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Ricorso proposto il 16 giugno 2014 – Taihan Electric Wire / Commissione

(Causa T-446/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Taihan Electric Wire Co. Ltd (Anyang-Si, Repubblica di Corea) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso AT.39610 – Power Cables (la “decisione”) per quanto riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente, e

condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, secondo cui la Commissione non poteva affermare la propria competenza sul comportamento della ricorrente e non ha dimostrato che la ricorrente avesse partecipato ad una infrazione che essa può sanzionare ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, dato che l’oggetto di tale presunto comportamento anticoncorrenziale non riguardava il mercato del SEE e il suo presunto coinvolgimento nel comportamento anticoncorrenziale non poteva avere, e non ha avuto, alcun effetto sugli scambi nel mercato SEE.

Secondo motivo, secondo cui la Commissione si è erroneamente basata su prove ottenute in occasione delle ispezioni svolte presso talune società, alla luce dell’illegittimità delle decisioni relative all’ispezione.

Terzo motivo, secondo cui la Commissione non ha correttamente individuato la durata della presunta infrazione per quanto riguarda la parte ricorrente, violando in tal modo, tra l’altro, il principio in dubio pro reo e il divieto di discriminazione e che essa non ha fornito i relativi elementi probatori.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il diverso modo di procedere seguito dalla Commissione nei confronti della parte ricorrente rispetto ad altre società, nonostante la somiglianza degli elementi probatori disponibili nel fascicolo, viola il divieto di discriminazione e il principio di proporzionalità nei confronti della parte ricorrente.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la determinazione, ad opera della Commissione, dell’importo dell’ammenda da infliggere alla parte ricorrente viola il divieto di discriminazione, il principio di proporzionalità sancito, in particolare, dall’articolo 5 TUE e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, gli orientamenti (compresi i punti 18 e 37 di questi ultimi), e il principio del legittimo affidamento.