Language of document : ECLI:EU:T:2018:456

Causa T‑449/14

Nexans France SAS
e
Nexans SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Illegittimità della decisione di ispezione – Termine ragionevole – Principio di buona amministrazione – Principio della responsabilità personale – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Prova sufficiente dell’infrazione – Durata dell’infrazione – Ammende – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Portata e limiti – Realizzazione di una copia-immagine del disco rigido di computer durante un’ispezione – Ricerche all’interno dei contenuti della copia-immagine effettuate negli uffici della Commissione – Ammissibilità – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, §§ 1, 2, b) e c), e 4]

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Delimitazione della portata geografica e temporale dell’ispezione – Assenza di una data di conclusione dell’ispezione – Osservanza di un termine ragionevole

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, §§ 2 e 4)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Obbligo di cooperazione leale con le autorità nazionali – Portata – Obbligo di contattare l’autorità per la concorrenza dello Stato membro interessato prima dell’adozione della decisione d’ispezione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Controllo di legittimità – Portata e limiti – Competenza estesa al merito strettamente limitata alla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta

(Artt. 101 TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2 e 31)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

9.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263, TFUE)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata – Impossibilità per un’impresa di esigere l’applicazione non discriminatoria di un trattamento illegittimo accordato ad altre imprese interessate

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

1.      La realizzazione di una copia-immagine del disco rigido di computer appartenenti all’impresa oggetto di un’ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nonché la realizzazione di copie di gruppi di e-mail ritrovati in tali computer rientrano nei poteri della Commissione previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del medesimo regolamento, poiché esse si inseriscono nel contesto dell’attuazione, da parte della Commissione, della tecnologia investigativa dell’informatica forense, il cui scopo è quello di ricercare informazioni rilevanti ai fini dell’indagine nel disco rigido di un computer attraverso un software specifico.

A tal riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per l’assolvimento dei compiti affidatile da detto regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso imprese ed associazioni di imprese. Per quanto riguarda i poteri di cui dispone la Commissione nel compimento di un’ispezione, l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone, in particolare, che gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un’ispezione dispongono del potere di controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, e di fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

Orbene, nella misura in cui una copia dei dati salvati su un supporto di dati digitali dell’impresa oggetto di ispezione è realizzata durante un’ispezione per permettere la ricerca, negli uffici della Commissione, di documenti rilevanti ai fini dell’indagine, la realizzazione di una copia siffatta rientra nei poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003.

Infatti, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003 non stabilisce che il controllo dei libri o documenti aziendali delle imprese sottoposte a ispezione si effettua esclusivamente nei loro locali se tale ispezione non ha potuto essere conclusa nel tempo inizialmente previsto. Esso obbliga solamente la Commissione a rispettare, all’atto del controllo dei documenti nei propri uffici, le stesse garanzie nei confronti delle imprese sottoposte a ispezione che essa deve osservare in occasione di un controllo in loco.

(v. punti 50, 51, 53, 56, 60)

2.      La motivazione di una decisione di ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 delimita l’ambito dei poteri conferiti agli agenti della Commissione dal paragrafo 2 del medesimo articolo, determinando, in particolare, la portata geografica e temporale di tale decisione d’ispezione.

Riguardo alla portata geografica della decisione di ispezione, il fatto che essa indichi che l’ispezione possa svolgersi in «qualsiasi locale controllato» dalle imprese oggetto d’ispezione non esclude la possibilità per la Commissione di proseguire l’ispezione nei propri uffici.

Riguardo alla portata temporale della decisione di ispezione, l’assenza di precisazioni in ordine alla data di conclusione della stessa non significa che l’ispezione possa estendersi illimitatamente nel tempo. A tal riguardo, la Commissione è tenuta a rispettare un termine ragionevole, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 65-69)

3.      Benché dall’articolo 20, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1/2003 risulti che la Commissione, quando intende procedere a un’ispezione nei locali di un’impresa situata in Belgio, è tenuta a «sentire» o ad «avvisare in tempo utile» l’Autorità belga garante della concorrenza, la Commissione non è invece tenuta a contattare preventivamente la suddetta autorità quando essa ritiene, per ragioni pratiche, di proseguire nei propri locali, a Bruxelles, l’esame di documenti iniziato nell’ambito di un’ispezione realizzata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punto 90)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 122)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 127-131)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 132-134)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 140)

8.      Secondo la lettera stessa del paragrafo 22 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, la Commissione non deve necessariamente tenere conto dell’impatto concreto sul mercato, o della sua assenza, come un fattore aggravante o attenuante in sede di valutazione della gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. È sufficiente che il livello della proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione fissato dalla Commissione sia giustificato da altri elementi idonei ad incidere sulla determinazione della gravità ai sensi di quest’ultima disposizione, quali la natura stessa dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le parti interessate e la sua portata geografica.

(v. punto 156)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 163, 164)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 174-186)