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Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 – Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissione

(Causa T-623/13) 1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza – Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell’Unione – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Mancanza di un obbligo per l’istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l’indagine in questione è definitivamente conclusa – Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi – Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e A. Lippstreu, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 settembre 2013 con la quale è negato alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza), riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest’ultima.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Unión de Almacenistas de Hierros de España sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 24 del 25.1.2014.