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Impugnazione proposta il 25 marzo 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 gennaio 2013, causa F-27/11, BO/Commissione

(causa T-174/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Controinteressato nel procedimento: BO (Amman, Giordania)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 gennaio 2013 nella causa F-27/11, BO/Commissione;

respingere il ricorso presentato da BO nella causa F-27/11, condannandolo alle spese di tale grado di giudizio;

statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce un motivo unico attinente alla violazione dell’articolo 19 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea e del punto 2.5 del capitolo 12, intitolato «Spese di trasporto», del titolo II della decisione della Commissione, del 2 luglio 2007, recante disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe disconosciuto il carattere restrittivo dell’esclusione del rimborso delle spese di trasporto sancita da tale seconda disposizione.