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Impugnazione proposta il 17 agosto 2009 da Vahan Adjemian e a. avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione, e F-8/08, Renier/Commissione

(causa T-325/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vahan Adjemian (Angera, Italia), Matteo Ambietti (Gallarate, Italia), Elisabetta Avanti (Vedano Olona, Italia), Daniela Baiguera (Cadrezzate, Italia), Douglas James Beare (Azzale, Italia), Valentina Benzi (Varese, Italia), Maria Nicoletta Berta (Buguggiate, Italia), Conrad Bielsky (Ispra, Italia), Maria Bielza Diaz Caneja (Ispra), Roberta Bino (Ispra), Kristin Boettcher (Ranco, Italia), Valeria Boschini (Taino, Italia), Mounir Bouhifd (Arolo di Leggiuno, Italia), Cristina Brovelli (Ispra), Daniela Brovelli (Ranco), Clementine Burnley (Taino), Daniela Buzica (Ispra), Giovanni Calderone (Leggiuno, Italia), Marco Canonico (Refrancore, Italia), Stefano Casalegno (Angera), Javier Castro Jimenez (Ispra), Denise Cecconello (Cocquio Trevisago, Italia), Francesca Cellina (Varese), Francesca Cenci (Travedona Monate, Italia), Laura Ceriotti (Dairago, Italia), Houtai Choumane (Laveno), Graziella Cimino Reale (Guidonia Monticelio, Italia), Marco Clerici (Legnano, Italia), Bruno Combal (Besozzo, Italia), Costanza Giulia Conte (Ispra), Tatiana Conti (Vedano Olona), Domenica Cortellini (Brebbia, Italia), Orna Cosgrove (Varese), Giulio Cotogno (Rovellesca, Italia), Cristina Croera (Taino), Ana Maria Cruz Naranjo (Cardana di Besozzo, Italia), Barbara Cuniberti (Angera), Bianca D'Alimonte (Sesto Calende, Italia), Miranta Dandoulaki (Atene, Grecia), Alexander De Meij (Leggiuno), Wim Decoen (Brebbia), Christiane Deflandre (Travedona Monate), Riccardo Del Torchio (Gemonio, Italia), Elena Demicheli (Sesto Calende), Manuela Di Lorenzo (Sangiano, Italia), Stefano Donadello (Arsago Seprio, Italia), Anna Donato (Taino), Bruno Duarte De Matos E Sousa Pereira (Ispra), Sami Dufva (Biandronno, Italia), Wesley Duke (Gavirate, Italia), Diego Escudero Rodrigo (Taino), Claudio Forti (Malgesso, Italia), Monica Gandini (Buguggiate), Aliki Georgakaki (Alkmaar, Paesi Bassi), Giovanni Giacomelli (Laveno), Alessandra Giallombardo (Gavirate), Nadia Giboni (Brebbia), Maria Giovanna Giordanelli (Vergiate, Italia), Maria Giuseppina Grillo (Sangiano), Manuela Grossi (Ranco), Laurence Guy-Mikkelsen (Angera), Rachel Margaret Harvey-Kelly (Cardana di Besozzo), Paul Hasenohr (Arolo di Leggiuno), Ulla Marjaana Helminen (Laveno), Gea Huykman (Db Anna Paulowna, Paesi Bassi), Elisabeth Marie Cecile Joossens (Biandronno), Lyudmila Kamburska (Ranco), Maria Cristina La Fortezza (Arsago Seprio), Debora Lacchin (Brebbia), Rafal Leszczyna (Varese), Amin Lievens (Taino), Silvia Loffelholz (Gavirate), Davide Lorenzini (Varese), Chiara Macchi (Casalzuigno, Italia), Andrew John Edgar MacLean (Varese), Andrea Magistri (Ispra), Alessia Maineri (Varese), Simone Malfara (Ispra), Adriana Marino (Taino), Patrizia Masoin (Bruxelles, Belgio), Matteo Mazzuccato (Legnano), Stefania Minervino (Cittiglio, Italia), Eduardo Luis Montes Torralbo (Ispra), Davide Moraschi (Siviglia, Spagna), Claudio Moroni (Besozzo), Giovanni Narciso (Ispra), Andrew Darren Nelson (Angera), Elisa Nerboni (Angera), Isabella Claudia Neugebauer (Arolo di Leggiuno), Francesca Nicoli (Laveno), Victor Alexander Nievaart (Am Alkmaar), Magdalena Novackova (Am Alkmaar), Joanna Nowak (Ispra), Victoria Wendy O'Brien (Angera), Davide Orto (Gallarate), Alessio Ossola (Brebbia), Silvia Parnisari (Arona, Italia), Manuela Pavan (San Felice, Italia), Immaculada Pizzaro Moreno (Siviglia, Spagna), Marina Pongillupi (Ranco), Marsia Pozzato (Sesto Calende), Elisa Pozzi (Taino), Giovanna Primavera (Angera), Michele Rinaldin (Sesto Calende), Alice Ripoli (Gavirate), Emanuela Rizzardi (Laveno), Michela Rossi (Taino), Andrew Rowlands (Bodio, Italia), Helen Salak (Cocquio Trevisago), Jaime Sales Saborit (Ispra), Maria Sonia Salina (Vergiate), Anne Marie Sanchez Cordeil (Besozzo), Ferruccio Scaglia (Oleggio, Italia), Niels Schulze (Sesto Calende), Francesca Serra (Cadrezzate), Penka Shegunova (Geel, Belgio), Donatella Soma (Ispra), Monica Squizzato (Inarco, Italia), Alan Steel (Laveno), Robert Oleij Strobl (Ranco), Marcel Suri (Brebbia), Malcolm John Taberner (Monvalle, Italia), Martina Telo, (Vicenza, Italia), Saara Tetri (Cittiglio), Barbara Claire Thomas (Cocquio Trevisago), Donatella Turetta (Ranco), Adamo Uboldi (Cardana di Besozzo), Monica Vaglica (Osmate, Italia), Paulo Valente De Jesus Rosa (Travedona Monat), Corinna Valli, (Leggiuno), Federica Vanetti (Cittiglio), Christophe Vantongelen (Besozzo), Irene Vernacotola (Legnano), Ottaviano Veronese (Segrate, Italia), Patricia Vieira Lisboa (Angera, Italia), Maria Pilar Vizcaino Martinez, (Monvalle), Giulia Zerauschek (Trieste, Italia), Marco Zucchelli (Ternate, Italia), Erika Adorno (Travedona Monate), Valeria Bossi (Comerio, Italia), Barbara Cattaneo (Leggiuno), Claudia Cavicchioli (Caravate, Italia), Fatima Doukkali (Varese), Orla Huryley (Ranco), Romina La Micela (Besozzo), Lucia Martinez Simon (Ranco), Daniela Piga (Roggiano, Italia), Pamela Porcu (Cittiglio), Silvia Sciacca (Varese), Sarah Solda (Brebbia), Cristina Zocchi (Bregano, Italia), Angela Baranzini (Besozzo), Elly Bylemans (Balen, Italia), Sabrina Calderini (Solbiate Arno, Italia), Davide Capuzzo (Vergiate), Ivano Caravaggi (Besozzo), Elisa Dalle Molle (Ranst, Belgio), Wendy De Vos (Groot-Bijgaarden, Belgio), Volkmar Ernst (Weingarten, Germania), Matteo Fama (Sangiano, Italia), Arianna Farfaletti Casali (Varese), Sasa Gligorijevic (Monvalle), Raffaella Magi Galluzzi (Varese), Sophie Mühlberger (Karlsruhe, Germania), Pamela Muscillo (Varese), Jan Paepen (Balen), Marco Paviotti (Bagnaria Arsa, Italia), Slavka Prvakova (Eg Akmaar, Paesi Bassi), Andreas Ratzel (Linkenheim, Germania), Thierry Romero (Strasburgo, Francia), Jose Pablo Solans Vila (Monvalle), Susan Wray (TM Tutjenhoin, Paesi Bassi), Sven Wurzer (Linkenheim), Sylvia Zamana (RZ Castricum, Paesi Bassi), Uwe Zweigner (Leopoldshafen, Germania), Colette Renier (Bruxelles) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la sentenza 4 giugno 2009, cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea, e F-8/08, Renier/Commissione sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea;

Statuendo ex novo, dopo aver accertato l'illegittimità della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei suoi servizi e l'inapplicabilità dell'art. 88 RAA, in quanto limita la durata dei contratti degli agenti contrattuali,

annullare le decisioni della Commissione 23 agosto e 31 ottobre 2007, recanti rigetto dei reclami R/263/07 e R/492/07 avverso le decisioni della Commissione di rinnovare l'assunzione dei ricorrenti, come agenti contrattuali, solamente a tempo determinato;

annullare la decisione 31 ottobre 2007, recante rigetto del reclamo R/390/07, avverso le decisioni della Commissione di concludere un contratto o di rinnovare l'assunzione dei ricorrenti (Adorno e a. - elenco 2 dei ricorrenti), come agenti contrattuali, solamente a tempo determinato;

annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2007, recante rigetto delle richieste dei ricorrenti del 31 maggio e del 20 luglio 2007 di proroga a tempo indeterminato del loro contratto come agenti contrattuali;

annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2007, recante rigetto del reclamo avverso la decisione 5 settembre 2008, con cui sono state respinte le richieste dei ricorrenti del 31 maggio e del 20 luglio 2007 di proroga a tempo indeterminato del loro contratto come agenti contrattuali;

annullare le decisioni della Commissione recanti fissazione delle rispettive condizioni di lavoro dei ricorrenti in quanto il loro impiego o la proroga dello stesso è solo a tempo determinato;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 giugno 2009, emessa nelle cause riunite F-134/07, Adjemian e a./Commissione, e F-8/08, Renier/Commissione, che ha respinto i ricorsi con cui i ricorrenti avevano domandato l'annullamento delle decisioni della Commissione di rinnovare i loro contratti come agenti contrattuali solamente a tempo determinato e non a tempo indeterminato, e delle decisioni di rigetto dei relativi reclami.

A sostegno della propria impugnazione, i ricorrenti deducono una serie di motivi relativi:

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha concluso che la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 1, non poteva essere posta a fondamento di un'eccezione di illegittimità nei confronti di una disposizione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA");

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha deciso che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che mirerebbe a definire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di rapporti di lavoro o di contratti a tempo determinato consecutivi, non può essere posto a fondamento di eccezioni di illegittimità nei confronti dell'art. 88 del RAA e della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione, e in quanto ha deciso che l'art. 88 del RAA era sufficientemente motivato in diritto;

a errori di diritto e di fatto commessi dal TFP, nel valutare la situazione dei ricorrenti in relazione all'obbligo della Commissione di rispettare le prescrizioni minime, applicabili a livello comunitario, derivanti dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 10 CE;

alla circostanza che il TFP, dopo aver precisato la portata del dovere di lealtà e dei principi di leale cooperazione e di coerenza che la Commissione è tenuta a rispettare, non avrebbe tratto le conseguenze della loro violazione nel caso di specie;

a un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto ha dichiarato che le decisioni impugnate erano sufficientemente motivate in diritto, benché esse, ad avviso dei ricorrenti, contengano solo una motivazione formale e non forniscano elementi che consentano ai ricorrenti di valutarne la fondatezza e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

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1 - GU L 175, pag. 43