Language of document : ECLI:EU:T:2010:350

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 settembre 2010


Causa T‑60/08 P


Georgi Kerelov

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Esclusione dal concorso per violazione della norma che vieta gli interventi diretti o indiretti dei candidati presso la commissione giudicatrice — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 29 novembre 2007, causa F‑19/07, Kerelov/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑399 e II‑A‑1‑2227).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Georgi Kerelov sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Procedura — Termini — Termine in ragione della distanza

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 96, n. 4, e 102, n. 2)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

3.      Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Competenza disciplinare per escludere un candidato da un concorso

(Statuto dei funzionari, art. 30; allegato III, art. 5, quinto comma)

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

[Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

1.      Ai sensi dell’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura, la presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda. Al riguardo, il termine in ragione della distanza non va considerato come un termine distinto dal termine processuale, ma come un semplice prolungamento di quest’ultimo. Il termine previsto per la presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura dev’essere inteso come il termine di ricorso maggiorato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

(v. punti 14-16)

Riferimento:

Tribunale 20 novembre 1997, causa T‑85/97, Horeca-Wallonie/Commissione (Racc. pag. II‑2113, punto 26)

2.      Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado non costituisce, quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale.

Inoltre, così come non è competente ad accertare i fatti, il giudice dell’impugnazione non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il giudice di primo grado ha accolto a sostegno dell’accertamento di tali fatti. Inoltre, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali del diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati, così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al giudice di primo grado giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti. Tale valutazione, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale.

Un siffatto snaturamento deve apparire in modo manifesto dagli atti di causa, senza che si renda necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento:

Corte 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46)

Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti 60-62), e 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pagg. II‑2841, punti 191 e 192)

3.      La competenza a redigere l’elenco dei candidati idonei è espressamente conferita alla commissione giudicatrice dall’art. 30 dello Statuto, nonché dall’art. 5, quinto comma, dell’allegato III del detto Statuto, il che implica necessariamente la competenza ad escludere da un concorso un candidato che ha violato il divieto di contattare i membri della commissione giudicatrice, sancito nel bando di concorso.

(v. punto 61)

4.      Dall’art. 225 A CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Inoltre, affermazioni troppo generiche e imprecise per poter formare oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punti 75 e 76)

Riferimento:

Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 37); 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I‑4235, punto 113); 1° febbraio 2001, cause riunite C‑300/99 P e C‑388/99 P, Area Cova e a./Consiglio (Racc. pag. I‑983, punto 37); 12 dicembre 2006, causa C‑129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 31 e 32); 29 novembre 2007, causa C‑107/07 P, Weber/Commissione, punto 24

Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 27)