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Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 – Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa T-564/10 RENV)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Ammenda inflitta in solido in esito a una procedura di transazione – Pagamento rateizzato – Decisione che impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating “AA” di lungo termine – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo) e José de Mello Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (représentant : J. Calheiros, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka et B. Mongin, agenti, assistiti da M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione che si afferma essere contenuta nella lettera del contabile della Commissione dell’8 ottobre 2010, relativa al pagamento delle ammende inflitte ai ricorrenti con la decisione C(2010) 5004 final della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 – Fosfati per mangimi), nella parte in cui tale lettera impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine al fine di ottenere delazioni del pagamento dell’ammenda loro inflitta in solido.

Dispositivo

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

Il ricorso è respinto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA afferenti al procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte e al procedimento dinanzi al Tribunale antecedente all’impugnazione.

La Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale.

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1 GU C 55 del 19.2.2011.