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Ricorso proposto il 15 dicembre 2010 - Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa T-564/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portogallo) e Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Calheiros)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente, ai sensi dell'art. 264 TFUE, la decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota 8 ottobre 2010, n. BUDG/C5/MG s737983, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria sia fornita da una banca con un rating "AA" di lungo termine;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti argomenti:

1. Primo motivo relativo alla violazione delle forme essenziali - assenza di motivazione della decisione 8 ottobre 2010.

Con questo motivo le ricorrenti sostengono che:

-    Ai sensi dell'art. 296 TFUE tutti gli atti, comprese le decisioni, devono essere motivati. La decisione adottata l'8 ottobre 2010 non presenta alcuna motivazione circa il requisito del rating della banca emittente la garanzia.

- Tenuto conto del livello di rating richiesto, tale motivazione doveva sussistere. Tanto più che, trattandosi dell'esercizio di un potere discriminatorio, l'esigenza di motivazione è superiore a quella relativa all'esercizio di poteri vincolati.

- D'altro canto, la decisione non fa neanche riferimento ad alcuna norma comunitaria (e neppure interna) sulla quale tale esigenza possa fondarsi. A causa della detta carenza di motivazione, la decisione dovrà essere annullata, in tale parte.

2. Secondo motivo, relativo alla violazione del Trattato - il principio di proporzionalità

Con questo motivo le ricorrenti sostengono che:

- Ai sensi dell'art. 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002, per la concessione di dilazioni di pagamento "il debitore costitui[rà], per tutelare i diritti delle Comunità, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione, che copra il debito sia in capitale che in interessi". Gli interessi che si intendono tutelare con la citata prestazione della garanzia sono, pertanto, i diritti delle Comunità, nella specie, il diritto di percepire le somme dovute.

- Una garanzia su semplice richiesta, con un modulo conforme a quello richiesto dalla Commissione, emessa da un istituto di credito costituisce una forma concordata e adeguata di assicurare il pagamento delle somme dovute. Infatti, tutto l'ordinamento giudiziario portoghese (e anche, in generale, quello degli altri paesi dell'Unione europea) accetta, per i più svariati effetti, la prestazione di una garanzia bancaria, compresi i casi di sospensione dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

- Nel caso di specie, la garanzia proposta dalle ricorrenti (e non accettata dalla Commissione) sarebbe stata emessa dal Banco Comercial Português, S.A., istituto di credito con sede nell'Unione europea soggetto alle norme di vigilanza e consolidamento definite dalle stesse istituzioni comunitarie. Niente sembra pertanto giustificare, per la difesa dei diritti delle Comunità, il fatto di negare che la garanzia possa essere emessa dalla detta banca e di richiedere l'emissione da parte di una banca con un rating "AA" di lungo termine.

- Si aggiungano poi le circostanze congiunturali, che sono di pubblico dominio, per le quali i rating delle banche portoghesi sono stati recentemente influenzati dalla modifica del rating della Repubblica portoghese. Cosicché, in questo momento, non c'è nessuna banca, con sede in Portogallo, che soddisfi i criteri di rating ("AA" lungo termine) richiesti dalla Commissione.

- La decisione della Commissione non risponde, quindi, a un criterio di necessità (che costituisce un importante elemento del principio di proporzionalità), dato che, tra i vari provvedimenti possibili, la Commissione ha optato per quello che, nell'attuale congiuntura, lede maggiormente gli interessi delle ricorrenti.

- Così, vi è una chiara sproporzione tra il requisito imposto dalla Commissione (garanzia emessa da una banca europea con rating "AA" di lungo termine) e lo scopo che si intendeva perseguire (tutela del diritto della Commissione al pagamento delle somme), talché la decisione della Commissione dovrà, in tale parte, essere annullata.

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