Language of document : ECLI:EU:C:2023:694

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

21 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 102 e106 TFUE – Imprese pubbliche – Libertà d’impresa – Libertà di stabilimento – Impresa detenuta interamente da uno Stato membro e che beneficia di concessioni esclusive di utilizzazione di acqua minerale naturale a seguito di un affidamento senza procedura di gara – Normativa nazionale che consente la proroga illimitata della concessione»

Nella causa C‑510/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 14 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2022, nel procedimento

Romaqua Group SA

contro

Societatea Națională a Apelor Minerale SA,

Agenția Națională pentru Resurse Minerale,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Romaqua Group SA, da L. Retegan e S. Tîrnoveanu, avvocati;

–        per il governo rumeno, da M. Chicu ed E. Gane, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Armati, M. Mataija e I. Rogalski, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 49, 102, 106 e 119 TFUE nonché dell’articolo 3 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU 2009, L 164, pag. 45).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Romaqua Group SA e, dall’altro, la Societatea Națională a Apelor Minerale SA (Società nazionale per le Acque minerali, Romania) (in prosieguo: la «SNAM») e l’Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le Risorse minerarie, Romania) (in prosieguo: l’«ANRM») in merito al rigetto della sua domanda diretta a ottenere l’indizione di una gara pubblica per l’aggiudicazione di due concessioni di utilizzazione di acque minerali.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 3 della direttiva 2009/54 così dispone:

«Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II».

 Diritto rumeno

4        L’articolo 40, paragrafo 1, della Legea nr. 219 privind regimul concesiunilor (legge n. 219 sul regime delle concessioni), del 25 novembre 1998 (Monitorul Oficial al României, n. 459 del 30 novembre 1998), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così disponeva:

«I beni rientranti nella proprietà pubblica o privata dello Stato, della provincia, della città o del comune, nonché le attività e i servizi pubblici d’interesse nazionale o locale, sono affidati direttamente, attraverso un contratto di concessione, a società commerciali o compagnie nazionali o società nazionali, create attraverso la riorganizzazione di aziende autonome che hanno gestito tali beni, attività o servizi. Il contratto di concessione è stipulato con l’autorità concedente competente per una durata da determinare mediante decisione del governo o del consiglio provinciale o municipale che istituisce la società commerciale interessata».

5        L’articolo 46 della Legea minelor nr. 61 (legge mineraria n. 61), del 5 marzo 1998 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 113 del 16 marzo 1998), prevedeva quanto segue:

«1.      Le istituzioni pubbliche, le società minerarie nazionali e le società commerciali continueranno le loro attività solo presso i siti che hanno in gestione e nei quali, alla data di pubblicazione della presente legge, stanno realizzando lavori di prospezione, sviluppo o sfruttamento autorizzati.

2.      Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni pubbliche, le società minerarie nazionali e le società commerciali che svolgono attività minerarie completano la delimitazione dei perimetri di prospezione, sviluppo e utilizzazione al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1 e chiedono all’autorità competente l’affidamento di tali perimetri in gestione o in concessione, in conformità alla presente legge».

6        La legge mineraria n. 61 del 5 marzo 1998 è stata abrogata e sostituita dalla Legea minelor nr. 85 (legge mineraria n. 85), del 18 marzo 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 197 del 27 marzo 2003). L’articolo 20, paragrafo 2, di quest’ultima legge, quale modificata e completata successivamente (in prosieguo: la «legge mineraria n. 85/2003»), così recita:

«La licenza di utilizzazione è concessa per un massimo di 20 anni, con diritto di proroga per periodi successivi di cinque anni».

7        L’articolo 32, paragrafo 1, delle Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 din 14.10.2003 (norme per l’applicazione della legge mineraria n. 85/2003 del 14 ottobre 2003), come approvate dalla Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003 (decisione del governo n. 1208/2003, Monitorul Oficial al României, parte I, n. 772 del 4 novembre 2003) così dispone:

«Il titolare della licenza di utilizzazione può chiedere la proroga della sua durata di validità, nel limite del perimetro concesso, presentando all’ANRM i documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della legge mineraria [n. 85/2003]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Nel corso del 1997 il governo rumeno ha istituito la SNAM affinché subentrasse alla Regia Autonomă a Apelor Minerale din România (Azienda autonoma delle Acque minerali della Romania), che è stata sciolta.

9        Nel corso del 1999 il medesimo governo ha approvato l’affidamento diretto da parte dell’ANRM alla SNAM della concessione dell’utilizzazione di tutte le risorse di acqua minerale utilizzate in Romania per un periodo di 20 anni.

10      Con la sentenza n. 136/2001 del 3 maggio 2001, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) ha giudicato che le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 1, prima frase, della legge n. 219 sul regime delle concessioni erano incostituzionali nei limiti in cui esse imponevano alle autorità pubbliche locali di affidare direttamente, mediante un contratto di concessione, i beni appartenenti al settore pubblico o le attività e i servizi pubblici d’interesse locale a persone giuridiche designate nominativamente.

11      Il 19 luglio 2016 la Romaqua Group ha chiesto all’ANRM, da un lato, di trasferire immediatamente le licenze di utilizzazione per i perimetri Borsec e Stânceni (Romania) e, dall’altro, di non rinnovare, al momento della loro scadenza prevista per la fine del 2018, le licenze precedentemente assegnate direttamente alla SNAM e di organizzare una gara pubblica per la concessione di nuove licenze.

12      L’ANRM ha rifiutato di accogliere tali richieste sostenendo, da un lato, che il trasferimento delle licenze di concessione può essere effettuato solo dal concessionario (la SNAM), previo consenso del concedente (l’ANRM), conformemente all’articolo 24 della legge mineraria n. 85/2003, e che, dall’altro, l’organizzazione di una gara pubblica per la nomina di nuove società concessionarie sarebbe possibile solo se la SNAM non chiedesse, cosa che può fare ogni cinque anni, la proroga delle licenze in corso, poiché il concedente non può opporsi a una siffatta domanda.

13      La SNAM ha fatto sapere, dal canto suo, che essa non intendeva trasferire i diritti e gli obblighi connessi alle sue licenze di utilizzazione.

14      Con ricorso registrato il 2 novembre 2016, la Romaqua Group ha chiesto alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) di dichiarare che il rifiuto dell’ANRM di dare seguito alla sua richiesta era ingiustificato e di ingiungere a quest’ultima di organizzare, alla scadenza delle licenze di concessione, una gara pubblica al fine di aggiudicare tali concessioni per il periodo successivo.

15      Con sentenza dell’11 giugno 2019, detto giudice ha respinto il ricorso della Romaqua Group.

16      La Romaqua Group ha presentato un’impugnazione dinanzi all’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio, invocando l’incompatibilità con varie disposizioni del diritto dell’Unione della normativa nazionale che prevede il mantenimento, di fatto, senza limiti temporali, attraverso proroghe successive a disposizione del beneficiario dell’affidamento diretto, di un diritto esclusivo concesso a una società il cui capitale è interamente detenuto dallo Stato.

17      Alla luce di tali circostanze, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che mantiene un affidamento diretto, iniziale e non in regime di concorrenza, ad una società a capitale interamente statale, di licenze per l’utilizzazione di sorgenti di acque minerali, mediante proroghe successive e illimitate delle licenze esclusive (a disposizione della società statale).

2)      Se l’articolo 16 della [Carta], l’articolo 49 TFUE, l’articolo 119 TFUE e l’articolo 3 della direttiva [2009/54] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale e sopra menzionata, che istituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di esercitare un’attività commerciale e alla libertà di stabilimento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

 Sulla ricevibilità

18      Secondo il governo rumeno, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso emerge che, nella sua prima questione, il giudice del rinvio ha inteso fare riferimento non già all’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, preso singolarmente, il quale peraltro non ha portata autonoma, bensì a tale articolo in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, che vieta l’utilizzazione abusiva di una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato interno, qualora essa possa essere pregiudizievole agli scambi tra Stati membri. Orbene, il giudice del rinvio non avrebbe fornito alla Corte le informazioni indispensabili per consentirle di valutare l’esistenza di un siffatto abuso di posizione dominante nel caso di specie.

19      Al riguardo, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24, nonché del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 31).

20      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25, e del 7 febbraio 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, punto 32).

21      Nel caso di specie, vero è che la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se la situazione della SNAM costituisca un abuso di posizione dominante incompatibile con l’articolo 102 TFUE.

22      Tuttavia, occorre rilevare che la prima questione pregiudiziale non verte sulla situazione della SNAM, che non rientra peraltro nella competenza della Corte valutare nell’ambito di un procedimento pregiudiziale. Emerge, infatti, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa nazionale applicabile a tale impresa. Per quanto alla Corte non spetti neppure, quando statuisce in via pregiudiziale, pronunciarsi essa stessa sull’eventuale incompatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con tali articoli del trattato FUE, essa è invece competente a interpretarli.

23      Orbene, non è necessario che la Corte disponga a tal fine di un’informazione completa sulla situazione concreta della SNAM.

24      Ne consegue che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal governo rumeno deve essere respinta.

 Nel merito

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che concede al titolare di un diritto di utilizzazione esclusivo di una sorgente di acqua minerale la possibilità di ottenere, senza procedura di gara, la proroga della sua licenza di utilizzazione per periodi successivi di cinque anni.

26      In via preliminare, si deve rammentare che l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE può ostare a una siffatta normativa nazionale solo se essa rientra nell’ambito di applicazione di tali due articoli.

27      Al riguardo, per quanto attiene all’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, quest’ultimo obbliga gli Stati membri a non emanare né mantenere alcuna misura contraria alle norme dei trattati, segnatamente a quella prevista dall’articolo 102 TFUE, per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese alle quali essi riconoscono diritti speciali o esclusivi.

28      Al riguardo, la Corte ha già giudicato che può ritenersi che una misura statale attribuisca un diritto speciale o esclusivo ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE allorché conferisce una tutela a un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti (sentenza del 27 marzo 2019, Pawlak, C‑545/17, EU:C:2019:260, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, dal momento che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale conferisce a talune imprese un diritto di utilizzazione esclusivo di sorgenti di acqua minerale situate nel territorio della Romania, si deve ritenere che essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

30      Per quanto concerne poi l’articolo 102 TFUE, quest’ultimo vieta pratiche consistenti nello sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

31      Secondo l’articolo 102 TFUE, un abuso di posizione dominante presuppone che ricorrano tre condizioni.

32      In primo luogo, l’impresa interessata deve detenere una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di quest’ultimo. Al riguardo, occorre rammentare che un’impresa può essere messa in una siffatta posizione dominante quando le sono accordati diritti speciali o esclusivi che le consentono di determinare se e, all’occorrenza, a quali condizioni altre imprese possano accedere al mercato in questione e svolgervi le loro attività (sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 38). Tuttavia, la Corte ha altresì giudicato che l’esistenza di diritti speciali o esclusivi non implica necessariamente l’esistenza di una posizione dominante sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e a., C‑250/06, EU:C:2007:783, punto 21). In ogni caso, la definizione del mercato rilevante, sia sotto il profilo del prodotto e del servizio interessato sia sotto quello geografico, è necessaria per valutare l’esistenza di una posizione dominante (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Spetta al giudice del rinvio eseguire un siffatto esame sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone.

33      In secondo luogo, la posizione dominante deve essere sfruttata abusivamente. Ciò avviene quando l’impresa in posizione dominante rende più difficile la penetrazione o il mantenimento sul mercato in questione di concorrenti altrettanto efficienti ricorrendo a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. In particolare, essa deve astenersi dall’utilizzare la sua posizione dominante per estendersi in un altro mercato se non attraverso mezzi propri di una concorrenza basata sui meriti. Dev’essere considerata come un mezzo diverso da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti qualsiasi pratica per l’attuazione della quale un’impresa dominante non ha alcun interesse economico se non quello di eliminare i suoi concorrenti per poter poi rialzare i propri prezzi traendo profitto dalla sua situazione di monopolio (sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 76 e 77).

34      Inoltre, la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro contravviene ai divieti posti dall’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, quando adotta una misura legislativa, regolamentare o amministrativa che crea una situazione in cui un’impresa pubblica o un’impresa alla quale esso ha conferito diritti speciali o esclusivi è indotta, col mero esercizio dei diritti privilegiati che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti possono produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C‑179/90, EU:C:1991:464, punto 17, e del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 54). Al riguardo, non è necessario che un abuso si verifichi effettivamente (sentenze del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 49, e del 17 luglio 2014, Commissione/DEI, C‑553/12 P, EU:C:2014:2083, punto 41).

35      In terzo luogo, l’abuso di posizione dominante deve pregiudicare il commercio tra Stati membri. Tale condizione può essere soddisfatta solo quando, in base a un insieme di elementi oggettivi di fatto e di diritto, è possibile prevedere con un grado sufficiente di probabilità che la condotta dell’impresa in posizione dominante possa esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sui flussi di scambi tra Stati membri e ciò in modo da far temere che possa essere ostacolata la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri. Effetti meramente ipotetici che può avere il comportamento di tale impresa non soddisfano detto criterio. Parimenti, l’effetto sugli scambi intracomunitari non dev’essere irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il governo rumeno rileva correttamente che, per stabilire con certezza l’esistenza di un siffatto effetto sul commercio tra Stati membri, è altresì necessario individuare previamente il mercato interessato (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C‑179/90, EU:C:1991:464, punti 15 e 20).

36      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che concede al titolare di un diritto di utilizzazione esclusivo di sorgenti di acqua minerale la possibilità di ottenere, senza procedura di gara, la proroga della sua licenza di utilizzazione per periodi successivi di cinque anni, quando tale normativa porta detto titolare, mediante il mero esercizio dei diritti privilegiati che gli sono stati attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno o quando tali diritti possono creare una situazione in cui detto titolare è indotto a commettere siffatti abusi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone.

 Sulla seconda questione

37      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 16 della Carta, gli articoli 49 e 119 TFUE nonché l’articolo 3 della direttiva 2009/54 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

38      In via preliminare, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, a pena di irricevibilità, l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

39      In primo luogo, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 49 TFUE senza indicare sotto quale profilo l’interpretazione di tale articolo possa essere utile ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. Inoltre, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 20 marzo 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, punto 42). Orbene, la controversia di cui al procedimento principale, che riguarda l’utilizzazione di due sorgenti di acqua minerale situate in Romania e in cui le parti sono due società rumene e l’autorità rumena competente, non sembra presentare elementi transfrontalieri che giustifichino che essa possa essere collegata alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. Ne consegue che la seconda questione pregiudiziale, nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE, è irricevibile.

40      In secondo luogo, il giudice del rinvio non fornisce nemmeno spiegazioni sui motivi che l’hanno portato a chiedere alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 119 TFUE e dell’articolo 3 della direttiva 2009/54 e quest’ultima non fissa del resto nessuna norma relativa alla concessione da parte delle autorità nazionali di licenze di utilizzazione delle risorse di acqua minerale negli Stati membri. Nella misura in cui esso fa riferimento a tali articoli, neppure la seconda questione pregiudiziale soddisfa i requisiti dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura e deve pertanto essere anch’essa respinta in quanto irricevibile.

41      In terzo e ultimo luogo, neanche il riferimento all’articolo 16 della Carta, che garantisce la libertà d’impresa, è corredato da una qualsivoglia spiegazione. Di conseguenza, anche tale seconda questione è irricevibile nella parte in cui verte sull’interpretazione di tale articolo.

42      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la seconda questione pregiudiziale è irricevibile.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che concede al titolare di un diritto di utilizzazione esclusivo di sorgenti di acqua minerale la possibilità di ottenere, senza procedura di gara, la proroga della sua licenza di utilizzazione per periodi successivi di cinque anni, quando tale normativa porta detto titolare, mediante il mero esercizio dei diritti privilegiati che gli sono stati attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno o quando tali diritti possono creare una situazione in cui detto titolare è indotto a commettere siffatti abusi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.