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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 -Volker und Markus Schecke GbR / Land Hessen, interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-92/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrenti: Volker und Markus Schecke GbR

Convenuto: Land Hessen

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

Se siano invalide le disposizioni di cui agli artt. 42, n. 1, punto 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28) sia:

a) invalido

b) o valido, solo perché è invalida la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

Nel caso in cui le disposizioni citate nella prima e nella seconda questione siano valide:

Se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stata applicata la procedura prevista in tale articolo, la quale sostituisce la notificazione all'autorità di controllo.

Se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 può avere luogo, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), soltanto se è stato effettuato il controllo preliminare disposto al riguardo dal diritto nazionale.

In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che non si ha alcun controllo preventivo efficace, se questo è stato effettuato sulla base di un registro ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino, di tale direttiva, in cui non figura un'informazione obbligatoria.

Se l'art. 7 - e più precisamente la sua lett. e) - della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di una Homepage senza il loro esplicito consenso.

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