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Ricorso proposto il 15 maggio 2023 – Acampora e.a./Commissione

(Causa T-261/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Roberto Acampora (Napoli, Italia) ed altri 172 (rappresentante: E. Iorio, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esplicita del 27 gennaio 2023 della Commissione europea (EMPL.C.1/BPM/kt (2023) 633265) che respinge la domanda di accesso GestDem n. 2023/0263 alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana ed alla successiva risposta di quest’ultima nella procedura di infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, nonché alla risposta dell’Italia;

annullare la decisione implicita del 15 marzo 2023 della Commissione europea che respinge la domanda di conferma della decisione esplicita comunicando di non essere in grado, per motivi amministrativi, di rispondere alla domanda di conferma e di non potere indicare se e quando vi sarebbe stata una risposta esplicita;

condannare la Commissione europea, in caso di opposizione, a sostenere le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla ricevibilità del ricorso. I ricorrenti agiscono nell’esercizio di un diritto generale dei cittadini dell’Unione alla trasparenza dell’operato delle istituzioni al fine di ottenere le informazioni necessarie, secondo quanto assicurato a tutti i cittadini dell’Unione dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1 . La conoscenza della lettera complementare di costituzione in mora e della risposta dell’Italia darebbe, inoltre, ai ricorrenti il concreto beneficio di esercitare il loro diritto all’informazione conoscendo, dopo quasi sette anni, le ragioni per le quali non risulta ancora emesso alcun parere motivato dalla Commissione. La Commissione ha emesso prima una decisione esplicita di diniego di accesso il 27 gennaio 2023 e poi una decisione implicita di diniego il 15 marzo 2023, nella quale ha dichiarato che per motivi amministrativi non è in grado di rispondere alla domanda di conferma della decisione del 27 gennaio 2023 e che non sa se e quando risponderà. Contro le decisioni implicite che integrano il silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è possibile presentare ricorso al Tribunale.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di accesso agli atti delle istituzioni dell’Unione europea previsti dagli articoli 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, previsto dall’articoli 1 e 4 comma 2 terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 – sussistenza di un interesse generale all’accesso alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni europee. I principi in materia di motivazione sono stati violati, poiché la Commissione ha formulato solo indicazioni del tutto generiche e stereotipate sulle ragioni per le quali la divulgazione della lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 e della risposta dell’Italia pregiudicherebbe il predetto “clima di fiducia”, rispondendo con un modulo stereotipato nel quale sono state inserite poche e scarne indicazioni che consentissero ai ricorrenti ed al Tribunale un reale controllo sulla legittimità delle ragioni del diniego che non è motivato in modo sufficiente, soprattutto per quanto riguarda le cause che avrebbero impedito una divulgazione almeno parziale degli atti, in quanto la lettera complementare è stata già in parte diffusa con il pacchetto di infrazioni del 15 luglio 2022 sia pure in modo tale da non consentire di comprendere il contenuto e le ragioni delle contestazioni complementari formulate nei confronti dell’Italia.

La decisione esplicita del 27 gennaio 2023 che contiene il diniego di accesso impugnato non indica chiaramente i motivi sui quali si fonda, la loro base giuridica, i presupposti di fatto e il modo in cui i diversi interessi pertinenti sono stati presi in considerazione, perché il diniego incide sull’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la conseguenza che poiché l’atto adottato impone la limitazione di un diritto riconosciuto dal Trattato ai ricorrenti, consistendo in una compressione di tali diritti, la motivazione deve essere maggiormente rigorosa, precisa e puntuale onde far risultare chiaramente comprensibili le scelte effettuate. La decisione implicita del 15 marzo 2023 è del tutto priva di motivazione e rinvia sine die la decisione della Commissione.

Il diniego di accesso ai documenti indicati è ancor più ingiustificato se si considera che la lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 risulta pubblicata in modo informale su una pagina Facebook alla quale sono iscritti migliaia di magistrati onorari.

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1 GU 2001, L 145, pag. 43.