Language of document : ECLI:EU:T:2010:452

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 ottobre 2010 (*)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che dispone un’ispezione – Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Destinatario privo di personalità giuridica – Obbligo di motivazione – Nozioni di impresa e di associazione di imprese»

Nella causa T‑23/09,

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP),

Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG),

con sede in Parigi (Francia), rappresentati inizialmente dagli avv.ti Y.‑R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten e C. van Sasse van Ysselt, successivamente dagli avv.ti Guillou, L. Defalque e C. Robert,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2008, C (2008) 6494, caso COMP/39510, che ordina all’Ordre national des pharmaciens (ONP), al CNOP e al CCG di sottoporsi ad un’ispezione conformemente all’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, all’atto della deliberazione, dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), così recita:

«1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

(…)

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione (…)».

 Fatti

2        I ricorrenti, il Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e il Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) sono, insieme all’Ordre national des pharmaciens (ONP), i destinatari della decisione della Commissione delle Comunità europee 29 ottobre 2008, C (2008) 6494, caso COMP/39510, che ordina loro di sottoporsi ad un’ispezione, conformemente all’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In un’altra decisione dello stesso giorno, la Commissione ha ordinato al Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis di sottoporsi ad un’ispezione nell’ambito dello stesso caso. Quest’ultima decisione costituisce oggetto del ricorso nella causa connessa T‑24/09.

 In merito all’ONP e ai suoi consigli

3        L’ONP e i suoi consigli sono disciplinati dal code de la santé publique français (codice della sanità pubblica francese; in prosieguo: il «CSP»).

4        L’art. L 4231-1 del CSP dispone quanto segue:

«L’[ONP] ha il compito:

1. [di] assicurare il rispetto dei doveri professionali;

2. [di] tutelare l’onore e l’indipendenza della professione;

3. [di] controllare la competenza dei farmacisti;

4. [di] contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la sicurezza degli atti professionali.

L’[ONP] raggruppa i farmacisti che esercitano la loro attività in Francia».

5        L’art. L 4232-1 del CSP precisa che l’ONP è diviso in sette sezioni, ciascuna corrispondente – ad eccezione della sezione E, il cui criterio di costituzione è geografico – all’esercizio di una disciplina specifica della farmacia (laboratorio farmaceutico, industria, distribuzione all’ingrosso, biologia medica liberale e ospedaliera, farmacia ospedaliera). La sezione G riguarda i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di analisi di biologia medica pubblici e privati. Ogni sezione è gestita da un consiglio centrale.

6        L’ONP è organizzato intorno al CNOP, ai consigli centrali, tra cui il CCG, e ai consigli regionali. L’art. L 4233-1 del CSP dispone che i diversi consigli dell’ONP godono di personalità giuridica.

 Sulla decisione impugnata

7        La decisione impugnata enuncia quanto segue nei suoi quattro primi ‘considerando’:

«La Commissione dispone di informazioni secondo cui almeno dal 2003 esisterebbero accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti in Francia riuniti nell’[ONP] e/o decisioni dell’[ONP] e/o del [CNOP] e /o del [CCG (…)] aventi per oggetto e/o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e, in particolare, all’interno del mercato dei servizi di analisi di biologia medica. Tale comportamento si sarebbe segnatamente manifestato in forma di decisioni dirette ad impedire a farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, a limitare la loro attività su tale mercato o a escluderli da esso.

L’[ONP] costituisce l’ordine professionale a cui lo Stato francese ha delegato in particolare il compito di garantire il rispetto del ruolo professionale dei farmacisti, di tutelare l’onore e l’indipendenza della professione, di controllare la competenza dei farmacisti e di contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la certezza degli atti professionali. L’[ONP] comporta un [c]onsiglio nazionale nonché sette sezioni in cui sono suddivisi i farmacisti: la [s]ezione G per esempio riunisce i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di analisi di biologia medica pubblici e privati. L’[ONP] e tutti i suoi consigli sono dotati della personalità giuridica.

L’[ONP] e i suoi [c]onsigli dispongono di poteri di controllo dell’accesso alla professione, di controllo dell’esercizio della professione, di sanzione disciplinare ai farmacisti e sulle persone giuridiche che esercitano un’attività legata alla professione di farmacista, ad esempio quella di farmacista biologo, attivo professionalmente in laboratori di analisi di biologia medica pubblici e privati. Il controllo dell’accesso alla professione si esercita attraverso la gestione dell’[a]lbo di ciascuna [s]ezione. L’iscrizione dei farmacisti e delle persone giuridiche che esercitano un’attività collegata alla professione di farmacista all’[a]lbo è condizione legale preliminare all’esercizio di qualsiasi attività collegata alla professione di farmacista. L’[a]lbo è aggiornato dal [co]nsiglio centrale della sezione. L’[ONP] e i suoi [c]onsigli possono adottare sanzioni quali le interdizioni temporanee o definitive dall’esercizio di qualsiasi attività collegata alla professione di farmacista, con decisioni che comportano la radiazione temporanea o definitiva del farmacista e/o della persona giuridica dall’[a]lbo.

La Commissione dispone di informazioni secondo cui i farmacisti riuniti in Francia nell’[ONP] avrebbero posto in essere, nei confronti di farmacisti e/o di persone giuridiche intenzionati a prestare servizi di analisi di biologia medica, accordi e/o pratiche concordate in forma di decisioni di non iscriverli all’[a]lbo della [s]ezione G, di non aggiornare la loro iscrizione all’[a]lbo e/o di impedire loro di esercitare la loro attività allo scopo e/o con l’effetto di restringere la concorrenza sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica».

8        L’ottavo e nono ‘considerando’ della decisione impugnata recitano:

«Al fine di assicurare l’efficacia della presente ispezione è (…) indispensabile che essa venga effettuata senza che le associazioni di imprese sospettate di partecipare alle violazioni presunte ne siano state precedentemente informate.

Di conseguenza è necessario adottare una decisione ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 che ordini alle associazioni di imprese di sottoporsi ad un’ispezione».

9        L’art. 1 della decisione impugnata, dispone quanto segue:

«L’ONP, il [CNOP] e il [CCG] devono sottoporsi ad un’ispezione che riguarda la loro partecipazione agli accordi e/o pratiche concordate tra farmacisti riuniti in Francia nell’[ONP] e/o l’attuazione eventuale dei medesimi, nonché le manifestazioni di tali accordi e/o pratiche concordate sotto forma di decisioni contrarie alle disposizioni dell’art. 81 [CE] e/o dell’art. 82 [CE], in particolare nel mercato dei servizi di analisi di biologia medica. Tale comportamento si sarebbe in particolare manifestato in forma di decisioni dirette ad impedire a farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, di limitare la loro attività su tale mercato o di escluderli da esso».

10      L’art. 2 della decisione impugnata stabilisce che l’ispezione poteva iniziare il 12 novembre 2008, data in cui ha effettivamente avuto luogo presso la sede dei ricorrenti.

11      Ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata:

«L’[ONP], il [CNOP] e il [CCG] sono destinatari della presente decisione.

Quest’ultima è notificata, immediatamente prima dell’ispezione, alle associazioni di imprese che ne sono destinatarie (…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2009, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13      Nel loro ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la riunione della presente causa alla causa T‑24/09. Il presidente della Quarta Sezione del Tribunale non ha accolto tale domanda.

14      Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, i ricorrenti hanno chiesto che la causa fosse istruita secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Detta istanza è stata respinta con decisione della Quarta Sezione del Tribunale 19 febbraio 2009.

15      Sulla base della relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti ai ricorrenti. Questi ultimi hanno ottemperato a tale richiesta.

16      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 23 febbraio 2010.

17      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

19      A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del principio secondo cui le decisioni delle istituzioni devono essere indirizzate a soggetti dotati di personalità giuridica. Il secondo motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003.

 Sul primo motivo, vertente sul principio secondo cui le decisioni delle istituzioni devono essere indirizzate a soggetti dotati di personalità giuridica

 Argomenti delle parti

20      Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, i ricorrenti sostengono di avere un interesse evidente ad agire contro le decisioni indirizzate a terzi idonee ad avere effetti negativi su di essi, in particolare in materia di concorrenza. Nel caso di specie, oltre al fatto che avrebbero evidentemente interesse a sollecitare l’annullamento della decisione impugnata dal momento che li interessa direttamente, essi potrebbero legittimamente invocare un motivo vertente sull’assenza di personalità giuridica dell’ONP, in quanto organi rappresentativi di quest’ultimo. Il fatto che la decisione impugnata riguardi espressamente l’ONP sarebbe loro immediatamente lesivo e avrebbero un interesse diretto, persino ad un annullamento parziale della decisione impugnata. D’altronde, essi avrebbero proposto il ricorso nella loro veste di organi rappresentativi dell’ONP a nome di quest’ultimo.

21      Quanto al merito, i ricorrenti sostengono che l’ONP non ha personalità giuridica contrariamente ai suoi diversi consigli. A loro parere, il destinatario di una decisione di ispezione deve necessariamente essere un soggetto dotato di personalità giuridica.

22      La Commissione afferma che il motivo è irricevibile e, comunque, infondato.

 Giudizio del Tribunale

23      Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, occorre constatare che esso riguarda la parte del dispositivo della decisione impugnata relativa ad un soggetto diverso dai ricorrenti.

24      A tale riguardo, non viene contestato che i ricorrenti abbiano la personalità giuridica. In tali circostanze, indipendentemente dalla loro qualità di organo rappresentativo dell’ONP, anche se il Tribunale dovesse esaminare il motivo nel merito e arrivare alla conclusione che decisioni di ispezioni non possono essere indirizzate a soggetti che non abbiano personalità giuridica e che l’ONP non è uno di essi, una simile conclusione resterebbe priva di effetto sulla validità della decisione impugnata dal momento che essa è indirizzata ai ricorrenti.

25      D’altra parte, occorre rilevare che, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, i ricorrenti hanno spiegato che il fatto che la decisione impugnata fosse stata anche indirizzata all’ONP non aveva inciso sulla portata dell’ispezione che la Commissione aveva potuto condurre sulla base della decisione impugnata, poiché essa si era svolta nei soli locali dei ricorrenti in considerazione del fatto che l’ONP non avrebbe alcuna esistenza giuridica e non disporrebbe di alcuna rappresentanza esterna oltre ai suoi consigli. In tali circostanze, l’annullamento della decisione impugnata, in quanto indirizzata all’ONP, resterebbe privo di conseguenze sulla portata e sui risultati dell’ispezione rispetto ai ricorrenti.

26      Pertanto, occorre dichiarare che l’annullamento della decisione impugnata, in quanto indirizzata all’ONP, non potrebbe beneficiare ai ricorrenti. Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

27      Secondo i ricorrenti, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del contenuto dell’atto in questione, e ciò tanto più che l’obbligo di motivazione avrebbe un carattere essenziale alla luce dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). A loro giudizio, il caso di specie è diverso da quello di un’ispezione in cui la Commissione conduce la sua indagine presso un soggetto la cui natura di impresa è indiscussa. Nella fattispecie, la decisione impugnata sarebbe destinata all’ONP, al CNOP e al CCG, ma si guarderebbe dall’individuare il soggetto idoneo a costituire un’impresa o un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003. I ricorrenti affermano di non sapere quali siano i soggetti la cui qualifica di imprese o di associazione di imprese consentirebbe alla Commissione di applicare tale disposizione e quale sia la sua analisi a tale proposito. Essi sostengono di non aver potuto prendere conoscenza dei motivi della misura adottata nei loro confronti, al momento del ricevimento della decisione impugnata; ciò costituirebbe una violazione del diritto al rispetto del domicilio nel senso dell’art. 8 della CEDU, che dovrebbe essere accompagnata da sufficienti garanzie. Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata non permetterebbe al Tribunale di esercitare il controllo di sua competenza.

28      Secondo i ricorrenti, la Commissione lascia intendere che la tutela accordata al domicilio di una persona giuridica è meno comprensiva di quella concessa al domicilio di persone fisiche e, di conseguenza, ritiene che la motivazione potrebbe essere più sintetica in caso di decisione di esame dei locali di una persona giuridica. I ricorrenti respingono tale argomento, sostenendo che la tutela accordata ai locali delle imprese in forza dell’art. 8 della CEDU è equivalente a quella di cui beneficiano i locali di persone fisiche e non è, comunque, meno estesa. A tale proposito, i ricorrenti fanno riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Mischo, nella sentenza della Corte 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, Roquette Frères (Racc. pag. I‑9011, in particolare pag. I‑9015).

29      D’altra parte, i ricorrenti affermano nella replica che l’obbligo di motivazione costituisce una garanzia fondamentale dei diritti della difesa delle imprese interessate. La sua portata non potrebbe quindi essere ridotta in funzione di considerazioni riguardanti l’efficacia dell’inchiesta. Secondo i ricorrenti, se è vero che la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione che dispone un’ispezione tutte le informazioni in suo possesso relativamente a presunte infrazioni e neppure a qualificare in modo giuridicamente rigoroso tali infrazioni, essa deve, al contrario, indicare chiaramente le ipotesi che intende verificare. Nella decisione che dispone un’ispezione la Commissione dovrebbe quindi indicare in modo circostanziato di disporre di elementi e di indizi materiali seri che la inducono a ipotizzare l’infrazione di cui è sospettata l’impresa oggetto di ispezione per accertare che quest’ultima sia motivata. I diritti della difesa dovrebbero essere imperativamente rispettati fin dal procedimento amministrativo in cui rientra la decisione impugnata.

30      I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata non indichi tuttavia chiaramente se le pratiche ipotizzate dalla Commissione e che giustificano l’ispezione siano addebitate al solo ONP, al solo CNOP e al solo CCG oppure a tutti questi soggetti insieme, cosicché sarebbe impossibile circoscrivere le ipotesi che la Commissione intendeva esaminare in occasione dell’ispezione. Analogamente, i ricorrenti sostengono che non sono individuate le attività dell’ONP e/o dei ricorrenti che motivano la decisione impugnata.

31      Nella replica e nel corso dell’udienza, i ricorrenti allegano inoltre una violazione dei loro diritti della difesa. L’insieme dei termini utilizzati nella decisione impugnata avrebbe permesso alla Commissione di acquisire numerosi documenti attinenti alle questioni più diverse. A tale proposito essi presentano una lista dei tipi di documenti acquisiti. I ricorrenti aggiungono all’udienza che la violazione dei loro diritti della difesa è stata confermata dal fatto che la comunicazione degli addebiti, che è pervenuta loro dopo la presentazione del ricorso, contiene una seconda censura diversa da quella relativa alle condizioni di accesso alla professione menzionata nella decisione impugnata.

32      La Commissione afferma che la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto.

 Giudizio del Tribunale

33      Per quanto riguarda le decisioni della Commissione che dispongono un’ispezione, l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 definisce gli elementi essenziali che devono contenere, imponendo alla Commissione di motivarle indicando l’oggetto e lo scopo dell’ispezione, la data del suo inizio, le sanzioni previste agli artt. 23 e 24 di detto regolamento e il ricorso presentato contro tali decisioni dinanzi al giudice dell’Unione. La giurisprudenza ha precisato la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di ispezione rispetto al contenuto di tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑340/04, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑573, punti 50-53, e giurisprudenza ivi citata)

34      Nel caso di specie, occorre dichiarare che la decisione impugnata permette ai ricorrenti di identificare gli elementi essenziali previsti da tale disposizione, in particolare l’oggetto e lo scopo dell’ispezione. Infatti, tale oggetto è specificato dal primo ‘considerando’ e dall’art. 1 della decisione impugnata come attinente ad accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti riuniti in Francia nell’ONP e/o a decisioni dell’ONP e/o dei ricorrenti aventi per oggetto e/o per effetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica almeno dal 2003. Il quarto ‘considerando’ aggiunge che la Commissione dispone di informazioni secondo cui tali accordi e/o pratiche concordate avrebbero assunto la forma di decisioni di non iscrivere gli interessati all’albo della sezione G, di non aggiornare la loro iscrizione all’albo e/o di vietare loro di esercitare la loro attività e contiene quindi informazioni precise sulle presunzioni che la Commissione intende verificare. Lo scopo dell’ispezione è descritto al sesto e settimo ‘considerando’, che indicano che l’ispezione deve permettere alla Commissione di venire a conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti eventuali accordi e/o pratiche, il loro contesto e l’identità delle imprese o delle associazioni interessate, precisando che la Commissione ha motivo di credere che la conoscenza dell’esistenza e del funzionamento degli accordi e/o delle pratiche e/o delle decisioni di cui trattasi sarebbe limitata ad un numero ristretto di persone all’interno dell’ONP e dei suoi consigli.

35      I ricorrenti fanno tuttavia valere, in sostanza, che l’obbligo di motivazione che si impone alla Commissione nel caso di specie deve essere valutato con riferimento al diritto alla tutela della vita privata, come sancito dall’art. 8 della CEDU e interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dalle conclusioni dell’avvocato generale Mischo pronunciate nella causa che ha dato luogo alla sentenza Roquette Frères, cit. supra al punto 28. In forza di tale diritto, la Commissione sarebbe tenuta nell’ambito di una decisione di ispezione presso imprese o associazioni di imprese ad un obbligo di motivazione analogo a quello che si impone in caso di ispezioni presso privati.

36      Poiché i ricorrenti si riferiscono alla qualificazione dei destinatari della decisione impugnata come imprese o associazioni di imprese, si deve precisare che l’art. 3 di quest’ultima (v. punto 11 supra) menziona al suo primo comma l’ONP, il CNOP e il CCG come i suoi tre destinatari. Dal secondo comma della stessa disposizione risulta che detti destinatari sono considerati come associazioni di imprese e non come imprese. Nonostante taluni ‘considerando’ della decisione impugnata contengano un riferimento alle «imprese/associazioni di imprese interessate», l’art. 3 del medesimo non si presta a confusione. D’altra parte, risulta chiaramente da altri riferimenti contenuti nella decisione impugnata, ad esempio, nell’ottavo e nono ‘considerando’ (v. punto 8 supra), nonché nella parte finale riguardante le ammende e le penalità di mora, che i suoi destinatari sono considerati come associazioni di imprese. Contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti, la decisione impugnata non manca di chiarezza quanto ai suoi destinatari e al fatto che siano considerati come imprese o associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003. L’argomento dev’essere respinto.

37      Dal momento che i ricorrenti intendono in tal modo far valere che nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo circostanziato per quale ragione le ha considerate come associazioni di imprese, occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata specifica, nel suo secondo e terzo ‘considerando’ (v. punto 7 supra), che l’ONP è l’ordine professionale cui lo Stato francese ha segnatamente delegato i compiti di assicurare il rispetto dei doveri professionali dei farmacisti, di tutelare l’onore e l’indipendenza della professione, di controllare la competenza dei farmacisti e di contribuire a promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, in particolare la sicurezza degli atti professionali. Essa rileva altresì che l’ONP comporta un consiglio nazionale nonché sette sezioni in cui sono ripartiti i farmacisti, tra cui la sezione G che riunisce i farmacisti biologi che esercitano in laboratori di biologia medica pubblici e privati. Inoltre, la Commissione sottolinea anche il potere di controllo che esercitano i soggetti di cui trattasi per quanto riguarda l’accesso alla professione di farmacista e di farmacista biologo.

38      Occorre rilevare che tale motivazione permette di comprendere che la Commissione consideri l’ONP come un ordine professionale di farmacisti e di farmacisti biologi cui lo Stato francese ha delegato taluni poteri. Da ciò deriva inoltre che la Commissione evoca l’esistenza del CNOP e del CCG all’interno dell’ONP. Tali precisazioni forniscono alcuni elementi che consentono di comprendere perché la Commissione abbia ritenuto che l’ONP e i ricorrenti fossero associazioni di imprese. Cionondimeno, si deve constatare che la decisione impugnata non contiene un’argomentazione specifica relativa ai motivi per cui un ordine professionale, come quello di cui trattasi, e i suoi organi sono considerati nella fattispecie come associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003.

39      Tuttavia, occorre rammentare che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità, visto che la portata di quest’obbligo dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato, nonché dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza della Corte 25 ottobre, causa 185/83, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen, Racc. pag. 3623, punto 38; sentenze del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punti 62 e 63, e France Télécom/Commissione, cit. supra al punto 33, punto 48).

40      A tale proposito, per quanto riguarda la natura della decisione impugnata e il contesto in cui è intervenuta, anche se i ricorrenti fanno giustamente valere che, in forza della giurisprudenza, la tutela della vita privata prevista all’art. 8 della CEDU deve essere rispettata e la tutela del domicilio è estesa ai locali commerciali delle società [v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Colas Est e a./Francia del 16 aprile 2002, § 41; v. altresì, a proposito del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt.[81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), sentenza Roquette Frères, cit. supra al punto 28, punto 27, e ordinanza della Corte 17 novembre 2005, causa C‑121/04 P, Minoan Lines/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31], la Corte ha ugualmente sottolineato che è importante salvaguardare l’effetto utile delle ispezioni in quanto strumento necessario per consentire alla Commissione di esercitare le sue funzioni di guardiana del Trattato in materia di concorrenza. In tal senso, per salvaguardare l’utilità del diritto d’accesso della Commissione ai locali commerciali dell’impresa oggetto di una procedura di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, tale diritto implica la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati (v., a proposito del regolamento n. 17, sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. I‑2859, punto 27, e ordinanza Minoan Lines/Commissione, cit., punto 36).

41      Ne consegue che, in considerazione della fase del procedimento amministrativo in cui intervengono le decisioni d’ispezione, la Commissione non dispone in quel momento di informazioni precise che le consentano di analizzare se i comportamenti o gli atti considerati possono essere qualificati come decisioni di imprese o di associazioni di imprese nel senso di cui all’art. 81 CE. È proprio tenendo conto della natura specifica delle decisioni d’ispezione che la giurisprudenza in materia di motivazione ha messo in evidenza i tipi di informazioni che devono essere contenuti in una decisione d’ispezione per permettere ai destinatari di far valere i loro diritti della difesa in questa fase del procedimento amministrativo. Al riguardo, se si imponesse un obbligo di motivazione più esteso alla Commissione non si terrebbe adeguatamente conto del carattere preliminare dell’ispezione il cui scopo è precisamente consentire alla Commissione di stabilire in una fase successiva se, eventualmente, siano state commesse dai destinatari di una decisione di ispezione o da terzi delle violazioni del diritto della concorrenza comunitario. Infatti, come risulta dalla stessa formulazione della decisione impugnata, gli accordi o pratiche concordate di cui trattasi non sono considerati accertati, ma solo ipotizzati (v., in tal senso, per analogia, sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite da 97/87 a 99/87, Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, Racc. pag. 3165, punto 55).

42      Inoltre, per quanto riguarda le norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, esposte nel terzo motivo esaminato qui di seguito, occorre precisare che la Corte ha giudicato in passato, in particolare nella sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a. (Racc. pag. I‑1577), che un ordine professionale che rappresenta i membri di una professione liberale non è a priori escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 81 CE.

43      In tali circostanze, in particolare in considerazione della natura della decisione impugnata, come precedentemente descritta, e delle norme giuridiche che disciplinano la materia, occorre concludere che la Commissione non era tenuta ad esporre nella decisione impugnata – in aggiunta alle spiegazioni contenute in proposito nel secondo e terzo ‘considerando’ della medesima – il ragionamento giuridico specifico in seguito al quale ha qualificato i destinatari come associazioni di imprese (v. punti 7, 37 e 38 supra).

44      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento vertente su una violazione dei diritti della difesa, invocato per la prima volta nella replica e ribadito all’udienza, in particolare per quanto riguarda il tipo di documenti acquisiti dalla Commissione, deve essere constatato che il ricorso si limita, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione, a rilevare la carenza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la natura dei destinatari (imprese e/o associazioni di imprese), ma non formula censure quanto alla violazione dei loro diritti della difesa nel caso di specie.

45      La circostanza che l’obbligo di motivazione nell’ambito di decisioni d’ispezione riguardi specificamente la tutela dei diritti della difesa dei destinatari non esclude che una violazione dei diritti della difesa, costituendo per sua natura un atto illegittimo soggettivo, non rientri nella violazione delle forme sostanziali e non debba essere pertanto sollevata d’ufficio (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 425, e Corsica Ferries France/Commissione, cit. supra al punto 39, punto 77). Di conseguenza, la censura riguardante la violazione dei diritti della difesa, formulata per la prima volta in sede di replica deve essere respinta come irricevibile, in base all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

46      Infine, per quanto riguarda le censure formulate con riferimento al contenuto della comunicazione degli addebiti, è sufficiente rilevare che si tratta di un elemento successivo alla decisione impugnata che non può incidere sulla sua legittimità, da valutarsi in funzione delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento in cui la decisione è stata adottata (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punto 325, e giurisprudenza ivi citata).

47      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003

48      Il motivo consta di due parti. La prima parte riguarda la qualificazione, ritenuta erronea, dell’ONP e dei ricorrenti come imprese; la seconda la loro qualificazione, anch’essa asseritamente erronea, come associazione di imprese.

 Sulla prima parte, vertente sulla qualificazione erronea dell’ONP e dei ricorrenti come imprese

–       Argomenti delle parti

49      I ricorrenti contestano che l’ONP ed essi stessi siano imprese. Essi non eserciterebbero alcuna attività commerciale o economica. La loro attività rientrerebbe nell’esercizio di pubblici poteri. A loro giudizio, la formulazione della decisione impugnata darebbe luogo ad un’ambiguità pregiudizievole in quanto non stabilirebbe con chiarezza se i destinatari debbano essere considerati imprese o associazioni di imprese.

50      La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

51      Come è stato rilevato al punto 36 supra, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che i suoi destinatari sono considerati come associazioni di imprese e non come imprese. La prima parte del terzo motivo deve quindi essere disattesa.

 Sulla seconda parte, vertente sulla qualificazione erronea dell’ONP e dei ricorrenti come associazioni di imprese

–       Argomenti delle parti

52      I ricorrenti contestano che l’ONP ed essi stessi siano associazioni di imprese. Essi si riferiscono, in sostanza, alla sentenza Wouters e a., punto 42 supra, che implicherebbe un ragionamento in due fasi per esaminare se un ordine professionale possa essere qualificato come associazione di imprese. Anzitutto, si tratterebbe di stabilire se i membri di detto ordine siano imprese nel senso del diritto comunitario della concorrenza e, successivamente, se le loro attività non esulino, per loro stessa natura o in forza dei criteri espressi dalla Corte, dalla sfera degli scambi economici.

53      In primo luogo, i ricorrenti rilevano che non tutti i membri dell’ONP sono imprese nel senso dell’art. 81 CE, poiché taluni di essi sono dipendenti dello Stato. Si tratterebbe in particolare di farmacisti che esercitano nel settore ospedaliero iscritti all’albo delle sezioni G e H dell’ONP. D’altronde, anche i membri di un’altra categoria, i professori universitari di scienze farmaceutiche, avrebbero lo status di dipendente pubblico. Inoltre, neanche i farmacisti lavoratori subordinati del settore privato, che rappresentano una parte significativa dei membri iscritti all’albo dell’ONP, potrebbero essere qualificati come imprese. A tale riguardo, contestano la pertinenza della sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./Commissione (Racc. pag. II‑4987).

54      D’altronde, i ricorrenti contestano la pertinenza della decisione del Consiglio della concorrenza francese del 18 marzo 1997 e della sentenza della Corte di cassazione francese del 16 maggio 2000 che la conferma, concludendo nel senso dell’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza nel settore della consegna a domicilio dei medicinali. Essi fanno valere che tale decisione e tale sentenza, che riguarderebbero specificamente la sezione A dell’ONP, non hanno accertato che essa fosse un’associazione di imprese e si sono fondate sulla constatazione di una violazione da parte di detta sezione A della sua funzione di servizio pubblico, laddove il CCG non avrebbe mai ecceduto i suoi poteri legittimi.

55      In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che le loro attività e quelle dell’ONP siano estranee alla sfera degli scambi economici, giacché essi hanno altresì una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà e esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri.

56      Per quanto riguarda la loro funzione sociale, i ricorrenti fanno riferimento all’art. L 4231-2, n. 6, del CSP, in forza del quale il CNOP, composto dai rappresentanti di tutti i consigli centrali, tra cui il CCG, «può esaminare sul piano nazionale tutte le questioni di cooperazione e di solidarietà professionale e in particolare quelle relative a infortuni e pensioni». La funzione sociale così definita sarebbe fondata sulla solidarietà che risulterebbe dal fatto che una parte dei versamenti dei membri può essere destinata ad un’azione a favore dei farmacisti in difficoltà o alle pensioni.

57      Per dimostrare che esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri, i ricorrenti enumerano le loro attività fondandosi sulle norme giuridiche francesi. Essi eserciterebbero in particolare compiti giurisdizionali ed amministrativi.

58      Per quanto riguarda il loro compito giurisdizionale, essi rilevano che in quanto ordine professionale, il diritto francese li assimila a giudici amministrativi e che le loro sezioni disciplinari sono presiedute da un magistrato amministrativo. D’altra parte, essi soddisferebbero i criteri stabiliti per valutare se un organismo costituisca un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE, in particolare, il fatto che la funzione giurisdizionale sia attribuita agli stessi dalla legge, la loro permanenza, la loro obbligatorietà, la natura contraddittoria dei procedimenti che si celebrano dinanzi ad essi, l’applicazione delle regole di diritto e la loro indipendenza.

59      I ricorrenti includono tra i loro atti di natura amministrativa l’organizzazione della formazione professionale continua dei farmacisti, il potere di sospendere i farmacisti il cui stato di salute potrebbe rendere pericoloso l’esercizio della loro professione e la funzione di controllo dell’osservanza delle regole di deontologia professionale svolta dai consigli dell’ONP. D’altra parte, la riscossione dei versamenti necessari al funzionamento dell’ONP e allo svolgimento dei suoi compiti sarebbe anch’essa una prerogativa tipica dei pubblici poteri. Infine, aggiungono che la legge ha attribuito al CNOP la predisposizione della documentazione del settore farmaceutico, primo settore del servizio sanitario nazionale a diventare elettronico.

60      In terzo luogo, i ricorrenti invocano tre criteri ulteriori che dimostrerebbero tutti che essi non sono imprese o associazioni di imprese nel senso del diritto comunitario della concorrenza e che avrebbero altresì tenuto conto della sentenza Wouter e a., punto 42, supra. Si tratterebbe, in primo luogo, della nomina dei membri degli organi di gestione dell’organismo professionale da parte delle autorità nazionali; in secondo luogo dell’obbligo dell’organismo professionale di cui trattasi di rispettare un certo numero di criteri di interesse pubblico e, in terzo luogo, della mancanza di influenza esercitata dall’organismo professionale sui suoi membri.

61      Per quanto riguarda anzitutto la loro composizione in quanto organi di gestione dell’ONP, essi rilevano di non essere composti esclusivamente di farmacisti eletti da altri farmacisti esercitanti la loro attività come liberi professionisti, ma di avere anche membri dipendenti dello Stato, rappresentanti dello Stato e delle società farmaceutiche nominati dalle autorità statali e assoggettati al loro controllo.

62      Inoltre, il legislatore avrebbe loro attribuito il compito di promuovere la sanità pubblica e la qualità delle cure, il che sarebbe un criterio di interesse pubblico che devono tener presente in ogni loro azione e, in particolare, al momento dell’iscrizione all’albo. A tale riguardo, affermano che dalla giurisprudenza recente della Corte risulta che uno Stato può, nell’ambito della tutela di principi fondamentali come la sanità pubblica, disciplinare le condizioni di iscrizione da parte di un organismo ad una professione a sua volta regolamentata (sentenze della Corte 19 maggio 2009, cause riunite C‑171/07 e C‑172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., Racc. pag. I‑4171, e causa C‑531/06, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4103).

63      I ricorrenti sostengono peraltro di non potere influenzare il comportamento dei loro membri, il che escluderebbe anche la loro qualificazione come associazione di imprese. In effetti, da un lato, il CNOP non interverrebbe direttamente in materia di iscrizione all’albo dei farmacisti che presenterebbero la loro domanda presso uno dei consigli centrali o regionali competenti in materia, e si pronuncerebbe solo in caso di rifiuto di iscrizione. Dall’altro, nel campo della biologia medica, l’intervento del CCG in materia di iscrizione o di modifica dell’iscrizione all’albo dipenderebbe direttamente dagli accordi e dalle autorizzazioni rilasciate dal prefetto competente, rappresentante dello Stato nel dipartimento di cui trattasi. Il ruolo del CCG si limiterebbe all’emanazione di pareri non vincolanti. Inoltre, in tema di iscrizione o di radiazione, il CNOP e il CCG disporrebbero esclusivamente di poteri rigorosamente disciplinati dalla legge. Si tratterebbe di competenze collegate poiché essi non potrebbero rifiutare l’iscrizione all’albo ad un professionista che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge. D’altra parte, si dovrebbe tener conto della possibilità di ricorso contro il rifiuto di iscrizione e di radiazione per valutare l’effetto reale di tali decisioni sui membri della professione.

64      Infine, in risposta all’argomento della Commissione secondo cui la qualificazione formale dei destinatari della decisione impugnata come imprese o associazioni di imprese non sarebbe una condizione della sua legittimità, i ricorrenti sostengono che il principio di attribuzione dei poteri, come enunciato in particolare agli artt. 5 CE, 7 CE e 211 CE, implica che la Commissione possa validamente adottare una decisione solo su un fondamento giuridico, e ciò esclusivamente se ricorrono tutte le condizioni imposte da tale base giuridica. La qualificazione come associazione di imprese dovrebbe quindi, a loro parere, esistere al momento dell’ispezione. La decisione impugnata sarebbe altrimenti priva di fondamento giuridico dal momento che l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 enuncia chiaramente che la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso «imprese e associazioni di imprese».

65      La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

66      In via preliminare, occorre rammentare che il ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 precisa che la Commissione dispone del potere di svolgere gli accertamenti necessari per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall’articolo 81 CE. A tale proposito, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 1/2003 stabilisce che la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso imprese e associazioni di imprese. In forza dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, le imprese e associazioni di imprese devono sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione.

67      Si deve parimenti rilevare che, poiché il regolamento n. 1/2003 attua le norme di concorrenza previste agli artt. 81 CE e 82 CE, la definizione delle nozioni di «imprese» e di «associazioni di imprese», di cui al suo art. 20, deve in linea di principio essere tenuta presente in sede di applicazione dell’art. 81 CE.

68      Occorre cionondimeno prendere in considerazione la natura specifica delle decisioni di ispezione (v. punto 40 supra). In particolare, tenuto conto del fatto che tali decisioni intervengono all’inizio di un’inchiesta, in tale fase non è possibile valutare in via definitiva se gli atti o decisioni dei destinatari o di altri soggetti possano essere qualificati come accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate contrarie all’art. 81, n. 1, CE, o ancora come pratiche concordate menzionate all’art. 82 CE. Infatti, anche se l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione indichi in una decisione di ispezione qual è il suo oggetto, non si tratta in tale fase di procedere ad una valutazione di comportamenti concreti, giacché lo scopo dell’ispezione è proprio quello di raccogliere prove relative a comportamenti presunti.

69      Inoltre, occorre anche tener conto del fatto che il regolamento n. 1/2003 conferisce alla Commissione poteri aventi lo scopo di permetterle di esercitare il compito che le è attribuito dal Trattato di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune (v., a proposito del regolamento n. 17, sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/70, National Panasonic/Commissione, Racc. pag. 2033, punto 20, e ordinanza Minoan Lines/Commissione, cit. supra al punto 40, punto 34), il che è altresì ribadito nel ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003 (v. punto 66 supra). La giurisprudenza ha altresì confermato che le ispezioni possono avere una portata molto estesa e che il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese è di particolare importanza in quanto permette alla Commissione di raccogliere le prove delle violazioni delle regole di concorrenza nei luoghi in cui esse normalmente si trovano (v., in tal senso, a proposito del regolamento n. 17, sentenza Hoechst/Commissione, cit. supra al punto 40, punto 26, e ordinanza Minoan Lines/Commissione, cit. supra al punto 40, punto 35).

70      Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione dell’ONP e dei ricorrenti come associazioni di imprese nel senso di cui all’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, occorre ricordare che, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenza Wouters e a., cit. supra al punto 42, punti 46 e 47).

71      Occorre constatare che i farmacisti, per lo meno i farmacisti indipendenti, offrono, in cambio di un corrispettivo, in particolare servizi di distribuzione di medicinali al dettaglio e assumono i rischi economici di tale attività. Occorre quindi concludere che tali persone esercitano attività economiche e, di conseguenza, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov e a., Racc. pag.I‑6451, punti 76 e 77, e Wouters e a., cit. supra al punto 42, punti 48 e 49). I ricorrenti non contestano peraltro che un certo numero di farmacisti membri dell’ONP possano essere qualificati come imprese nel senso del diritto della concorrenza, esercitando la loro professione come liberi professionisti e assumendone così i rischi economici.

72      D’altra parte, oltre ai farmacisti titolari o titolari aggiunti di farmacia, membri della sezione A, anche alcuni membri della sezione G, cioè i direttori e direttori aggiunti dei laboratori di biologia medica, rispondono ai criteri della nozione di impresa. Infatti, sebbene, come affermano i ricorrenti, la maggioranza dei farmacisti rientranti nella sezione G svolgano un’attività lavorativa subordinata in laboratori di analisi di biologia medica privati e pubblici, almeno una parte dei membri di tale sezione possono essere qualificati come imprese nel senso del diritto della concorrenza, come hanno d’altronde confermato i ricorrenti all’udienza, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale.

73      Tuttavia i ricorrenti affermano che il fatto che una parte dei loro membri non possano essere qualificati come imprese implica che gli organi rappresentativi di cui trattasi non possono rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 81 CE.

74      Si deve rilevare che tale argomento è contraddetto dalla giurisprudenza. Nella sentenza FNCBV e a./Commissione, cit. supra al punto 53, il Tribunale ha concluso che i sindacati che raggruppano e rappresentano agricoltori, imprese ai sensi dell’art. 81 CE, potevano essere qualificati come associazioni di imprese ai fini dell’applicazione di tale disposizione nonostante il fatto che essi potevano anche riunire i coniugi di detti agricoltori, in particolare per il motivo che, secondo il Tribunale, la mera circostanza che un’associazione di imprese possa raggruppare anche persone o entità non qualificabili come imprese non basta a privare di tale carattere l’associazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (sentenza FNCBV e a./Commissione, cit. supra al punto 53, punto 55).

75      I ricorrenti contestano la pertinenza di detta sentenza rilevando che il Tribunale ha altresì accertato in essa la circostanza che i coniugi di agricoltori generalmente partecipano alle attività dell’azienda di famiglia. Tali coniugi eserciterebbero quindi un’attività economica, il che non avverrebbe per la maggior parte dei membri dell’ONP. Orbene, anche se il Tribunale ha effettivamente menzionato tale circostanza al punto 55 della sentenza FNCBV e a./Commissione, cit. supra al punto 53, l’argomento dei ricorrenti non può essere accolto, poiché detto punto indica chiaramente che, «in ogni caso», la mera circostanza che taluni membri non siano imprese non è sufficiente ad escludere l’associazione di cui trattasi dall’ambito di applicazione dell’art. 81 CE.

76      L’ONP e i ricorrenti sono quindi organismi che raggruppano e rappresentano un certo numero di professionisti, tra cui i farmacisti di laboratorio e i direttori di laboratori di biologia medica, che possono essere considerati imprese ai sensi dell’art. 81 CE.

77      Tale circostanza è sufficiente per concludere che la Commissione ha potuto qualificare l’ONP e i ricorrenti come associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza FNCBV e a./Commissione, cit. supra al punto 53, punti 53 e 54) e ha legittimamente potuto sottoporli ad un’ispezione in forza di tale disposizione. In particolare, è possibile che, in tale qualità, detti organismi abbiano potuto adottare decisioni contrarie all’art. 81 CE, ipotesi che la Commissione, conformemente al suo compito, ha il diritto di verificare, in particolare sulla base di prove raccolte nel corso di un’ispezione.

78      Gli argomenti dei ricorrenti vertenti sulla sentenza Wouters e a., cit. supra al punto 42, non sono idonei a modificare tale conclusione. Infatti, la questione che è stata decisa in quella sentenza era se un ordine professionale, come l’ordine olandese degli avvocati, in sede di adozione di un dato regolamento, dovesse essere considerato come un’associazione di imprese o, al contrario, come un’autorità pubblica (sentenza Wouters e a. cit. supra al punto 42, punto 56). Orbene, nel caso di specie la questione se, nell’esercizio delle loro prerogative concrete, i ricorrenti siano esclusi dall’applicazione dell’art. 81 CE o se, al contrario, taluni dei loro atti debbano essere considerati come decisioni di associazioni di imprese nel senso di cui a tale disposizione è manifestamente prematura e dovrà essere eventualmente decisa nell’ambito della decisione finale che si pronuncia sulle censure accolte dalla Commissione. Del resto, la sentenza Wouters e a. conferma chiaramente che gli ordini professionali non sono a priori esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza Wouters e a., cit. supra al punto 42, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).

79      Inoltre, occorre altresì rilevare che l’ispezione disposta dalla decisione impugnata non riguardava esclusivamente eventuali decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, oggetto della causa Wouters e a., cit. supra al punto 42, ma anche l’eventuale partecipazione dei ricorrenti ad accordi e/o pratiche concordate tra i farmacisti riuniti in Francia nell’ONP, nonché una violazione dell’art. 82 CE.

80      D’altra parte, risulta dal fascicolo che vi sono numerose decisioni del Consiglio della concorrenza francese che accertano l’esistenza di infrazioni compiute dall’ONP e/o dai suoi organi al diritto della concorrenza e che la Corte di cassazione francese ha confermato almeno una di tali decisioni. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti e indipendentemente dalla circostanza che le decisioni riguardassero la sezione A e non la sezione G dell’ONP, si tratta di un indizio supplementare che consentirebbe alla Commissione di giudicare che l’ONP e i ricorrenti non potevano essere a priori esclusi dal campo di applicazione dell’art. 81 CE, poiché la sezione A e la sezione G annoveravano taluni membri che potevano essere qualificati come imprese e l’esistenza di funzioni di interesse pubblico definite con legge non esclude, per ciascuna di tali sezioni, che esse possano adottare atti al di fuori di tale quadro giuridico ed in violazione dell’art. 81 CE.

81      Infine, per quanto riguarda il riferimento dei ricorrenti alle sentenze Apothekerkammer des Saarlandes e a. e Commissione/Italia, cit. supra al punto 62, da cui risulterebbe che è possibile per uno Stato, nel contesto della tutela di principi fondamentali, come la sanità pubblica, disciplinare le condizioni di iscrizione, da parte di un organismo, ad una professione a sua volta regolamentata, si deve constatare che tali sentenze riguardano, in sostanza, l’applicazione degli artt. 43 CE e 56 CE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, a normative nazionali relative alle condizioni di esercizio della professione di farmacista. Orbene, tali sentenze sono prive di pertinenza per la soluzione della controversia, poiché risulta dalla giurisprudenza che la circostanza che talune norme non costituiscano restrizioni alla libera circolazione in quanto per natura sono estranee all’attività economica non implica né che l’attività interessata esuli necessariamente dall’ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE né che le dette norme non soddisfino i presupposti per l’applicazione proprie dei detti articoli (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 18 luglio 2006, causa C‑519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione, Racc. pag. I‑6991, punto 31).

82      Da quanto precede risulta che la Commissione ha potuto considerare al momento dell’adozione della decisione impugnata che l’ONP e i ricorrenti fossero associazioni di imprese nel senso dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003. Non risulta quindi accertata alcuna violazione di tale disposizione da parte della Commissione laddove ha qualificato i destinatari della decisione impugnata come associazioni di imprese.

83      Conseguentemente, il secondo capo del terzo motivo deve essere respinto così come il terzo motivo nella sua interezza.

84      Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e il Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) sono condannati alle spese.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2010.

Firme


* Lingua processuale: il francese.