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Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 – Gigaset /Commissione

(Causa T-395/09) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità della condotta illecita – Obbligo di motivazione – Ammende – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel procedimento amministrativo – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gigaset AG, già Arques Industries AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Grave, B. Meyring e A. Scheidtmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: von Lingen e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C-(2009)5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reattivi a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione medesima.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta alla Gigaset AG ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2009)5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reattivi a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è fissato in 12,3 milioni di euro.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Gigaset sopporterà il 90% delle proprie spese nonché il 90% di quelle sostenute dalla Commissione europea, ad esclusione delle spese relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Gigaset, ad esclusione di quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 297 del 5.12.2009