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Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione

(Causa T-60/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione, che respinge il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/43/06 di non iscriverlo nell'elenco di riserva del detto concorso e di estrometterlo da quest'ultimo, nonché, dall'altro, il risarcimento degli asseriti danni subiti.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce dieci motivi riguardanti o diretti a far riconoscere:

una violazione dei principi che governano il processo amministrativo in materia di prova, poiché il TFP avrebbe invertito l'onere della prova;

una violazione del principio del contraddittorio, in quanto il TFP non avrebbe concesso al ricorrente un termine ad esso sufficiente a prendere posizione sui nuovi documenti inseriti nel fascicolo;

una violazione del principio del carattere pubblico del procedimento, poiché il TFP non ha tenuto una nuova udienza a seguito del deposito di nuovi documenti;

una violazione dell'obbligo d'imparzialità, in quanto il TFP non avrebbe adottato misure necessarie ad istruire il fascicolo;

un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato che il potere di estromettere un candidato appartiene alla commissione giudicatrice e non al direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO);

un errore di diritto, poiché il TFP avrebbe considerato che il divieto di contatti tra candidati di un concorso e membri della commissione giudicatrice viene meno al momento della pubblicazione dell'elenco di riserva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non al momento della fine dei lavori della commissione giudicatrice;

una violazione dei principi del diritto amministrativo materiale nel confermare la decisione della commissione giudicatrice del 2 febbraio 2007 di estromettere il ricorrente dal concorso, dal momento che:

la detta decisione non sarebbe stata inserita nel fascicolo nella sua versione originale;

la detta decisione non conterrebbe motivi di fatto sufficientemente precisi per consentire al suo destinatario di acquisire conoscenza dei fatti esatti sui quali si è basata la decisione; e

la commissione giudicatrice non avrebbe invitato il ricorrente a fornire chiarimenti su fatti ad esso contestati, vale a dire sull'invio di due lettere alla commissione giudicatrice;

l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.

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