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Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 - RTI and Elettronica Industriale / Commissione

(Causa T-506/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) e Elettronica Industriale SpA (Lissonne, Italia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e S. Bariatti)

Convenuta: Commissione europea

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010) 4976 def., recante modifica degli impegni indicati nella decisione 2 aprile 2003, C(2003) 1082 def., con cui è stata dichiarata la compatibilità con il mercato comune e con l'accordo sull'SEE dell'operazione con cui la News Corporation Limited ("Newscorp") ha acquisito il controllo al 100% delle imprese Telepiù Spa e Stream Spa, subordinatamente al pieno rispetto, da parte della Newscorp, degli impegni indicati (caso No COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù) 1.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

In primo luogo, esse sostengono che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha dichiarato che, successivamente all'emanazione della decisione 2 aprile 2003 (la "Decisione di Clearance"), sarebbero mutate le condizioni esistenti sul mercato italiano della televisione a pagamento in misura tale da legittimare la revisione degli impegni di cui alla decisione di Clearence, con conseguente violazione degli orientamenti sui rimedi esperibili nonché dell'art. 8, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni 2. A parere delle ricorrenti, risulterebbe provato che le condizioni di mercato sulla base delle quali sono accettati gli impegni nel 2003, non hanno subito cambiamenti né significativi, né permanenti. In particolare, Sky Italia, controllata italiana di Newscorp, continuerebbe a godere di una posizione di assoluto dominio sul mercato italiano della televisione a pagamento.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto, in un manifesto errore di valutazione nonché della violazione del principio di proporzionalità, accogliendo la richiesta di revisione degli impegni presentata dalla Sky Italia ed accettando i nuovi impegni proposti dalla Newscorp, sull'assunto che l'impossibilità per la Sky Italia di partecipare alla futura procedura di selezione ai fini della capacità di televisione digitale terrestre, che sarà realizzata nel corso dei prossimi mesi in Italia, impedirebbe alla Sky Italia di operare nel settore della televisione free-to-air. In realtà, la Sky Italia è già attiva in Italia nel settore della televisione free-to-air e ha accesso alla capacità di trasmissione digitale terrestre anche senza partecipare alla procedura di selezione.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione nonché in un errore di diritto per aver emanato la decisione controversa accogliendo la richiesta di revisione degli impegni presentata dalla Sky Italia nonostante il fatto che, come risulterebbe da inchieste di mercato effettuate durante il procedimento amministrativo, la maggioranza delle parti interessate - ivi inclusa il garante per la concorrenza italiano ed il garante per le comunicazioni italiano - avessero espresso serie riserve con riguardo all'impatto della revisione proposta sul mercato italiano della TV a pagamento.

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1 - GU 2004, L 110, pag. 73.

2 - Regolamento del Consiglio (CE) 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), (GU 2004, L 24, pag. 1).