Language of document : ECLI:EU:T:2021:550


 


 



Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 –
IZ / Parlamento

(Causa T155/20)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità»

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Scioglimento del gruppo politico – Conseguenza – Risoluzione del contratto – Obbligo del Parlamento di riassegnare l’interessato a un nuovo gruppo – Insussistenza

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c); regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 33 e 34, § 3]

(v. punti 1724, 116, 117)

2.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 2, e 89, § 3, d)]

(v. punti 4749, 127)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione presso un gruppo politico del Parlamento – Potere discrezionale di detto gruppo – Rigetto della candidatura – Obbligo del Segretario generale del Parlamento di sentire l’interessato – Insussistenza

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]

(v. punti 100103, 117)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Possibilità di licenziamento

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]

(v. punto 122)

5.      Ricorsi dei funzionari – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Inversione dell’onere della prova – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 10, §§ 1 e 5)

(v. punti 123, 124)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

IZ è condannata alle spese.