, primo comma, del regolamento finanziario non può essere accolto. Invero, ai sensi di tale disposizione, «[l’]ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato». Non si tratta quindi di un obbligo per la Commissione di annullare un credito accertato. Occorre peraltro ricordare che, nel caso di specie, le condizioni previste per un recupero mediante compensazione erano soddisfatte. L’ordinatore competente della Commissione ha infatti effettivamente verificato l’esistenza del debito della Repubblica di Polonia e ne ha determinato l’importo.

51      Ne consegue che la Commissione non ha commesso alcuna violazione degli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 98 del medesimo regolamento.

52      Pertanto, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 296 TFUE, dellarticolo 41, paragrafo 2, lettera c), e dellarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

53      La Repubblica di Polonia afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione impostole dall’articolo 296 TFUE. Essa sostiene che le decisioni impugnate non le consentono di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha proseguito il procedimento di recupero mediante compensazione, nonostante la conclusione della transazione e la cancellazione dal ruolo della causa C‑121/21.

54      La Repubblica di Polonia aggiunge che le decisioni impugnate non rientrano nell’ambito di una prassi decisionale della Commissione, poiché, fino ad allora, la Commissione non aveva mai recuperato penalità ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Pertanto, le decisioni impugnate necessitavano di una motivazione esplicita. Tuttavia, secondo la Repubblica di Polonia, le decisioni impugnate non indicherebbero il fondamento giuridico che legittima la Commissione a procedere al recupero delle penalità giornaliere imposte dall’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), atteso che tale ordinanza ha cessato di produrre effetti. Inoltre, la Repubblica di Polonia ha sottolineato che esisteva uno stretto rapporto tra, da un lato, l’obbligo di motivazione e, dall’altro, il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

55      La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica di Polonia.

56      Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, derivante dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari o i terzi interessati dall’atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possano avere nel ricevere spiegazioni (v. sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

57      L’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell’obbligo di motivazione (v. sentenza del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

58      La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

59      Nel caso di una decisione di compensazione di crediti, la motivazione deve consentire d’identificare con precisione i crediti che sono compensati, senza che si possa pretendere che la motivazione accolta inizialmente a sostegno dell’accertamento di ognuno di tali crediti sia ripetuta nella decisione di compensazione (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

60      La questione se l’obbligo di motivazione sia stato rispettato deve, in linea di principio, essere valutata in base agli elementi d’informazione di cui disponeva la parte ricorrente, al più tardi al momento della presentazione del ricorso. Pertanto, la motivazione non può essere espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2017, European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, T‑392/15, EU:T:2017:462, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

61      È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se le decisioni impugnate siano sufficientemente motivate.

62      A tale riguardo, va rilevato che, alla data di presentazione dei ricorsi nelle cause T‑200/22 e T‑314/22, rispettivamente il 19 aprile e il 25 maggio 2022, la Repubblica di Polonia era a conoscenza della lettera del 22 febbraio 2022 che le era stata inviata in risposta alle sue lettere del 4 e dell’11 febbraio 2022 (v. punto 17 supra).

63      Conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 60, è alla luce delle decisioni impugnate e della lettera del 22 febbraio 2022 che occorre valutare se la Commissione abbia rispettato l’obbligo di motivazione ad essa incombente.

64      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che, con le decisioni impugnate, la Repubblica di Polonia ha potuto individuare con precisione i crediti compensati. Infatti, esse includono, in allegato, un documento contenente il calcolo della compensazione e il calcolo degli interessi di mora. Si deve altresì rilevare che le decisioni impugnate contengono l’indicazione del fondamento giuridico sul quale esse si basano, nella fattispecie gli articoli 101 e 102 del regolamento finanziario.

65      In secondo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla Repubblica di Polonia, la lettera del 22 febbraio 2022 le consente di comprendere le ragioni per le quali la Commissione aveva deciso di proseguire l’esecuzione del pagamento del debito risultante dalla liquidazione delle penalità giornaliere imposte dall’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), nonostante la conclusione della transazione e la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte. In tale lettera la Commissione ha infatti espresso la propria intenzione di proseguire il recupero mediante compensazione delle somme dovute fino al 3 febbraio 2022, dato che il provvedimento provvisorio disposto con ordinanza del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), era scaduto il 4 febbraio 2022 e che la Commissione non poteva assicurarsi, sulla base dei documenti che la Repubblica di Polonia le aveva fornito, che i provvedimenti che l’esecuzione di tale ordinanza comportava fossero stati adottati. La Commissione ha aggiunto che, fintantoché l’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752), non fosse stata «annullata», essa era tenuta ad eseguirla per il periodo compreso tra il 20 settembre 2021 e il 3 febbraio 2022 incluso.

66      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui, in assenza di una prassi decisionale anteriore della Commissione, le decisioni impugnate avrebbero dovuto essere oggetto di una specifica motivazione, occorre ricordare, come affermato al precedente punto 65, che le ragioni che giustificano il recupero mediante compensazione delle somme dovute al 3 febbraio 2022 nonostante la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte risultavano sufficientemente dalla lettera del 22 febbraio 2022.

67      Pertanto, si deve ritenere che le decisioni impugnate, considerate in particolare alla luce della lettera del 22 febbraio 2022 hanno posto la Repubblica di Polonia in condizione di conoscere le ragioni per le quali la Commissione, nonostante la cancellazione della causa C‑121/21 dal ruolo della Corte, ha proseguito l’esecuzione del pagamento del debito risultante dalla liquidazione delle penalità giornaliere imposte dall’ordinanza del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:752).

68      Dal momento che le decisioni impugnate sono sufficientemente motivate, l’argomento della Repubblica di Polonia relativo allo stretto rapporto esistente tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta è irrilevante.

69      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo e, pertanto, i ricorsi nel loro insieme.

 Sulle spese

70      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

71      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Polonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T200/22 e T314/22 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Marcoulli

Tomljenović

Norkus

Valasidis

 

      Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.