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Impugnazione proposta il 14 aprile 2013 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 febbraio 2013, causa F-67/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-226/13 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante : G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado;

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest'ultimo nel giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 febbraio 2013, che ha respinto come manifestamente infondato in diritto un ricorso avente per oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dell'invio di una lettera relativa alla modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F-41/06, all'avvocato che lo rappresentava nel giudizio di impugnazione avverso tale sentenza e, dall'altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di tale circostanza.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione della ripulsa della domanda di risarcimento danni, anche per carenza de istruzioni e snaturamento e sviamento dei fatti, arbitrarietà, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione:

-    delle norme di diritto inerenti l'insorgere della responsabilità aquiliana in capo alle istituzioni dell'Unione europea;

-    della nozione di obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell'Unione europea e sul giudice dell'Unione europea;

-    della nozione di comportamento illecito da parte di un'istituzione dell'Unione europea.

Il ricorrente fa anche valere l'illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado sulle spese del giudizio.

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