Language of document : ECLI:EU:T:2010:534

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 dicembre 2010


Causa T‑175/09 P


Consiglio dell’Unione europea

contro

Willem Stols

«Impugnazione — Funzione pubblica — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto di valutazione — Snaturamento delle prove»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 17 febbraio 2009, causa F‑51/08, Stols/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑119).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 17 febbraio 2009, causa F‑51/08, Stols/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑119), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 A, terzo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo

(Artt. 230 CE e 236 CE)

1.      Ai sensi dell’art. 225 A, terzo comma, CE e dell’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi di procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica.

Da tali disposizioni risulta che l’impugnazione può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice di primo grado, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del Tribunale.

Un siffatto snaturamento deve apparire in modo manifesto dagli atti di causa senza che si renda necessario procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 20, 21 e 40)

Riferimento:

Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 72); 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54)

Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑252/06 P, Beau/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑13 e II‑B‑1‑63, punti 45 e 46); 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 29), e 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punto 62)

2.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da un funzionario, la valutazione, in linea di massima sovrana, dei fatti da parte del giudice di primo grado deve operarsi nell’ambito del sindacato di legittimità che spetta a tale giudice esercitare ai sensi degli artt. 230 CE e 236 CE, in particolare nel rispetto del principio secondo il quale il giudice comunitario (divenuto giudice dell’Unione) non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione qualora quest’ultima disponga di un margine discrezionale. Orbene, l’autorità che ha il potere di nomina dispone, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale e, in questa materia, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi a decidere se, in considerazione degli elementi a disposizione dell’amministrazione ai fini della sua valutazione, quest’ultima abbia rispettato determinati limiti incensurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punti 22 e 23)

Riferimento:

Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punti 9 e 13); 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 35); 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I‑9947, punti 56‑61); 29 giugno 2010, causa C‑441/07 P, Commissione/Alrosa (Racc. pag. I‑5949, punto 67); 2 settembre 2010, causa C‑290/07 P, Commissione/Scott (Racc. pag.I‑7763, punti 67, 72, 79‑81 e 84)

Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 97), e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 52)