Language of document :

Impugnazione proposta il 10 dicembre 2010 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione

(Causa T-563/10 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia :

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010 (causa F-20/06, De Luca/Commissione) recante rigetto del ricorso della ricorrente;

statuendo ex-novo:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2005, che nomina la ricorrente al posto di amministratore, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1.    Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è stato dichiarato applicabile, laddove tale disposizione può essere applicata soltanto all'"assunzione" di funzionari e la ricorrente aveva già la qualità di funzionario al momento della sua nomina.

la ricorrente rileva che, dichiarando applicabile tale disposizione, il TFP non ha rispettato l'ambito di applicazione materiale dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, violando la norma d'interpretazione in base alla quale ogni disposizione di diritto transitorio dev'essere interpretata in senso restrittivo.

2.    Il secondo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto è stata respinta l'eccezione di illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto.

La ricorrente rileva che l'applicazione di tale disposizione comporta la violazione del principio fondamentale di parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera, in quanto la ricorrente sarebbe stata retrocessa in un grado inferiore dopo aver vinto un concorso di livello superiore, mentre i vincitori di concorsi di passaggio di categoria di grado B*10 avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole, poiché il loro inquadramento sarebbe avvenuto nel grado A*10.

La ricorrente rileva inoltre che il TFP ha commesso un errore di diritto nel considerare che un'eccezione di illegittimità degli artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto non fosse stata implicitamente sollevata nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione.

____________