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Ricorso proposto il 4 marzo 2009 - Germania / Commissione

(Causa T-97/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, assistito dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2009, C(2008) 8465 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo nella regione rientrante nell'obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), ai sensi della decisione della Commissione 5 agosto 1994, C(94) 1939/4, della decisione della Commissione 22 agosto 1994, C(94) 2273/4, e della decisione della Commissione 6 settembre 1994, C(94) 1425;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 19 dicembre 2008, C(2008) 8465 def., con la quale sono stati ridotti i contributi finanziari concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale per i tre programmi operativi in favore della regione rientrante nell'obiettivo n. 1 del Freistaat Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

La ricorrente fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi.

In primo luogo, non esiste alcun fondamento giuridico per la determinazione forfetaria e l'estrapolazione di correzioni finanziarie nel periodo 1994 - 1999.

In secondo luogo, la decisione impugnata viola l'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 1, poiché non sussistono i presupposti per la riduzione. La Commissione, in particolare, non ha considerato in maniera corretta il concetto di "irregolarità" e ha valutato erroneamente importanti elementi di fatto. L'ipotesi secondo cui vi sarebbero stati errori sistematici in sede di gestione e controllo si basa su apprezzamenti di fatto errati.

In subordine la ricorrente sostiene che la Commissione non ha esercitato il potere discrezionale ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88. Le correzioni forfetarie sono sproporzionate e l'estrapolazione non è stata effettuata correttamente.

Inoltre la ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione della decisione impugnata. L'origine e la motivazione relative all'entità dell'importo forfetario applicato non possono essere dedotte da tale decisione.

Infine la ricorrente deduce che la convenuta ha violato il principio di partenariato, poiché essa nella decisione impugnata fa riferimento a sistematiche lacune nel sistema di gestione e controllo, pur avendone attestato il funzionamento in un accordo amministrativo.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).