Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2013 – Nitrogénművek Vegyipari / Commissione
(causa T‑387/11)
«Aiuti di Stato – Settore bancario – Crediti garantiti dall’Ungheria e concessi da una banca per lo sviluppo – Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incompatibili e ne ordina il recupero – Criterio dell’investitore privato»
1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Concessione, da parte di una banca pubblica, di un credito garantito dallo Stato – Presa in considerazione dell’impossibilità dell’impresa beneficiaria di ottenere lo stesso credito da parte di altre istituzioni finanziarie senza la garanzia dello Stato – Manifesto errore di valutazione da parte della Commissione – Insussistenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 17‑20, 28‑55)
2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 21)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti dedotti durante il procedimento amministrativo – Insussistenza (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02) (v. punti 27, 101‑105, 117)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti concessi da un’impresa pubblica – Impresa controllata dallo Stato – Imputabilità allo Stato della misura di aiuto – Esclusione – Complesso degli indizi da prendere in considerazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 59‑67)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Decisione di avviare un procedimento formale di esame ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Decisione che possa contenere divergenze rispetto alla decisione finale (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 76, 77, 97)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 89‑93)
7. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Diritto degli interessati al contraddittorio – Limiti (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 118)
8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Decisione della Commissione di avviare un procedimento formale di esame di una misura di aiuti di Stato – Valutazione provvisoria di quest’ultima – Non configurabilità di un legittimo affidamento (v. punto 121)
9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti destinati a porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punto 126)
10. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, §§ 3, d), e 4] (v. punto 130)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2011/269/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 14/09 (ex NN 17/09) concesso dall’Ungheria alla Péti Nitrogénművek Zrt. (GU 2011, L 118, pag. 9). |
Dispositivo
2) | | La Nitrogénművek Vegyipari Zrt. è condannata alle spese. |