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Ricorso proposto il 14 maggio 2009 - HIT / Commissione

(Causa T-191/09)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: HIT Trading BV (Barneveld, Paesi Bassi) e Berkman Forwarding BV (Barendrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. Jansen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia annullare la decisione della Commissione europea 12 febbraio 2009, procedimento REC 08/01. Inoltre la HIT Trading chiede che il Tribunale di primo grado voglia dichiarare che si rinuncia ad un recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping poiché il relativo sgravio è giustificato.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il recupero a posteriori dei dazi doganali e dei dazi antidumping fosse giustificato e ha anche erroneamente ritenuto che non sussistesse una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

In proposito le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

-    la Commissione asserisce che rispetto all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non sarebbe un errore ai dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.

-    La Commissione sostiene erroneamente che le ricorrenti non siano state diligenti per quanto concerne le dichiarazioni presentate dopo il 10 settembre 2004.

-    Nella sua verifica della questione se si possa effettivamente rinunciare al recupero o se sussista una situazione particolare, la Commissione a torto ignora gli obblighi che le incombono.

-    La Commissione afferma che riguardo all'origine preferenziale le autorità doganali del Pakistan avrebbero commesso un errore ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92. A torto la Commissione ha ritenuto che detto errore, relativamente all'origine non preferenziale, non dia origine ad una situazione particolare ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92.

-    Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia in realtà ben ponderato l'interesse della Comunità all'osservanza delle disposizioni doganali e l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale.

-    Dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia esaminato gli elementi fattuali rilevanti nel loro insieme per decidere in conclusione se le circostanze del caso di specie concretassero l'esistenza di una situazione particolare.

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