Language of document : ECLI:EU:T:2014:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 gennaio 2014 (*)

«Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti – Elusione – Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 597/2009 – Prodotto simile leggermente modificato – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T‑385/11,

BP Products North America Inc., con sede in Naperville, Illinois (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da C. Farrar, solicitor, H.‑J. Prieß, B. Sachs e M. Schütte, avvocati, successivamente da C. Farrar, H.‑J. Prieß, M. Schütte e K. Arend, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito da B. O’ Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da M. França e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

e da:

European Biodiesel Board (EBB), rappresentato da O. Prost e M.‑S. Dibling, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda diretta al parziale annullamento, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 12), nella parte in cui tali regolamenti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, facente funzione di presidente, F. Dehousse e M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La presente controversia verte su due procedimenti per elusione ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base») (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base»).

2        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento antidumping di base, «[l]’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse». Conformemente a tale disposizione, «si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’[Unione europea] o tra società del paese oggetto delle misure e l’[Unione] che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 [del regolamento antidumping di base], che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». L’articolo 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base è formulato in termini analoghi, ad eccezione del requisito della prova dell’esistenza di un dumping, a cui si sostituisce la prova che «il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione».

3        L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base e l’articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base precisano che le pratiche, i processi o le lavorazioni che rilevano ai fini dell’elusione comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali.

4        Occorre altresì ricordare che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e l’articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base precisano che, ai fini dell’applicazione dei suddetti regolamenti, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

 Fatti

 Procedimenti iniziali

5        Il 29 aprile 2008 l’European Biodiesel Board (EBB), per conto di una parte significativa dei produttori di biodiesel dell’Unione europea, ha presentato due denunce alla Commissione europea con cui chiedeva a quest’ultima di avviare un procedimento antidumping e un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di biodiesel provenienti dagli Stati Uniti, sulla base, rispettivamente, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (GU 2005, L 340, pag. 17) (divenuto articolo 5 del regolamento antidumping di base), e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1) (divenuto articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base).

6        Il biodiesel rappresenta una soluzione alternativa al gasolio minerale. Esso è venduto puro o miscelato con gasolio minerale. Per l’identificazione precisa dei vari tipi di miscele di biodiesel esiste un sistema riconosciuto a livello internazionale basato sul «fattore B», che indica il tenore esatto di biodiesel in qualsiasi miscela dello stesso. Ad esempio, una miscela contenente una percentuale x di biodiesel sarà contrassegnata dalla lettera «B», seguita dal tenore di biodiesel espresso in percentuale, mentre al biodiesel puro è assegnata la sigla B100.

7        L’EBB denunciava sovvenzioni massicce negli Stati Uniti per la produzione di biodiesel e, in particolare, l’esistenza di un regime federale di credito di imposta (blender’s credit) di 1 dollaro statunitense (USD) al gallone di biodiesel puro presente in una miscela di biodiesel destinata a essere utilizzata come carburante. Secondo l’EBB, dette sovvenzioni avevano determinato l’aumento massiccio e artificioso di importazioni di biodiesel proveniente dagli Stati Uniti nell’Unione. L’EBB affermava che, per ottenere il maggior numero possibile di sovvenzioni, solitamente i produttori nordamericani aggiungevano una dose minima di gasolio minerale, nella fattispecie lo 0,1%, o anche una dose più bassa, in una miscela contenente il 99,9% di biodiesel puro (in prosieguo: le «miscele B99,9»). Infatti, le importazioni provenienti dagli Stati Uniti oggetto delle denunce dell’EBB riguardavano principalmente le miscele B99,9.

8        Secondo l’EBB, tali importazioni erano oggetto di dumping e arrecavano un pregiudizio ai produttori di biodiesel dell’Unione, in quanto le miscele B99,9 nordamericane entravano direttamente in concorrenza con il biodiesel prodotto nell’Unione. Dagli atti del fascicolo risulta che l’industria europea del settore produceva principalmente biodiesel puro (B100).

9        L’EBB precisava nelle sue denunce che il prodotto finale, nella fattispecie carburante, destinato ai consumatori statunitensi consisteva, nella maggior parte dei casi, in miscele B20. La normativa applicabile nell’Unione consentiva invece la vendita ai consumatori delle sole miscele B5 e B7.

10      Con avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 giugno 2008, la Commissione ha aperto nei confronti delle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti, da un lato, un procedimento antidumping (GU C 147, pag. 5) e, dall’altro, un procedimento antisovvenzioni (GU C 147, pag. 10) (in prosieguo, congiuntamente: l’«inchiesta iniziale»).

11      Il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale «[era] costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come “biodiesel”), in forma pura o in miscela, utilizzato principalmente ma non esclusivamente come carburante rinnovabile negli Stati Uniti (…), in genere dichiarato nei codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 e ex 1518 00 99». L’inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta iniziale»).

12      L’11 marzo 2009 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 193/2009 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 67, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento antidumping provvisorio»), nonché il regolamento (CE) n. 194/2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 67, pag. 50; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni provvisorio»). Tali due regolamenti, congiuntamente, saranno denominati in prosieguo «regolamenti provvisori» e i dazi istituiti dagli stessi «dazi provvisori».

13      Nei regolamenti provvisori, riferendosi ai prodotti esaminati, la Commissione ha affermato che «[era] opportuno chiarire la definizione del prodotto in esame, che figura [negli avvisi] di apertura (…), in modo da individuare i prodotti destinati ad essere oggetto dell’inchiesta» (considerando 23 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 25 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

14      La Commissione ha effettuato tale precisazione dopo avere affermato che le miscele con un tenore di biodiesel uguale o inferiore al 20% (in prosieguo: le «miscele ≤ B20»), principalmente miscele B20, nonché miscele B6, B5 e B2, erano destinate al consumo diretto sul mercato degli Stati Uniti. Infatti, la Commissione ha rilevato che, negli Stati Uniti, tutti i motori diesel potevano funzionare con miscele ≤ B20 senza perdere la garanzia del costruttore automobilistico (considerando 24 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 26 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

15      Pertanto, «per distinguere chiaramente i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense», la Commissione ha ritenuto opportuno definire il prodotto interessato dall’inchiesta iniziale come biodiesel in forma pura o in miscela contenente, in peso, più del 20% di biodiesel (in prosieguo: le «miscele >B20») (considerando 26 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 28 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

16      Dopo aver definito il prodotto in esame, la Commissione ha altresì precisato nei regolamenti provvisori che «[era] risultato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta poss[edevano] caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e[d erano] impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione», e che «[l]e possibili varianti del prodotto in esame non ne modifica[va]no la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne [avevano] le varie parti» (considerando 27 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 29 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

17      Per quanto riguarda la definizione di prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha affermato che «[i] prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presenta[va]no caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato [dell’Unione]» e che, «[a]nalogamente, i prodotti fabbricati dai produttori [europei] e venduti sul mercato [dell’Unione] presenta[va]no caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nell[‘Unione]» (considerando 29 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 31 del regolamento antisovvenzioni provvisorio). La Commissione ha altresì affermato che resta l’intercambiabilità tra i vari tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nell’Unione e quelli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori europei di biodiesel (considerando 31 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 33 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

18      Per l’adozione dei regolamenti provvisori, la Commissione ha fatto ricorso al metodo del campionamento previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. In tal senso, nel fissare le aliquote applicabili ai dazi provvisori, la Commissione ha tracciato una distinzione fra tre categorie di imprese.

19      Nella prima categoria rientravano le imprese inserite nel campione e che avevano collaborato. Per ciascuna di tali imprese, menzionate all’articolo 1 di ciascun regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un calcolo individuale del margine di dumping, dell’importo della sovvenzione nonché del pregiudizio, fissando aliquote individuali (considerando 55 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 158 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

20      La seconda categoria comprendeva le imprese che avevano collaborato, ma che non erano state inserite nel campione. Tali imprese sono state iscritte in un elenco riportato in allegato ai regolamenti provvisori. I margini di dumping, di sovvenzione e di pregiudizio riguardanti dette imprese corrispondevano alla media ponderata dei margini stabiliti per le imprese comprese nel campione (considerando 56 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 159 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

21      Infine, la terza categoria riguardava tutte le altre imprese a cui sono state imposte aliquote residue. Per fissare i margini di dumping e i livelli di sovvenzione e di pregiudizio riguardanti tali società, la Commissione ha anzitutto determinato il livello complessivo di collaborazione degli operatori durante l’inchiesta iniziale. A tal fine, essa ha confrontato il totale delle quantità del prodotto in questione esportate dagli operatori che avevano collaborato con il totale delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dagli Stati Uniti, quale risultava dalle statistiche relative alle esportazioni. Il livello di collaborazione complessivo è stato fissato all’81%, valore questo che è stato considerato elevato. Su tale base, la Commissione ha considerato adeguato fissare il margine di dumping e i livelli di sovvenzione e di pregiudizio per tali imprese al livello dei margini più elevati accertato per i produttori-esportatori inseriti nel campione (considerando 57 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 160 del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

22      Conformemente alla regola del dazio inferiore, le aliquote applicabili ai dazi provvisori sono state fissate, per ciascuna di tali tre categorie di imprese, al livello del margine più basso tra quello di dumping/sovvenzione e quello di pregiudizio (considerando 166 del regolamento antidumping provvisorio e considerando 271 del regolamento antisovvenzioni provvisorio). I dazi antidumping e compensativi provvisori sono stati cumulati soltanto nella misura in cui ciò era necessario a eliminare il pregiudizio (considerando 167 del regolamento antidumping provvisorio).

23      I dazi provvisori istituiti sulle miscele >B20 sono stati sostanzialmente imposti in misura proporzionale al tenore totale di biodiesel delle suddette miscele (considerando 169 e articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento antidumping provvisorio nonché considerando 273 e articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento antisovvenzioni provvisorio).

24      Il 7 luglio 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 598/2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni iniziale»), nonché il regolamento (CE) n. 599/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento antidumping iniziale»). Detti due regolamenti saranno denominati in prosieguo «regolamenti iniziali» e i dazi definitivi istituiti da questi ultimi «dazi iniziali».

25      La definizione del prodotto in esame e quella del prodotto simile rispetto al prodotto in esame, quali elaborate dalla Commissione nei regolamenti provvisori, sono state mantenute nei regolamenti iniziali. Il Consiglio ha sottolineato, a tal riguardo, che «dall’inchiesta [era] emerso che l[e miscele] B20 e potenzialmente le miscele con un più basso tenore di biodiesel erano vendute direttamente ai consumatori statunitensi» e che «il mercato della miscelazione e il mercato dei prodotti di consumo sono mercati distinti con clienti diversi: esiste un mercato in cui il biodiesel e le sue miscele [erano] destinati a un’ulteriore miscelazione ad opera degli operatori commerciali e degli operatori che effettuano la miscelazione e un mercato in cui le miscele [erano] destinate alla rete di distribuzione e quindi ai consumatori». Secondo il Consiglio, «[q]uanto al prodotto in esame, fissare la soglia al di sopra della miscela B20 [aveva] consentito di operare una distinzione netta, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti» (considerando 33 del regolamento antidumping iniziale e considerando 34 del regolamento antisovvenzioni iniziale).

26      Le aliquote dei dazi iniziali sono state fissate in funzione delle tre categorie di imprese menzionate supra ai punti da 19 a 21. Come risulta dai considerando da 8 a 12 dei regolamenti iniziali, il Consiglio ha aggiunto nella seconda categoria di imprese taluni operatori che non erano noti al momento dell’apertura dell’inchiesta iniziale e che si erano manifestati dopo l’adozione dei regolamenti provvisori. I dazi antidumping iniziali variavano da 0 a 198 EUR la tonnellata di biodiesel e i dazi compensativi iniziali variavano da 211,2 a 237 EUR la tonnellata di biodiesel. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti iniziali, i dazi istituiti sulle miscele >B20 sono stati imposti proporzionalmente al loro tenore di biodiesel.

27      I regolamenti iniziali sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 10 luglio 2009.

 Procedimenti per elusione

28      Il 30 giugno 2010 l’EBB ha depositato una denuncia dinanzi alla Commissione con cui chiedeva l’apertura di due procedimenti per elusione sulla base, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

29      La denuncia dell’EBB aveva ad oggetto due tipi di elusione dei dazi iniziali, ossia, da un lato, il trasbordo del prodotto in esame attraverso il Canada e Singapore e, dall’altro, importazioni di biodiesel provenienti dagli Stati Uniti sotto forma di miscele ≤ B20.

30      L’11 agosto 2010, sulla base della denuncia dell’EBB, la Commissione ha avviato due procedimenti per elusione mediante l’adozione, da un lato, del regolamento (UE) n. 720/2010, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 211, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 721/2010, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 211, pag. 6). I due procedimenti avviati mediante detti regolamenti, considerati congiuntamente, saranno denominati in prosieguo «procedimenti per elusione».

31      In forza dell’articolo 2 del regolamento n. 720/2010 e del regolamento n. 721/2010, le autorità doganali degli Stati membri sono state invitate a registrare le importazioni nell’Unione oggetto dei procedimenti per elusione a partire dall’entrata in vigore di detti regolamenti, avvenuta il 13 agosto 2010.

32      L’inchiesta relativa ai procedimenti per elusione ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 30 giugno 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta antielusione»).

33      La ricorrente, BP Products North America Inc., che durante il periodo dell’inchiesta antielusione ha esportato verso l’Unione miscele con un tenore di biodiesel inferiore al 15% (in prosieguo: le «miscele <B15») provenienti dagli Stati Uniti, in particolare miscele il cui tenore era compreso tra i valori B10,1 e B14,8, ha collaborato con la Commissione fornendole informazioni sulle proprie attività. In particolare, la ricorrente ha risposto ai questionari degli esportatori il 21 settembre 2010. Il suo importatore collegato, BP France SA, insieme ad altre società importatrici del gruppo BP, ha risposto al questionario degli importatori il 22 dicembre 2010. Ispezioni sono state effettuate nei locali della ricorrente il 7 e l’8 dicembre 2010, nonché nel Regno Unito il 1° febbraio 2011. Il 28 marzo 2011 i legali della ricorrente hanno inviato un memorandum alla Commissione riguardante i documenti informativi inviati da quest’ultima il 16 marzo 2011.

34      Il 5 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni impugnato»). Lo stesso giorno il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento antidumping impugnato»). Tali due regolamenti, considerati congiuntamente, saranno denominati in prosieguo «regolamenti impugnati».

35      Per quanto riguarda le importazioni di miscele ≤ B20 provenienti dagli Stati Uniti, il Consiglio ha anzitutto rilevato, nei regolamenti impugnati, che cinque produttori nordamericani di biodiesel, ivi inclusa la ricorrente, avevano collaborato nell’ambito dei procedimenti per elusione e che, tra tali cinque società, soltanto la ricorrente aveva esportato verso l’Unione miscele ≤ B20 provenienti dagli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta antielusione (considerando 52 e 54 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 57 e 59 del regolamento antidumping impugnato). Il Consiglio ha osservato che la ricorrente non aveva collaborato nell’ambito dell’inchiesta iniziale, avendo avviato le proprie attività relative al biodiesel soltanto all’inizio del 2009 e avendo iniziato ad esportare tale prodotto verso l’Unione soltanto nel dicembre 2009, ossia dopo l’istituzione dei dazi iniziali (considerando 62 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 67 del regolamento antidumping impugnato).

36      Il Consiglio ha affermato che, nell’Unione, la ricorrente aveva venduto miscele con un tenore di biodiesel inferiore o uguale al 15% nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi e che, in tutti i casi, tale prodotto era stato ulteriormente miscelato al fine di rispettare la legislazione pertinente in vigore in determinati Stati membri (considerando 63 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 68 del regolamento antidumping impugnato). Il Consiglio ha altresì precisato che la ricorrente aveva affermato che le miscele <B15 non costituivano un prodotto simile al prodotto in esame (considerando 64 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 69 del regolamento antidumping impugnato).

37      A tal riguardo, il Consiglio ha osservato che «[l]’obiettivo dell’inchiesta di elusione [consisteva] nello stabilire se il biodiesel [≤ B20] [avesse] eluso le misure in vigore». Secondo il Consiglio, «[poteva] accadere che le miscele inferiori [fossero] collegate a costi di spedizione inferiori». Tuttavia, il Consiglio ha osservato che «una miscela [≤ B20] [era] effettivamente solo una diversa composizione della miscela, rispetto al processo di produzione del biodiesel in una miscela [>]B20». Il Consiglio ha aggiunto che «[s]i tratta di un semplice processo volto a modificare la composizione della miscela»; infatti, «[l]a produzione del B20 e di miscele inferiori è invece considerata unicamente una lieve modifica del prodotto in esame, dato che l’unica differenza consiste nella quantità di biodiesel presente nella miscela». Il Consiglio ha altresì osservato che «il prodotto in esame come pure le miscele [≤ ]B20 [erano] in fin dei conti destinati agli stessi usi nell’Unione» e che «[i]noltre il biodiesel in miscele [≤ ]B20 nonché il biodiesel in miscele [>]B20 [avevano] le stesse caratteristiche essenziali» (considerando 65 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 70 del regolamento antidumping impugnato).

38      Il Consiglio ha poi constatato che erano soddisfatte le altre condizioni per dimostrare l’esistenza di un’elusione previste dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

39      In primo luogo, il Consiglio ha constatato una modifica della configurazione degli scambi tra l’Unione e gli Stati Uniti. A tal riguardo esso ha osservato che, sebbene durante l’inchiesta iniziale nell’Unione vi fosse l’obbligo di miscelare il B5, le esportazioni di miscele ≤ B20 dagli Stati Uniti verso l’Unione sono iniziate solo dopo l’istituzione dei dazi iniziali. Il Consiglio ha precisato che durante l’inchiesta iniziale veniva esportato verso l’Unione prevalentemente il biodiesel B99,9, secondo i dati ottenuti dai produttori-esportatori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nel campione (considerando 67 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 72 del regolamento antidumping impugnato). Sulla base dei dati forniti dall’Eurostat sulle importazioni nell’Unione di biodiesel contenente almeno il 96,5% di biodiesel, durante il periodo dell’inchiesta antielusione, il Consiglio ha constatato che le esportazioni di miscele B99,9 originarie degli Stati Uniti erano praticamente cessate (considerando 18, 19 e 66 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 18, 19 e 71 del regolamento antidumping impugnato). Il Consiglio ha parallelamente constatato che gli Stati Uniti avevano dichiarato nello stesso periodo l’esportazione verso l’Unione di 358 291 tonnellate di miscele contenenti non oltre il 96,5% di biodiesel (in prosieguo: le «miscele ≤ B96,5») e che la ricorrente aveva effettuato una «notevole parte» di dette esportazioni sotto forma di miscele ≤ B20 (considerando 20, 21, 54, 60 e 61 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 20, 21, 59, 65 e 66 del regolamento antidumping impugnato).

40      In secondo luogo, il Consiglio ha considerato che per le importazioni di miscele ≤ B20 non vi fossero motivazioni sufficienti o giustificazioni economiche se non l’elusione dei dazi iniziali (considerando 71 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 76 del regolamento antidumping impugnato).

41      In terzo luogo, il Consiglio ha affermato che, tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta iniziale, le importazioni dagli Stati Uniti di miscele ≤ B20 erano state effettuate sottocosto ed erano caratterizzate da sottoquotazione. Il Consiglio ha constatato che dette importazioni erano iniziate dopo l’istituzione dei dazi iniziali e che le quantità coinvolte non erano irrisorie. Si è potuto quindi concludere che l’efficacia dei dazi iniziali veniva compromessa in termini di quantità e di prezzo (considerando 72 e 73 del regolamento antisovvenzioni impugnato e considerando 77 e 78 del regolamento antidumping impugnato).

42      In quarto luogo, il Consiglio ha constatato, al considerando 74 del regolamento antisovvenzioni impugnato, che il principale sistema di sovvenzione individuato dall’inchiesta iniziale era stato riattivato retroattivamente nel dicembre 2010. Il Consiglio ha altresì affermato, al considerando 79 del regolamento antidumping impugnato, che era stato esaminato «se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale» e che era stato constatato che «[i]l confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione [delle miscele ≤ B20] [aveva] dimostrato l’esistenza del dumping».

43      Infine, il Consiglio ha respinto, al considerando 77 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 82 del regolamento antidumping impugnato, le richieste di esenzione presentate dalla ricorrente sulla base, rispettivamente, dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

44      In tale contesto, all’articolo 2, paragrafo 1, di ciascuno dei regolamenti impugnati, il Consiglio ha esteso i dazi iniziali alle importazioni di miscele ≤ B20 originarie degli Stati Uniti (in prosieguo: i «dazi estesi»).

45      I dazi estesi sono stati definiti all’articolo 1, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti iniziali (v. supra al punto 26) e fissati per le tre categorie di imprese menzionate ai precedenti punti da 19 a 21.

46      Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti impugnati, la riscossione dei dazi estesi è avvenuta con effetto retroattivo, a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di miscele ≤ B20, divenuta obbligatoria il 13 agosto 2010 (v. supra al punto 31).

47      Dagli atti del fascicolo risulta che alla ricorrente sono state imposte le aliquote applicabili alla terza categoria di imprese (v. supra al punto 21) con effetto retroattivo, a decorrere dalla data di registrazione di talune importazioni effettuate prima dell’adozione dei regolamenti impugnati.

48      Con lettera del 6 maggio 2011 la Commissione ha risposto al memorandum della ricorrente del 28 marzo 2011 menzionato supra al punto 33.

49      Con lettera del 20 giugno 2011 la ricorrente ha espresso alla Commissione il suo disaccordo con l’esito dei procedimenti per elusione. Essa ha altresì affermato che intendeva presentare ricorso dinanzi al Tribunale contro i regolamenti impugnati e ha proposto una riunione con la Commissione per discutere della possibilità di concederle un trattamento individuale in quanto nuovo esportatore, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base oppure un’esenzione parziale dai dazi estesi, ritenuti eccessivi. Detta riunione si è svolta il 15 luglio 2011. La Commissione non ha accolto le domande della ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

50      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

51      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 3 ottobre e l’11 novembre 2011, la Commissione e l’EBB hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

52      Con ordinanza del 22 novembre 2011 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Commissione.

53      Con lettera del 24 novembre 2011, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha posto taluni quesiti per iscritto alla ricorrente, al Consiglio e alla Commissione invitandoli a rispondere, rispettivamente, nella replica, nella controreplica e nella memoria d’intervento. Il Tribunale ha inoltre invitato il Consiglio a depositare taluni documenti. Le parti hanno depositato tali memorie e hanno dato seguito a tali misure di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti.

54      Con ordinanza del 9 febbraio 2012 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda d’intervento dell’EBB.

55      Con lettera del 13 febbraio 2012, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto taluni quesiti per iscritto all’EBB invitandolo a rispondere nella sua memoria d’intervento. L’EBB ha depositato tale memoria e ha risposto ai quesiti entro il termine impartito.

56      Il Consiglio e la ricorrente, rispettivamente, il 26 marzo e il 5 giugno 2012, hanno chiesto che taluni elementi riservati contenuti nella controreplica e nelle osservazioni della ricorrente relativamente alla memoria di intervento dell’EBB, nonché in taluni allegati a tali atti, fossero esclusi dalla comunicazione all’EBB. Ai fini di tale comunicazione, essi hanno prodotto una versione non riservata di detti atti processuali. La comunicazione all’EBB degli stessi atti processuali si è limitata a tale versione non riservata. L’EBB non ha sollevato obiezioni in proposito.

57      A causa dell’impedimento di due membri della sezione a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

58      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti a tutte le parti. Il Tribunale ha inoltre invitato l’EBB a depositare taluni documenti. Le parti hanno risposto ai quesiti e hanno depositato detti documenti entro il termine impartito.

59      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 14 maggio 2013.

60      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 2 di ciascuno dei regolamenti impugnati, nella parte in cui tali disposizioni riguardano la ricorrente;

–        condannare il Consiglio alle spese.

61      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

62      In udienza il Consiglio ha chiesto inoltre che il ricorso fosse dichiarato irricevibile.

63      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

64      L’EBB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla ricevibilità

65      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura, il Consiglio ha contestato in udienza la ricevibilità del ricorso affermando che i regolamenti impugnati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non riguardavano la ricorrente individualmente.

66      A tal riguardo il Consiglio ha sottolineato che la ricorrente non era un produttore di biodiesel, bensì un operatore commerciale assimilabile a un importatore. Il Consiglio ha osservato in proposito che la ricorrente non aveva mai affermato nel corso dei procedimenti per elusione, né dinanzi al Tribunale, che essa produceva biodiesel. Al contrario, al punto 46 della replica, la ricorrente avrebbe ammesso che né essa né le sue controllate avevano impianti di biodiesel. Orbene, conformemente alla sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio (T‑162/09, non pubblicata nella Raccolta), gli importatori o operatori commerciali, come la ricorrente, si troverebbero in una situazione diversa da quella dei produttori e non può normalmente ritenersi che un regolamento che impone dazi antidumping o dazi compensativi li riguardi individualmente, neanche in caso di partecipazione al procedimento sfociato nell’adozione di detto regolamento.

67      Rispondendo a un quesito posto oralmente dal Tribunale, il Consiglio ha precisato che non aveva contestato la ricevibilità del ricorso durante la fase scritta del procedimento, poiché in tale stadio del procedimento la sentenza Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio, citata supra al punto 66, non era stata ancora pronunciata. Il Consiglio ha tuttavia osservato che la legittimazione ad agire di una parte dinanzi al Tribunale rappresentava una questione di ordine pubblico che il Tribunale doveva sollevare d’ufficio.

68      In udienza la ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere le riserve del Consiglio riguardo alla ricevibilità del ricorso. La ricorrente ha affermato di non essere stata importatore, bensì esportatore dei prodotti in questione, circostanza che lo stesso Consiglio avrebbe riconosciuto al considerando 66 del regolamento antidumping impugnato. Inoltre, la ricorrente ha precisato che essa non produceva biodiesel puro (B100) né miscele B99,9, ma che, in quanto raffinatore, acquistava tali prodotti per poi diluirli con del gasolio minerale al fine di produrre le miscele a più bassa concentrazione che la stessa esportava. La ricorrente sarebbe pertanto, in parte, produttore e, in parte, esportatore di miscele di biodiesel. La ricorrente ha inoltre affermato che aveva partecipato ai procedimenti per elusione ed era espressamente menzionata nei regolamenti impugnati. Infine, la stessa ha osservato che il Consiglio aveva contestato la ricevibilità del ricorso in uno stadio tardivo del procedimento.

69      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

70      Si deve ricordare che il criterio sancito dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica avverso un atto di cui non è destinataria alla condizione che tale atto la riguardi direttamente e individualmente, costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che i giudici dell’Unione possono esaminare in qualsiasi momento, anche d’ufficio (ordinanza della Corte del 5 luglio 2001, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, C‑341/00 P, Racc. pag. I‑5263, punto 32, e sentenza della Corte del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 18).

71      Risulta dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base che i regolamenti di estensione di dazi in caso di elusione hanno l’unica conseguenza di ampliare l’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali. Un regolamento che estende un dazio antidumping o compensativo comporta quindi, per le imprese assoggettate al dazio così esteso, gli stessi effetti giuridici che un regolamento istitutivo di un dazio definitivo comporta per le imprese a questo soggette (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 26 settembre 2000, Büchel/Consiglio e Commissione, T‑74/97 e T‑75/97, Racc. pag. II‑3067, punto 52).

72      Nella fattispecie, il Consiglio non contesta che i regolamenti impugnati riguardino la ricorrente direttamente. Infatti, le autorità doganali degli Stati membri sono obbligate a riscuotere i dazi estesi dai regolamenti impugnati alle importazioni di miscele ≤ B20 originarie degli Stati Uniti, senza che sia lasciato loro alcun margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, Racc. pag. II‑1383, punto 41).

73      Riguardo al requisito dell’incidenza individuale, occorre ricordare che, anche se è vero che, alla luce dei criteri dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi hanno, per loro natura e portata, carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che talune disposizioni di tali regolamenti possano riguardare individualmente taluni operatori economici (sentenza della Corte del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82, Racc. pag. 1005, punto 11; sentenze del Tribunale del 20 giugno 2000, Euromin/Consiglio, T‑597/97, Racc. pag. II‑2419, punto 43, e del 28 febbraio 2002, BSC Footwear Supplies e a./Consiglio, T‑598/97, Racc. pag. II‑1155, punto 43).

74      Il giudice dell’Unione ha ritenuto che talune disposizioni dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi potessero riguardare individualmente quei produttori ed esportatori del prodotto in questione cui venivano imputate le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò avviene, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione e del Consiglio o coinvolte nelle inchieste preliminari (v., in tal senso, sentenze Allied Corporation e a./Commissione, cit. supra al punto 73, punti 11 e 12; del Tribunale Euromin/Consiglio, cit. supra al punto 73, punto 45, e del 19 settembre 2001, Mukand e a./Consiglio, T‑58/99, Racc. pag. II‑2521, punto 21).

75      Nella fattispecie, il Consiglio ha riconosciuto nei regolamenti impugnati che la ricorrente aveva la qualità di produttore. Infatti, ai considerando 52 e 54 del regolamento antisovvenzioni impugnato e ai considerando 57 e 59 del regolamento antidumping impugnato, il Consiglio ha dichiarato che la ricorrente rientrava nel gruppo dei cinque produttori USA di biodiesel o miscele di biodiesel che avevano collaborato nell’ambito dei procedimenti per elusione. Come emerge dal punto 46 della replica e dalle precisazioni fornite in udienza dalla ricorrente, quest’ultima e le sue controllate non sono coinvolte nel processo produttivo del biodiesel puro (B100) o delle miscele B99,9, ma acquistano detti prodotti da produttori e da terzi per poi miscelarli con il gasolio minerale e produrre le miscele di biodiesel a più bassa concentrazione che le stesse esportano. La ricorrente acquista anche miscele di biodiesel da terzi. Si deve dunque dichiarare che la ricorrente è, in parte, produttore e, in parte, esportatore di miscele di biodiesel.

76      Si deve altresì considerare l’importanza del ruolo svolto dalla ricorrente nei procedimenti per elusione. Infatti, al considerando 52 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 57 del regolamento antidumping impugnato, il Consiglio ha osservato che, tra detti cinque produttori di biodiesel stabiliti negli Stati Uniti che hanno collaborato, la ricorrente è stata l’unica ad avere esportato verso l’Unione le miscele ≤ B20 provenienti dagli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta antielusione (v. supra al punto 35). Il Consiglio ha riconosciuto, al considerando 61 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 66 del regolamento antidumping impugnato, che le esportazioni della ricorrente avevano costituito una «notevole parte» dell’insieme delle importazioni di miscele ≤ B96,5 originarie degli Stati Uniti accertate nel corso di tale periodo. Il Consiglio non contesta che la ricorrente abbia pienamente collaborato con le istituzioni nel corso dei procedimenti per elusione fornendo dati relativi alla propria attività commerciale e che tali dati siano stati presi in considerazione per stabilire la portata dei regolamenti impugnati. Infine, occorre rilevare che il Consiglio ha espressamente respinto, al considerando 77 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 82 del regolamento antidumping impugnato, le richieste di esenzione presentate dalla ricorrente sulla base, rispettivamente, dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

77      Ciò premesso, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza richiamati supra al punto 74, non vi è dubbio che i regolamenti impugnati riguardino la ricorrente individualmente.

78      Pertanto, occorre respingere le riserve formulate dal Consiglio in udienza riguardo alla legittimazione ad agire della ricorrente e dichiarare il ricorso ricevibile.

2.     Nel merito

79      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi. In base al primo motivo, il Consiglio avrebbe violato i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base nonché il principio della certezza del diritto e sarebbe incorso in uno sviamento di potere estendendo i dazi iniziali tramite i procedimenti per elusione. Il secondo motivo verte sull’esistenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti riguardanti la ricorrente. Il terzo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. Con il quarto motivo, si deduce una violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e del principio della certezza del diritto nonché su uno sviamento di potere consistente nell’estensione dei dazi iniziali tramite procedimenti per elusione

80      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta che le miscele ≤ B20 e >B20 possano essere considerate «prodotti simili leggermente modificati» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e denuncia la violazione dei suddetti regolamenti e del principio della certezza del diritto, nonché uno sviamento di potere.

81      Tale motivo si suddivide, sostanzialmente, in due parti.

82      Nell’ambito della prima parte, la ricorrente insiste sulle differenze esistenti tra le miscele >B20, da un lato, e le miscele ≤ B20, dall’altro, nonché sull’esplicita esclusione di queste ultime dall’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali.

83      Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente contesta l’esistenza di una modifica del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, tenuto conto del fatto che le miscele ≤ B20 sono sempre esistite e non sono state create appositamente per sottrarsi ai dazi.

 Sulla prima parte del primo motivo, relativa alle differenze esistenti tra le miscele >B20 e le miscele ≤ B20 e all’esclusione esplicita di queste ultime dai regolamenti iniziali

84      Nella prima parte del primo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro censure.

85      In primo luogo, la ricorrente ritiene che le differenze tra le miscele >B20 e ≤ B20 ostino a che queste ultime possano essere considerate un «prodotto simile leggermente modificato», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, rispetto alle miscele >B20.

86      In secondo luogo, la ricorrente afferma che il contesto giuridico non consente alle istituzioni dell’Unione di estendere, tramite un procedimento per elusione, la definizione di un prodotto soggetto a un dazio antidumping o compensativo, tantomeno qualora si tratti, come nel caso di specie, di prodotti che sono stati espressamente esclusi dalla definizione iniziale del prodotto in esame e del prodotto simile. Ciò premesso, l’estensione dei dazi iniziali alle miscele ≤ B20 importate dalla ricorrente violerebbe i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e il principio della certezza del diritto.

87      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le istituzioni dell’Unione sono incorse in uno sviamento di potere, in quanto hanno esteso i dazi iniziali tramite procedimenti per elusione, anziché avviare una nuova inchiesta riguardante le importazioni di miscele ≤ B20. La ricorrente aggiunge nella replica che la Commissione avrebbe dovuto, quantomeno, avviare un procedimento di riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.

88      In quarto luogo, la ricorrente osserva che l’estensione dei dazi iniziali tramite procedimenti per elusione l’ha privata dei diritti procedurali riconosciuti dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. A tal riguardo, la ricorrente afferma nella replica che, in particolare, essa è stata privata della possibilità di ottenere aliquote individuali e che il calcolo del dumping effettuato dalla Commissione nei regolamenti impugnati, e convalidato dal Consiglio, era troppo semplicistico. A suo avviso, la Commissione non disponeva di dati sufficienti sulle miscele ≤ B20 per procedere a una valutazione corretta delle condizioni del mercato e del margine di dumping. In risposta alla memoria d’intervento dell’EBB, la ricorrente afferma, da un lato, che essa non ha praticato un dumping e che i sussidi che ha ricevuto erano molto inferiori agli importi dedotti dall’EBB e, dall’altro, che il pregiudizio causato all’industria dell’Unione non è stato esaminato. In udienza la ricorrente ha altresì affermato che le sue importazioni non avevano neutralizzato l’effetto correttore dei dazi iniziali.

89      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, contesta gli argomenti della ricorrente.

90      In limine, occorre osservare che la ricorrente non contesta che la Commissione e il Consiglio abbiano rispettato nei suoi confronti i diritti procedurali previsti nell’ambito dei procedimenti per elusione dall’articolo 13 del regolamento antidumping di base e dall’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base. Sotto l’apparenza della violazione dei suoi diritti procedurali, denunciata nell’ambito della quarta censura, la ricorrente lamenta, in realtà, il mancato avvio di nuovi procedimenti nel corso dei quali essa avrebbe potuto beneficiare di aliquote individuali, fissate sulla base di un calcolo preciso del margine di dumping, della sovvenzione e del pregiudizio attribuibili alle importazioni in questione. Pertanto, la quarta censura non è che una conseguenza della terza censura, relativa a uno sviamento di potere.

91      Va inoltre rilevato che le critiche formulate dalla ricorrente nell’ambito della quarta censura, relativamente al modo in cui la Commissione avrebbe determinato il dumping, il pregiudizio e la neutralizzazione degli effetti correttori dei dazi iniziali, sono state dedotte soltanto nella replica, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento dell’EBB e in udienza. Come ammesso in udienza dalla ricorrente, il ricorso non mette in discussione le valutazioni effettuate dal Consiglio nei regolamenti impugnati, secondo le quali le importazioni di miscele ≤ B20 erano oggetto di dumping e neutralizzavano gli effetti correttori dei dazi iniziali. Pertanto, tali argomenti della ricorrente devono essere considerati come un motivo nuovo irricevibile in quanto tardivo, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

92      Per quanto riguarda l’analisi delle altre tre censure, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito delle misure di difesa commerciale le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale, in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, T‑35/01, Racc. pag. II‑3663, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni delle istituzioni deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché all’accertamento dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit., punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

93      Sarà opportuno esaminare anzitutto la prima censura della ricorrente. Infatti, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse considerare, sulla base di un’analisi obiettiva delle caratteristiche essenziali delle miscele in questione, che le istituzioni dell’Unione sono incorse in un errore manifesto di valutazione nel concludere che le miscele ≤ B20 importate dalla ricorrente costituivano una leggera modifica delle miscele >B20, si dovrebbe accogliere il ricorso senza esaminare le altre censure e gli altri motivi. Qualora, invece, si dovesse ritenere che i regolamenti impugnati non siano viziati da un siffatto errore manifesto di valutazione, occorrerebbe ulteriormente esaminare se la Commissione potesse, senza incorrere in uno sviamento di potere e senza violare i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e il principio della certezza del diritto, avviare procedimenti per elusione nei confronti delle importazioni della ricorrente, quando invece le miscele ≤ B20 erano state espressamente escluse dall’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali.

–       Sulle caratteristiche essenziali delle miscele ?B20 e >B20

94      La ricorrente afferma che le miscele di biodiesel a più bassa concentrazione, in particolare le miscele <B15 che essa ha esportato verso l’Unione, non fanno parte dello stesso mercato delle miscele a più elevata concentrazione e hanno caratteristiche diverse. Essa adduce tre ordini di argomenti a sostegno di tale tesi. Il primo gruppo di argomenti riguarda le peculiarità del mercato del biodiesel negli Stati Uniti. Il secondo si riferisce alle differenze oggettive esistenti tra le miscele in funzione del loro tenore di biodiesel. Il terzo si basa sul fatto che la Commissione avrebbe riconosciuto che le miscele >B20 e ≤ B20 erano differenti quando ha rifiutato di concedere alla ricorrente il trattamento di nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base.

95      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, respinge gli argomenti delle ricorrenti.

96      Considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nel settore delle misure di protezione commerciale (v. supra al punto 92), occorrerà valutare se la ricorrente abbia dimostrato che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le miscele ≤ B20 esportate dalla ricorrente costituissero una leggera modifica del prodotto in esame e potessero quindi essere considerate come un «prodotto simile leggermente modificato» rispetto alle miscele >B20, avente le «stesse caratteristiche essenziali», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. A tal fine il Tribunale esaminerà i tre gruppi di argomenti della ricorrente, ma in una successione diversa rispetto a quella in cui sono stati presentati.

97      Per quanto riguarda, in primo luogo, le differenze oggettive esistenti tra le miscele in funzione del loro tenore di biodiesel, la ricorrente afferma anzitutto che, secondo l’industria del gasolio, il contenuto in biodiesel determina se le miscele di biodiesel debbano essere classificate come prodotti minerali o petroliferi oppure come prodotti chimici. La nomenclatura combinata effettuerebbe anch’essa una distinzione in funzione della composizione delle miscele e del loro tenore di biodiesel. La voce CN 2710 come compare nella nomenclatura combinata, nel capitolo relativo agli oli minerali, ad esempio, non si applicherebbe alle miscele >B30. La stessa ricorrente utilizzerebbe nei suoi contratti e nelle sue fatture descrizioni differenti a seconda della percentuale di biodiesel.

98      La ricorrente osserva poi che, da un punto di vista logistico, l’allegato II della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento dei mari causato da navi (Marpol), del 2 novembre 1973, classificherebbe le miscele con un tenore di biodiesel superiore o uguale al 15% (in prosieguo: le «miscele ≥ B15») come prodotti chimici che devono essere trasportati in navi specifiche, contrariamente alle miscele <B15, che sarebbero considerate come prodotti minerali o petroliferi. Pertanto, secondo la ricorrente, almeno una parte delle miscele ≤ B20, ossia le miscele <B15 che essa esportava, sarebbero differenti dalle miscele >B20. La ricorrente osserva inoltre che il tempo di conservazione è più basso per le miscele ad alta concentrazione e che il biodiesel puro e le miscele B99,9 devono pertanto essere immagazzinati in serbatoi adattati ai «fatty acid methyl esters» (esteri metilici di acidi grassi; in prosieguo: i «FAME»), più piccoli e più costosi di quelli utilizzati per le miscele di concentrazione inferiore. La ricorrente aggiunge che per ottenere miscele B7 e B5 sarebbe più facile continuare a diluire una miscela di concentrazione inferiore rispetto a una miscela di concentrazione superiore.

99      Infine, la ricorrente sostiene nella replica che le miscele a concentrazione di biodiesel più elevata non hanno né le stesse utilizzazioni finali, né la medesima potenza o il medesimo rendimento delle miscele a concentrazione di biodiesel più bassa.

100    A tal riguardo si deve osservare, in primo luogo, che le classificazioni commerciali che l’industria attribuisce ai prodotti in esame e quelle che derivano dalla nomenclatura combinata hanno natura formale e non significano necessariamente che i prodotti oggetto di tali classificazioni diverse non abbiano le stesse caratteristiche essenziali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base (v. supra al punto 3). Come giustamente osservato dal Consiglio, con talune pratiche di elusione si intende proprio esportare un prodotto leggermente modificato che non sia inserito in una certa voce della nomenclatura combinata soggetta ai dazi iniziali.

101    In secondo luogo, va osservato che, eccezion fatta per gli argomenti relativi alla normativa in materia di trasporto marittimo, gli argomenti sollevati dalla ricorrente riguardo alle differenze tra le miscele da un punto di vista logistico non si riferiscono a percentuali di biodiesel specifiche che sarebbero contenute nelle miscele. Tali argomenti menzionano le differenze tra le miscele ad alta o a bassa concentrazione, ma non affrontano la questione principale se le miscele ≤ B20 abbiano le stesse caratteristiche essenziali delle miscele >B20, ai sensi della normativa antidumping e antisovvenzioni in questione.

102    Riguardo agli argomenti relativi alla normativa in materia di trasporto marittimo, occorre rilevare che l’unica differenza nella classificazione tra le miscele ≥ B15 e <B15, effettuata nella Marpol, non riguarda di per sé le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, né gli impieghi commerciali delle miscele ≤ B20. Inoltre, va osservato che la normativa marittima in questione non opera una distinzione in funzione di una percentuale del 20%, percentuale questa che è al centro della presente controversia, bensì in funzione di una percentuale del 15%.

103    In terzo luogo, la ricorrente non dimostra minimamente l’affermazione contenuta nella replica secondo la quale le miscele ad alta o a bassa concentrazione non avrebbero né la stessa potenza né il medesimo rendimento. Per quanto riguarda gli impieghi delle miscele in funzione della loro concentrazione, la ricorrente non contesta che, dal punto di vista tecnico, le operazioni consistenti nel diluire il biodiesel nel gasolio minerale si compiono con relativa semplicità. La ricorrente non contesta neppure che le miscele <B15 che essa ha esportato, al pari delle miscele >B20, erano destinate a essere nuovamente miscelate con del gasolio minerale allo scopo di fabbricare carburanti nell’Unione. Che si tratti di miscele B99,9, che erano quelle maggiormente interessate dai dazi iniziali, o di miscele <B15 esportate dalla ricorrente, tutte queste miscele dovevano ancora essere trasformate al fine di ottenere le proporzioni corrispondenti alle miscele autorizzate alla vendita agli utilizzatori finali nell’Unione, ossia le miscele B7 e B5 (v. supra al punto 36). Ne deriva che tutte le importazioni di miscele di biodiesel dovevano essere oggetto di una medesima operazione di trasformazione ed erano orientate alla medesima domanda finale e che, pertanto, esse arrecavano pregiudizio alla medesima industria europea.

104    Per quanto concerne, in secondo luogo, le peculiarità del mercato del biodiesel negli Stati Uniti, è pacifico tra le parti che tutti i motori diesel possono funzionare con le miscele ≤ B20 conservando la garanzia dei costruttori automobilistici, di modo che tali miscele sono vendute direttamente ai consumatori negli Stati Uniti (v. supra al punto 14). La ricorrente tuttavia non chiarisce a sufficienza perché tale semplice constatazione impediva al Consiglio e alla Commissione di ritenere che le miscele ≤ B20 che essa esportava fossero «prodotti simili leggermente modificati» rispetto alle miscele >B20. In ogni caso, tale peculiarità del mercato degli Stati Uniti non incide sulla constatazione, fatta dal Consiglio al considerando 65 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 70 del regolamento antidumping impugnato, secondo la quale le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base delle miscele >B20 e quelle delle miscele ≤ B20 erano sufficientemente simili perché potessero essere oggetto delle medesime operazioni di diluizione al fine di renderle idonee al consumo finale nell’Unione (v. supra al punto 37).

105    Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, il rifiuto della Commissione di concedere alla ricorrente il trattamento di nuovo esportatore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e ai sensi dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base, si tratta di considerazioni giuridiche che non possono influenzare le constatazioni di ordine tecnico di cui al punto precedente. Infatti, conformemente a tali disposizioni, l’esame a titolo di nuovo esportatore è riservato esclusivamente agli operatori che iniziano a importare il prodotto oggetto di un regolamento antidumping o di un regolamento antisovvenzioni dopo l’adozione di tali regolamenti. Orbene, nella fattispecie, le miscele ≤ B20 non erano contemplate dai regolamenti iniziali. Detta circostanza non fornisce tuttavia alcuna indicazione riguardo alla questione se dette miscele potessero essere considerate come «prodotti simili leggermente modificati» rispetto alle miscele >B20.

106    Risulta dalle considerazioni che precedono che la ricorrente non ha dimostrato che il Consiglio era incorso in un errore manifesto di valutazione quando ha concluso che le miscele ≤ B20 esportate dalla ricorrente costituivano una leggera modifica del prodotto di cui trattasi e che dette miscele potevano dunque essere considerate come un «prodotto simile leggermente modificato» rispetto alle miscele >B20, in quanto avevano le «stesse caratteristiche essenziali», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base.

107    La prima censura della ricorrente deve pertanto essere respinta.

–       Sull’esplicita esclusione delle miscele ≤ B20 dai regolamenti iniziali

108    La ricorrente osserva che le definizioni iniziali del prodotto in esame e del prodotto simile sono di importanza determinante quando si tratta di stabilire se i dazi iniziali siano stati elusi, e devono restare coerenti. I procedimenti per elusione e il principio della certezza del diritto non consentirebbero alle istituzioni dell’Unione di estendere la definizione iniziale di un prodotto e certamente non quando l’estensione si riferisce a un prodotto che è stato espressamente escluso dalla suddetta definizione del prodotto di cui trattasi e da quella del prodotto simile. La sentenza del Tribunale del 10 settembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio (T‑348/05, non pubblicata nella Raccolta), confermerebbe tali principi.

109    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, contesta gli argomenti della ricorrente.

110    A tal riguardo si deve osservare, in primo luogo, che i procedimenti per elusione previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base riguardano per l’appunto prodotti che non rientravano formalmente nella definizione iniziale del prodotto di cui trattasi e del prodotto simile, ma che costituiscono tuttavia «prodotti simili leggermente modificati» in quanto hanno in comune le stesse «caratteristiche essenziali» dei prodotti coperti dalla definizione iniziale. Estendendo i dazi iniziali alle miscele ≤ B20, il Consiglio ha dunque agito conformemente agli obiettivi di tali disposizioni.

111    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza JSC Kirovo‑Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, citata supra al punto 108, essa conferma detti principi, contrariamente a quanto afferma la ricorrente. Infatti, tale sentenza non riguardava un procedimento per elusione, bensì un procedimento di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Nell’ambito di tale procedimento di riesame, il Consiglio aveva ampliato la definizione iniziale del prodotto di cui trattavasi al fine di imporre i dazi in questione a prodotti che integravano, quale componente, il prodotto inizialmente interessato. Il Tribunale ha considerato che il Consiglio non poteva modificare la definizione iniziale del prodotto di cui trattavasi nell’ambito di un procedimento di riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base al fine di includere nuovi prodotti che non erano previsti dal regolamento iniziale (sentenza JSC Kirovo‑Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, cit. supra al punto 108, punti da 61 a 65). Il Tribunale ha dichiarato invece che le istituzioni dell’Unione avrebbero dovuto esaminare se i nuovi prodotti, che comprendevano il prodotto in esame quale componente, potessero essere considerati «prodotti simili leggermente modificati», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Esso ha concluso che il Consiglio non può eludere l’obbligo di un’inchiesta ai sensi di quest’ultima disposizione attraverso una modifica della definizione del prodotto di cui trattasi in sede di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base (sentenza JSC Kirovo‑Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, cit. supra al punto 108, punti da 66 a 70).

112    In terzo luogo, quanto all’esclusione esplicita delle miscele ≤ B20 dai regolamenti iniziali, occorre osservare che, contrariamente a ciò che la ricorrente suggerisce nella replica e nella risposta alla memoria d’intervento della Commissione, detta esclusione non era fondata su differenze relative alle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base delle miscele in questione, né sulla situazione nell’Unione.

113    Come affermato supra ai punti da 13 a 15 e 25, l’esclusione delle miscele ≤ B20 dall’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali è stata giustificata unicamente in ragione delle peculiarità del mercato degli Stati Uniti, dove le miscele ≤ B20, contrariamente alle miscele >B20, erano destinate a essere vendute direttamente ai consumatori e non erano dunque esportate. Tale constatazione aveva indotto il Consiglio a fissare la soglia al livello delle miscele >B20, al fine «di operare una netta distinzione, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti» (considerando 33 del regolamento antidumping iniziale e considerando 34 del regolamento antisovvenzioni iniziale).

114    Da un lato, ne consegue che la posizione delle istituzioni dell’Unione riguardo alle caratteristiche essenziali delle miscele ≤ B20 e >B20 non è stata contradittoria e che, nella fattispecie, la ricorrente non può quindi addurre una violazione del principio della certezza del diritto.

115    Dall’altro lato, va ricordato che, per le ragioni menzionate supra al punto 104, le condizioni di mercato specifiche degli Stati Uniti non impedivano alla Commissione e al Consiglio di ritenere che le miscele ≤ B20 esportate dalla ricorrente fossero «prodotti simili leggermente modificati» rispetto alle miscele >B20, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base.

116    In tale contesto, l’esclusione delle miscele ≤ B20 dai regolamenti iniziali a causa delle peculiarità del mercato negli Stati Uniti non ostava a che la Commissione e il Consiglio avviassero procedimenti per elusione con riferimento a dette miscele.

117    La seconda censura della ricorrente dev’essere quindi respinta.

–       Sullo sviamento di potere

118    Con la sua terza censura, la ricorrente afferma che la Commissione e il Consiglio non potevano, senza incorrere in uno sviamento di potere, estendere i dazi iniziali alle importazioni di miscele ≤ B20 tramite procedimenti per elusione, ma che avrebbero dovuto avviare nuove inchieste su dette importazioni sulla base dell’articolo 5 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base. Nella replica, la ricorrente aggiunge che la Commissione avrebbe dovuto, quantomeno, procedere a un riesame d’ufficio sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.

119    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, ritiene che gli argomenti della ricorrente non siano fondati. Peraltro, l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione era tenuta a procedere, quantomeno, a un riesame intermedio non sarebbe stato dedotto né nel corso dei procedimenti per elusione, né nel ricorso. Tale argomento sarebbe pertanto irricevibile. La ricorrente è stata invitata dal Tribunale a pronunciarsi in udienza su quest’ultima questione.

120    È opportuno ricordare che un atto è viziato da sviamento di potere se, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 1999, Vlaamse Televisie Maatschappij/Commissione, T‑266/97, Racc. pag. II‑2329, punto 131 e giurisprudenza ivi citata).

121    Nella fattispecie, come risulta dal precedente punto 106, la ricorrente non ha dimostrato che il Consiglio fosse incorso in un errore manifesto di valutazione quando ha concluso che le miscele ≤ B20 esportate dalla ricorrente costituivano una leggera modifica del prodotto di cui trattasi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. Del pari, l’esclusione delle miscele ≤ B20 dall’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali non impediva alla Commissione e al Consiglio di avviare procedimenti per elusione con riferimento alle importazioni della ricorrente (v. supra al punto 116).

122    Ne deriva che la Commissione e il Consiglio non hanno eluso la procedura appositamente prevista dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base per far fronte alle circostanze del caso di specie.

123    La terza censura deve pertanto essere respinta, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dell’argomento della ricorrente relativo all’obbligo della Commissione di avviare, quantomeno, un procedimento di riesame intermedio anziché un procedimento per elusione.

124    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve respingere la prima parte del primo motivo della ricorrente, relativa alle differenze esistenti tra le miscele >B20 e ≤ B20 e all’esplicita esclusione di queste ultime dai regolamenti iniziali.

 Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sull’assenza di modifica del prodotto in esame

125    La ricorrente afferma che le miscele ≤ B20 non sono state «leggermente modificat[e]» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, poiché tali miscele sono sempre esistite e non sono state create appositamente al fine di sottrarsi all’imposizione dei dazi iniziali.

126    Al riguardo si deve necessariamente constatare, al pari del Consiglio, che le disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base relative ai procedimenti per elusione non impongono di dimostrare che i «prodotti simili leggermente modificati» ai sensi di tali disposizioni siano stati appositamente creati per evitare il pagamento dei dazi.

127    Nel caso in esame, come risulta dai precedenti punti da 13 a 15, 25 e 39, le miscele ≤ B20 esistevano sul mercato degli Stati Uniti, ma non erano esportate verso l’Unione. È soltanto dopo l’istituzione dei dazi iniziali che è incominciata l’importazione in Europa delle miscele ≤ B20. Poiché dette miscele e le miscele >B20 presentavano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base molto simili e anche un uso identico nell’Unione (v. supra, punto 104), giustamente il Consiglio ha concluso, al considerando 65 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 70 del regolamento antidumping impugnato, che le miscele ≤ B20 importate dalla ricorrente costituivano una leggera modifica del prodotto di cui trattasi.

128    Pertanto, la seconda parte del primo motivo e, quindi, il primo motivo nel suo complesso devono essere respinti.

 Sul secondo motivo, vertente sull’esistenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti riguardanti la ricorrente

129    Il secondo motivo, che denuncia vari errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio, si articola in tre parti.

130    La prima parte riguarda la reversibilità della modifica del prodotto di cui trattasi e si base sulla constatazione che le miscele ≤ B20 non possono più essere trasformate per ridiventare miscele >B20 in seguito all’importazione.

131    Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente contesta, per quanto la riguarda, l’esistenza di una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

132    Nell’ambito della terza parte, la ricorrente afferma che il Consiglio non ha valutato correttamente le giustificazioni di ordine economico che essa aveva addotto riguardo alle proprie importazioni di miscele <B15.

 Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’impossibilità di trasformare le miscele ≤ B20 perché ridiventino miscele >B20

133    La ricorrente osserva che le miscele ≤ B20 non possono essere trasformate per ridiventare miscele >B20, di modo che un’elusione dei dazi iniziali sarebbe, in realtà, impossibile. Affermando il contrario, i regolamenti impugnati conterrebbero errori manifesti di valutazione.

134    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti della ricorrente.

135    Anzitutto, occorre osservare che il Consiglio, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ha mai affermato nei regolamenti impugnati che le miscele ≤ B20 potessero essere trasformate per ridiventare miscele >B20.

136    Si deve poi rilevare, al pari del Consiglio, che, richiedendo che il prodotto modificato ridiventi, una volta importato, il prodotto di cui trattasi, la ricorrente aggiunge un nuovo criterio per stabilire se si configuri l’esistenza di un’elusione che non è previsto dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. La ricorrente sembra quindi confondere i diversi tipi di elusione che detti regolamenti prevedono. Nel caso di specie, l’inchiesta riguardava, tra l’altro, l’importazione di «prodotti simili leggermente modificati» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. Tale pratica di elusione differisce da quella prevista dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, che consiste nell’importare il prodotto di cui trattasi in pezzi staccati che vengono poi assemblati nell’Unione, evitando in questo modo il pagamento dei dazi imposti sul prodotto completo.

137    Infine, com’è stato indicato supra al punto 104, le miscele ≤ B20 importate dalla ricorrente e le miscele >B20 presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base molto simili e anche un uso identico nell’Unione. Tali constatazioni sono sufficienti a considerare che tali miscele costituiscono «prodotti simili leggermente modificati» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafi 1 e 3, lettera a) del regolamento antisovvenzioni di base.

138    La prima parte del secondo motivo deve quindi essere respinta.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’insussistenza di una modifica della configurazione degli scambi

139    La ricorrente afferma che, per quanto la riguarda, non si sono avute modifiche della configurazione degli scambi. Infatti, essa non avrebbe né modificato il suo comportamento né cessato di importare i prodotti soggetti ai dazi iniziali, dal momento che non aveva mai importato tali prodotti prima dell’adozione dei regolamenti iniziali. Essa non può quindi essere accusata di aver eluso una misura che non la riguardava.

140    Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

141    Si deve osservare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base non richiedono, perché sia accertata l’esistenza di una modifica nella configurazione degli scambi, che le imprese interessate da un procedimento per elusione abbiano importato in precedenza i prodotti gravati dai dazi iniziali. Un siffatto requisito ridurrebbe in modo considerevole e ingiustificato l’ambito di applicazione dei procedimenti per elusione.

142    Infatti, tali procedimenti intendono proteggere l’industria dell’Unione da talune importazioni, indipendentemente dall’identità delle imprese coinvolte in dette importazioni. Il caso in esame riguarda l’importazione di «prodotti simili leggermente modificati». Si tratta quindi di importazione di prodotti di sostituzione al fine di sottrarsi all’imposizione dei dazi iniziali, mentre tali prodotti sono sempre oggetto di dumping o di una sovvenzione, causano un pregiudizio all’industria dell’Unione o neutralizzano gli effetti correttori dei dazi iniziali. Al fine di stabilire se sussista una modifica nella configurazione degli scambi, le istituzioni possono quindi limitarsi ad accertare la comparsa di importazioni del prodotto di sostituzione a danno dell’importazione dei prodotti soggetti ai dazi iniziali, indipendentemente dalla questione se le nuove importazioni siano state effettuate da imprese già colpite dai dazi iniziali.

143    Nella fattispecie non è contestato che le importazioni del prodotto di cui trattasi inizialmente siano in pratica cessate a seguito dell’imposizione dei dazi iniziali e che, contemporaneamente, siano iniziate le esportazioni verso l’Unione di miscele ≤ B20 provenienti dagli Stati Uniti.

144    In tale contesto, giustamente la Commissione e il Consiglio hanno ravvisato l’esistenza di una modifica della configurazione degli scambi tra gli Stati Uniti e l’Unione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

145    Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla terza parte del secondo motivo, relativa alla valutazione delle giustificazioni economiche addotte dalla ricorrente

146    La ricorrente afferma che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel concludere che, per quanto la riguardava, per l’avvio delle esportazioni di miscele <B15 non esisteva una motivazione sufficiente o una giustificazione economica diversa dall’elusione dei dazi iniziali.

147    A tal riguardo, la ricorrente ricorda di aver avviato la propria attività nel settore del biodiesel solo all’inizio del 2009, al fine di sostenere le attività del gruppo BP, e afferma di aver scelto di importare nell’Unione le miscele <B15 per ragioni di natura economica. Secondo la ricorrente, tale tipo di miscela le avrebbe consentito, in primo luogo, di evitare l’impiego di navi speciali, più piccole e costose, le quali, in forza della Marpol, sono obbligatorie per il trasporto marittimo di miscele ≥ B15 (v. supra al punto 98), e di trasportare le miscele in navi non speciali della propria flotta o noleggiate a lungo termine. In secondo luogo, dette miscele potevano essere immagazzinate più facilmente in serbatoi non specialmente previsti per i FAME nella zona Amsterdam‑Rotterdam‑Anversa (in prosieguo: la «zona ARA»), dove essa disponeva di eccedenze di produzione di gasolio che intendeva utilizzare per produrre le miscele B7 e B5. In terzo luogo, la ricorrente precisa che il terminal di BP France situato a Frontignan nel sud della Francia, dove essa esportava un «quantitativo significativo» di biodiesel, non poteva accogliere le navi speciali nelle quali dovevano essere trasportate le miscele ≥ B15. In udienza la ricorrente ha insistito su quest’ultimo argomento, spiegando che aveva una domanda importante per le miscele B7 e B5 nel sud della Francia e diluiva nel terminal di Frontignan le miscele <B15 provenienti dagli Stati Uniti con il gasolio eccedentario proveniente dalla zona ARA.

148    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, respinge gli argomenti della ricorrente.

149    In limine, è opportuno osservare che la ricorrente adduce essenzialmente ragioni logistiche per giustificare le importazioni di miscele <B15 nell’Unione. Orbene, se è vero che considerazioni di ordine logistico possono incidere sulla decisione di intraprendere un’attività economica, esse non possono di per sé sole giustificare una simile decisione. Infatti, un’attività economica è generalmente avviata soltanto a seguito di un’analisi di redditività. Nell’ambito di una siffatta analisi, il fatto di evitare i dazi iniziali, il cui carattere elevato non è contestato, può rivelarsi un fattore economico più importante delle considerazioni di ordine logistico.

150    In primo luogo, si deve necessariamente constatare, a tal riguardo, che la ricorrente non ha contestato l’affermazione del Consiglio secondo la quale il guadagno connesso al mancato utilizzo di navi speciali per il trasporto di miscele ≥ B15, addotto dalla ricorrente, ha rappresentato soltanto il 2,3% dell’importo corrispondente ai dazi iniziali che essa ha evitato nel periodo dell’inchiesta antielusione. In tale contesto, giustamente il Consiglio non ha preso in considerazione le giustificazioni economiche, addotte dalla ricorrente, collegate alla scelta dell’impiego di navi non speciali per il trasporto marittimo delle miscele di biodiesel.

151    In secondo luogo, per quanto riguarda le difficoltà di stoccaggio delle miscele B100 e B99,9 nei serbatoi della zona ARA, l’esistenza di eccedenze di gasolio minerale in detta zona e i limiti tecnici del terminal di Frontignan, si deve constatare che le spiegazioni della ricorrente appaiono poco convincenti. In ogni caso, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto che consenta di comprendere la redditività di tali operazioni. La ricorrente non presenta peraltro alcun dato numerico, quantificato o documentato, comprovante l’esistenza di una domanda per tale genere di miscele nel sud della Francia. Si deve parimenti osservare che tale argomento è stato dedotto soltanto in udienza. Del resto, la tesi della ricorrente, complessa e non comprovata, riguardante la domanda di biodiesel nel sud della Francia contrasta con le cifre concrete addotte dalla Commissione e dal Consiglio. Secondo tali cifre, le importazioni di miscele >B20 sono praticamente cessate dopo l’imposizione dei dazi iniziali, mentre le importazioni di miscele ≤ B20 hanno fatto la loro apparizione soltanto dopo tale data (v. supra al punto 39). È parimenti pacifico che il livello dei dazi iniziali era considerato relativamente elevato, di modo che le importazioni di prodotti di sostituzione, quali le miscele ≤ B20, erano economicamente interessanti.

152    Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che giustamente il Consiglio ha ritenuto che non vi fosse, per le importazioni delle miscele ˂B15 della ricorrente, una motivazione sufficiente o una giustificazione economica diversa dall’imposizione dei dazi iniziali.

153    La terza parte del secondo motivo e, pertanto, il secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

154    La ricorrente afferma che i regolamenti impugnati sono insufficientemente motivati per giustificare l’estensione dei dazi iniziali. Secondo la ricorrente, il Consiglio era tenuto a fornire una motivazione più solida in considerazione degli effetti importanti che detta estensione aveva nei suoi confronti.

155    A tal riguardo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Consiglio non ha risposto agli argomenti da essa sollevati secondo i quali le miscele ≤ B20, dopo la loro importazione, non potevano più essere riconvertite in miscele di concentrazione superiore, né agli argomenti secondo cui essa non poteva eludere una misura che in origine non la riguardava. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Consiglio abbia subito concluso che l’unica giustificazione economica all’esportazione di miscele ≤ B20 era la concessione di sovvenzioni negli Stati Uniti e l’intenzione di evitare il pagamento dei dazi iniziali. In terzo luogo, la ricorrente afferma che il Consiglio non ha spiegato in che modo esso poteva estendere le misure in questione alle miscele ≤ B20, dal momento che lo stesso aveva espressamente escluso queste ultime dalla definizione del prodotto di cui trattasi e del prodotto simile nell’inchiesta iniziale. In quarto luogo, la ricorrente ha aggiunto in udienza che il considerando 79 del regolamento antidumping impugnato non precisava come fosse stata determinata l’esistenza di un dumping nell’ambito del procedimento per elusione. Secondo la ricorrente, risulterebbe dalle spiegazioni fornite dinanzi al Tribunale dal Consiglio e dalla Commissione che quest’ultima si è basata, da un lato, su dati relativi a miscele ≤ B20 forniti da un operatore durante l’inchiesta iniziale e, dall’altro, sul valore normale iniziale stabilito per le miscele >B20 rettificato per adattarlo alle miscele ≤ B20.

156    Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

157    Si deve rammentare che la motivazione di un atto delle istituzioni dell’Unione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e al giudice di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2005, Common Market Fertilizers/Commissione, T‑134/03 e T‑135/03, Racc. pag. II‑3923, punto 156). Inoltre, la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, C‑56/93, Racc. pag. I‑723, punto 86, e sentenza del Tribunale del 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, Racc. pag. II‑2137, punto 150).

158    Nel caso di specie, il Consiglio, per le ragioni qui di seguito esposte, ha rispettato tali principi.

159    Per quanto riguarda, in primo luogo, la mancanza nei regolamenti impugnati di una risposta esplicita a taluni argomenti della ricorrente, occorre ricordare che un regolamento che istituisce dazi antidumping o dazi compensativi deve essere motivato soltanto rispetto al complesso degli elementi di fatto e di diritto pertinenti ai fini della valutazione in esso svolta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Whirlpool Europe/Consiglio, T‑314/06, Racc. pag. II‑5005, punto 116).

160    Orbene, come affermato supra ai punti 136 e 141, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e l’articolo 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base non richiedono che il prodotto modificato ridiventi, una volta importato, il prodotto di cui trattasi, né che le imprese oggetto di un procedimento per elusione abbiano importato precedentemente i prodotti gravati dai dazi iniziali. Il Consiglio non era dunque tenuto a prendere posizione sugli argomenti addotti al riguardo dalla ricorrente.

161    In secondo luogo, quanto alle giustificazioni economiche per le importazioni di miscele ≤ B20, occorre osservare che la censura formulata dalla ricorrente contro i regolamenti impugnati mira a contestare la fondatezza della conclusione del Consiglio su tale questione, quale figura ai considerando 70, 71 e 76 del regolamento antisovvenzioni impugnato e ai considerando 75, 76 e 81 del regolamento antidumping impugnato, piuttosto che riferirsi a un difetto di motivazione delle predette giustificazioni. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente deve essere respinto.

162    In terzo luogo, quanto alla motivazione dell’estensione dei dazi iniziali alle miscele ≤ B20 precedentemente escluse dall’ambito di applicazione dei regolamenti iniziali, il Consiglio ha ricordato, ai considerando 55 e 56 del regolamento antisovvenzioni impugnato e ai considerando 60 e 61 del regolamento antidumping impugnato, gli argomenti che il National Biodiesel Board (NBB), che rappresenta l’industria americana del biodiesel, e le altre parti interessate avevano addotto riguardo a tale esclusione. In risposta a tali argomenti, il Consiglio ha affermato, ai considerando da 57 a 59 del regolamento antisovvenzioni impugnato e ai considerando da 62 a 64 del regolamento antidumping impugnato, che esistevano nel caso di specie elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di pratiche di elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base. Il Consiglio ha altresì affermato che il procedimento previsto da dette disposizioni non modificava la definizione del prodotto di cui trattasi o del prodotto simile. Al considerando 65 del regolamento antisovvenzioni impugnato e al considerando 70 del regolamento antidumping impugnato il Consiglio ha spiegato il motivo per cui ha ritenuto che le miscele ≤ B20 potessero essere considerate come una «lieve modifica del prodotto in esame», idonea a essere oggetto di un procedimento per elusione.

163    Tale motivazione non è affatto carente, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

164    In quarto luogo, riguardo alla motivazione delle modalità di accertamento del dumping, a cui la ricorrente si è richiamata in udienza, va ricordato anzitutto che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituiscono motivi di ordine pubblico che possono, e anzi devono, essere esaminati d’ufficio dal giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenza della Corte del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, Racc. pag. I‑983, punto 24). Ne consegue che l’argomento della ricorrente non può essere respinto in quanto tardivo.

165    Occorre osservare che il Consiglio ha precisato, al considerando 79 del regolamento antidumping impugnato, che, «[i]n conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base, [era] stato esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale» e che «[i]l confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione [aveva] dimostrato l’esistenza del dumping».

166    Da tale motivazione emergono con sufficiente chiarezza gli elementi sulla cui base è stata dimostrata l’esistenza del dumping.

167    Il terzo motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione

168    Con il suo quarto motivo, la ricorrente osserva che, nonostante abbia pienamente collaborato nell’ambito dei procedimenti per elusione, le è stata attribuita l’aliquota applicabile a tutte le altre imprese che non avevano collaborato o che non si erano manifestate nel corso dell’inchiesta iniziale, nel caso di specie la terza categoria di imprese citata supra al punto 21. Orbene, se la ricorrente non ha partecipato all’inchiesta iniziale, ciò è dovuto al fatto che all’epoca essa non era esportatrice di biodiesel.

169    Considerata la sua particolare situazione, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che, in virtù del principio di non discriminazione, il Consiglio avesse dovuto attribuirle l’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta iniziale e che non sono state inserite nel campione, le quali figurano nell’elenco allegato ai regolamenti iniziali, nella fattispecie la seconda categoria di imprese menzionata supra al punto 20. La ricorrente è dell’avviso che essa si trovi nella stessa situazione di tali imprese.

170    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni che ha fornito nel corso del procedimento per elusione avrebbero dovuto essere sufficienti per concederle un trattamento individuale. In virtù del principio di buona amministrazione, il Consiglio avrebbe dovuto trattare individualmente le società non interessate dall’inchiesta iniziale, prima di applicare loro i provvedimenti su base arbitraria e senza verificare in che misura tali società abbiano o meno praticato il dumping. Rispondendo alla memoria d’intervento dell’EBB, la ricorrente afferma che la Commissione l’avrebbe indotta a credere che essa non riteneva che le sue esportazioni configurassero un’elusione. Tuttavia, la ricorrente non lamenta espressamente una violazione del principio di buona amministrazione e non trae neppure alcuna conseguenza da quest’ultima affermazione.

171    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ritiene che gli argomenti della ricorrente non siano pertinenti.

172    Per quanto concerne, in primo luogo, la censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione, si deve necessariamente constatare, al pari del Consiglio, che la ricorrente non si trova nella stessa situazione delle società che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta iniziale e che non sono state inserite nel campione. Infatti, sebbene la ricorrente abbia collaborato con le istituzioni dell’Unione nell’ambito dei procedimenti per elusione, le sue importazioni hanno eluso l’imposizione dei dazi iniziali. Orbene, contrariamente ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni classici, che possono concludersi con l’imposizione di dazi inferiori per le imprese che hanno collaborato, i procedimenti per elusione non sfociano nell’istituzione di alcun dazio, bensì si limitano ad estendere il dazio iniziale che è stato eluso.

173    Nel caso di specie, i dazi che sarebbero stati applicati alla ricorrente se non avesse eluso le misure in questione sarebbero stati, in linea di principio, quelli applicabili a tutte le altre imprese, sempreché la stessa non avesse chiesto e ottenuto, prima di effettuare le sue importazioni di miscele >B20, un trattamento individuale in quanto nuovo esportatore, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base.

174    In tale contesto, il Consiglio non ha violato il principio di non discriminazione imponendo alla ricorrente le aliquote residue applicabili a tutte le altre imprese che non avevano collaborato o che non si erano manifestate nell’ambito dell’inchiesta iniziale.

175    Occorre peraltro osservare che le aliquote residue applicate alla ricorrente, benché elevate, tengono già conto di un livello generale di collaborazione molto alto (81%) delle imprese nell’ambito dell’inchiesta iniziale (v. supra al punto 21).

176    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in mancanza di un trattamento individuale della ricorrente, si deve osservare che un siffatto trattamento non era possibile nell’ambito dei procedimenti per elusione. Infatti, come indicato supra al punto 172, tali procedimenti mirano a estendere alle importazioni interessate i dazi inizialmente imposti dal Consiglio nel regolamento che è stato oggetto di elusione, ma non sfociano nell’istituzione di nuovi dazi fissati sulla base di un calcolo del margine di dumping o del livello di sovvenzione e del pregiudizio addebitabili alle importazioni degli operatori che hanno eluso le misure. Peraltro, la possibilità di concedere alla ricorrente un trattamento individuale in quanto nuovo esportatore era esclusa per le ragioni illustrate supra al punto 105.

177    Occorre aggiungere che il fatto che la ricorrente non abbia partecipato all’inchiesta iniziale, poiché all’epoca non importava biodiesel nell’Unione, non giustifica un trattamento individuale eccezionale in virtù del principio di buona amministrazione. Infatti, come indicato supra al punto 141, i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base non richiedono che le imprese interessate da un procedimento per elusione abbiano importato in precedenza i prodotti gravati dai dazi iniziali. In tale contesto, come sottolinea la Commissione, non ha carattere eccezionale il fatto che produttori o importatori che non sono stati contemplati dai regolamenti iniziali siano soggetti al pagamento di dazi estesi a seguito di un procedimento per elusione. In tal caso, i dazi estesi imposti corrispondono ai dazi residui fissati nei regolamenti iniziali.

178    Pertanto, non è fondata la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di buona amministrazione in mancanza di un trattamento individuale nei suoi confronti.

179    Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte deriva che il quarto motivo della ricorrente e, pertanto, il ricorso in toto devono essere respinti.

 Sulle spese

180    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

181    La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio e dall’EBB, conformemente alla domanda in tal senso di questi ultimi.

182    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La BP Products North America Inc. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Biodiesel Board (EBB).

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro

Dehousse

van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2014.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimenti iniziali

Procedimenti per elusione

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla ricevibilità

2.  Nel merito

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e del principio della certezza del diritto nonché su uno sviamento di potere consistente nell’estensione dei dazi iniziali tramite procedimenti per elusione

Sulla prima parte del primo motivo, relativa alle differenze esistenti tra le miscele >B20 e le miscele ≤ B20 e all’esclusione esplicita di queste ultime dai regolamenti iniziali

–  Sulle caratteristiche essenziali delle miscele B20 e >B20

–  Sull’esplicita esclusione delle miscele ≤ B20 dai regolamenti iniziali

–  Sullo sviamento di potere

Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sull’assenza di modifica del prodotto in esame

Sul secondo motivo, vertente sull’esistenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti riguardanti la ricorrente

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa all’impossibilità di trasformare le miscele ≤ B20 perché ridiventino miscele >B20

Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’insussistenza di una modifica della configurazione degli scambi

Sulla terza parte del secondo motivo, relativa alla valutazione delle giustificazioni economiche addotte dalla ricorrente

Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.