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Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2014 – Quimitécnica.com e de Mello / Commissione

(Causa T-564/10)1

(«Concorrenza – Intese– Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Ammende – Pagamento scaglionato – Decisione della Commissione che ordina la costituzione di una garanzia bancaria – Obbligo di motivazione –Proporzionalità»)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo); e José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J. Calheiros e A. de Albuquerque, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, V. Bottka e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione asseritamente contenuta nella lettera del contabile della Commissione dell’8 ottobre 2010 relativa al pagamento dell’ammenda inflitta ai ricorrenti con la decisione C (2010) 5004 def. della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 – Fosfati per mangimi), nella parte in cui tale lettera impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine al fine di accogliere la richiesta di pagamento scaglionato dell’ammenda.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA e José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA sosterranno le proprie spese e quelle della Commissione europea.

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1 GU C 55 del 19.2.2011.