Language of document : ECLI:EU:T:2007:130





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 – Spagna / Commissione

(causa T‑99/05)

«Pesca – Regolamento (CE) n. 494/2002 – Conservazione delle risorse del mare – Fondamento giuridico – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico – Criteri – Regolamento della Commissione che mira alla ricostituzione dello stock di naselli (Regolamenti del Consiglio n. 3760/92, art. 15, n. 1, e n. 850/98, art. 45, n. 1; regolamento della Commissione n. 494/2002) (v. punti 21‑26)

2.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regolamento n. 850/98 (Regolamento del Consiglio n. 850/98, art. 45, n. 1) (v. punto 27)

3.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure intese a ricostituire lo stock di naselli (Regolamento del Consiglio n. 850/98; regolamento della Commissione n. 494/2002) (v. punti 28‑31)

4.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure intese a ricostituire lo stock di naselli (Regolamento della Commissione n. 494/2002 art. 2, n. 2) (v. punti 43‑45)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 59‑61)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2002, n. 494, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d ed e (GU L 77, pag. 8)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.