Language of document :

Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 - Ertmer / UAMI - Caterpillar (erkat)

(Causa T-566/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jutta Ertmer (Tatsungen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e C. Eckhartt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caterpillar, Inc. (Illinois, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 settembre 2010, procedimento R 270/2010-1;

respingere il ricorso proposto il 17 febbraio 2010 dalla Caterpillar Inc. avverso la decisione 8 gennaio 2010 della divisione di annullamento dell'Ufficio convenuto, procedimento di cancellazione n. 2504 C;

condannare l'Ufficio convenuto e la Caterpillar Inc. alle spese, qualora questa partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "erkat" per prodotti delle classi 7 e 42.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Caterpillar Inc.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: la domanda è stata fondata, conformemente all'art. 53, n. 1, lett. a), sul marchio denominativo nazionale e comunitario "CAT" e sui marchi figurativi nazionali e comunitari contenenti la parola "CAT", per prodotti e servizi delle classi 7 e 42.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio richiesto.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, in combinato disposto con l'art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché la decisione impugnata non rivelerebbe quale sia il marchio anteriore o i marchi sulla base dei quali la commissione di ricorso ha accolto la domanda dell'altra parte, e poiché una parte centrale della motivazione è stata copiata da un'altra decisione, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, in combinato disposto con l'art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009, perché i marchi figurativi anteriori non sarebbero noti e non sussisterebbe alcun indebito vantaggio derivante dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi né possibilità di recare pregiudizio agli stessi.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).