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Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - Wieland-Werke e a. / Commissione

(Causa T-11/05) 1

("Concorrenza - Intese - Settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE - Violazione continuata e multiforme - Principio di legalità delle pene - Principio ne bis in idem - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Dimensioni del mercato interessato - Durata della violazione - Circostanze attenuanti")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania); Buntmetall Amstetten GmbH (Amstetten, Austria), e Austria Buntmetall AG (Enzesfeld, Austria) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e U. Soltész)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre ed É. Gippini Fournier, agenti, assistiti dall'avv. G. Eickstädt)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Huber e G. Kimberley, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 - Tubi in rame per la canalizzazione di impianti), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione intesa all'aumento di tale importo.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione europea è respinta.

La Wieland-Werke AG, la Buntmetall Amstetten GmbH e la Austria Buntmetall AG sopporteranno le proprie spese ed il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 93 del 16.4.2005.