Language of document : ECLI:EU:T:2018:442





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018 – Hitachi Metals / Commissione

(causa T448/14)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Prova dell’infrazione – Durata della partecipazione – Dissociazione pubblica – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»

1.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 47‑50, 84, 94‑96)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48)

(v. punti 117‑123, 158, 159, 173, 174)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova della cessazione dell’infrazione – Assenza di dissociazione dalle decisioni adottate – Dissociazione pubblica – Criteri di valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 131‑133, 168‑172)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11)

(v. punti 140‑142)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Controllo di legittimità – Elementi da prendere in considerazione – Elementi anteriori e posteriori alla decisione impugnata – Elementi presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o presentati per la prima volta nell’ambito del ricorso di annullamento – Inclusione

(Art. 101 TFUE e 263 TFUE)

(v. punti 163165)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale nel mercato – Valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

(v. punti 181‑191)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punti 195, 196)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hitachi Metals Ltd sopporterà le proprie spese.