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Ricorso proposto il 22 febbraio 2012 - Syriatel Mobile Telecom / Consiglio

(Causa T-99/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, annullare la decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, nonché il regolamento (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, ed i loro successivi atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, i primi tre dei quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito delle cause T-432/11, Makhlouf/Consiglio 2, e T-433/11, Makhlouf/Consiglio .

Il quarto motivo verte su una violazione del principio della parità di trattamento, il quale ha determinato la conseguenza di falsare la concorrenza tanto all'interno dell'Unione europea quanto in Siria, nonché tra questi due territori.

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1 - GU 2011, C 290, pag. 13.

2 - GU 2011, C 290, pag. 14.