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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 gennaio 2005

(causa T-14/05)

Lingua processuale: l'italiano

Il 12 gennaio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     dichiarare nullo e non avvenuto il Regolamento impugnato

-    condannare la Commissione al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro il Regolamento n. 1809/2004 della Commissione del 18 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio (pubblicato in GUCE L 318 del 19.10.2004). Il suddetto regolamento aggiunge all'art. 36, par. 1, del Regolamento n. 2848/98, un comma che prevede un prezzo di riscatto delle quote di tabacco inerenti al raccolto 2004, stabilito in un importo pari al 40% del premio e stabilisce che tale importo sia versato entro il 31 maggio 2005.

Il Governo italiano ritiene che il Regolamento impugnato sia viziato per violazione del regolamento (CEE) n. 2075/921 del Consiglio (ed in particolare dell'art. 14 bis), violazione delle forme sostanziali e sviamento di potere.

In particolare la fissazione, per le quote riscattate a titolo di raccolto 2004, di un prezzo di riscatto, per di più particolarmente elevato, identico ed indifferenziato per tutti i produttori e per tutte le qualità varie tali di tabacco e pagabile praticamente subito in unica soluzione, è ritenuta in contrasto con il citato art. 14 bis del Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, come modificato, in particolare, dal Regolamento n. 1636/98.

Il Governo italiano ritiene anche che la fissazione della contestata determinazione del prezzo di riscatto non possa considerarsi giustificata e tanto meno legittimata dalle ragioni evidenziate nel terzo considerando del Regolamento n. 1809/2004, a mente del quale: "Per il raccolto 2004 occorre stabilire il prezzo di riscatto in funzione del livello minimo dell'aiuto che l'agricoltore potrà ricevere nell'ambito del regime di pagamento diretto istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003... Inoltre, in vista dell'attuazione del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre al minimo il pagamento del prezzo di riscatto". Si ritiene a questo riguardo che le disposizioni del regolamento n. 2075/92 non sono state abrogate per l'anno in considerazione (né per il 2005) e che, pertanto, la Commissione non sarebbe autorizzata a fondare la determinazione del prezzo di riscatto su una base giuridica del tutto diversa da quella alla quale avrebbe dovuto attenersi nel compiere l'operazione e per scopi totalmente diversi e contrastanti con quelli che, in base al Regolamento n. 2075/92 del Consiglio, ne avrebbero dovuto giustificare l'adozione.

Il Governo italiano rileva, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto impugnato sia in relazione alla fissazione di un prezzo di riscatto indifferenziato per tutti i produttori ed a prescindere dalle singole varietà di tabacco prodotto, sia in relazione alla quantificazione del prezzo nella misura di un importo pari al 40% del premio, nonché il contrasto tra il dispositivo dell'art. 1 del Regolamento impugnato, le giustificazioni contenute nel terzo considerando e le motivazioni esplicitate nel secondo considerando.

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1 - Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 215, del 30.07.1992, p. 70)