Language of document : ECLI:EU:T:2008:448

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 ottobre 2008 (*)

«Incompetenza manifesta»

Nella causa T-397/08,

Nicola Ferrazzano, residente in Genova, rappresentato dagli avv.ti P. Campagna e M. Lamberti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, per aver classificato come medicinali taluni preparati alimentari e vitaminici e, d’altro lato, ad ottenere il risarcimento dell’asserito danno subito per effetto di detto inadempimento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, D. Šváby e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2008, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Egli conclude che il Tribunale voglia:

–        condannare la Repubblica italiana per violazione degli artt. 28 CE e 30 CE;

–        condannare la Repubblica italiana a risarcire il danno subito per effetto di tale violazione;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese;

–        concedergli il gratuito patrocinio.

 In diritto 

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        La domanda del ricorrente mira a far sì che il Tribunale si pronunci sull’asserito inadempimento da parte della Repubblica italiana degli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE.

6        Le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all’art. 225 CE e all’art. 140 A EA, come precisate dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 1 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia.

7        Nella fattispecie si deve constatare che il Tribunale non è competente a pronunciarsi su ricorsi proposti dai singoli miranti a far constatare l’inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi per esso derivanti dal diritto comunitario o ad ottenere il risarcimento del danno risultante da detto inadempimento.

8        Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere respinto per incompetenza manifesta, senza che sia necessario notificarlo alla parte convenuta.

9        Ai sensi dell’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. Dovendosi respingere il presente ricorso per manifesta incompetenza, la domanda di gratuito patrocinio va rifiutata.

 Sulle spese

10      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

3)      La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

Lussemburgo, 16 ottobre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       N.J. Forwood


* Lingua processuale: l'italiano.