Language of document : ECLI:EU:C:2020:638

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 settembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 5 – Controversie in materia di esecuzione delle decisioni – Domanda di un’organizzazione internazionale fondata sull’immunità dall’esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto imporre nuovamente un sequestro»

Nella causa C‑186/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 22 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2019, nel procedimento

Supreme Site Services GmbH,

Supreme Fuels GmbH & Co KG,

Supreme Fuels Trading Fze

contro

Supreme Headquarters Allied Powers Europe,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Supreme Fuels Trading Fze, la Supreme Fuels GmbH & Co KG e la Supreme Site Services GmbH, da J. van de Velden, G. van der Bend e B. Korthals Altes-van Dijk, advocaten;

–        per la Supreme Headquarters Allied Powers Europe, da G. den Dekker, advocaat, nonché da D. Waelbroeck, D. Slater e I. Antypas, avocats;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A.M. de Ree e J. Hoogveld, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da C. Pochet, C. Van Lul e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da V. Karra, S. Papaioannou e S. Charitaki, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Grumetto, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e F. Koppensteiner, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento che vede opposte, da un lato, la Supreme Site Services GmbH, con sede in Svizzera, la Supreme Fuels GmbH & Co KG, con sede in Germania, e la Supreme Fuels Trading Fze, con sede negli Emirati Arabi Uniti (in prosieguo, congiuntamente: le «società Supreme») e, dall’altro lato, la Supreme Headquarters Allied Powers Europe (in prosieguo: la «SHAPE»), con sede in Belgio, relativamente alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        Ai sensi dell’articolo I, lettera a), del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del trattato del Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (in prosieguo: il «protocollo di Parigi»):

«Per “Convenzione” si intende la convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951».

4        L’articolo XI del protocollo di Parigi prevede quanto segue:

«1.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 della Convenzione, un quartier generale supremo può stare in giudizio sia in qualità di attore che di convenuto. Tuttavia, può essere stabilito tra il quartier generale supremo o qualsiasi quartier generale alleato subordinato da esso autorizzato, da un lato, e lo Stato ove ha sede, dall’altro, che quest’ultimo gli sia surrogato dinanzi ai giudici di tale Stato per l’esercizio delle azioni di cui il quartier generale sarà parte.

2.      Nessuna misura di esecuzione o diretta all’acquisizione o alla descrizione di beni o fondi può essere adottata nei confronti di un quartier generale alleato se non ai fini definiti al paragrafo 6 a., dell’articolo 7 e all’articolo 13 della Convenzione».

 Diritto dellUnione

5        I considerando 10, 34 e 36 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(10)      È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (...).

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(...)

(36)      Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento».

6        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

7        L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

8        Ai sensi dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

(...)

5)      in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

9        L’articolo 35 del regolamento suddetto prevede quanto segue:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

10      L’articolo 73, paragrafo 3, di detto regolamento così recita:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento».

 Diritto dei Paesi Bassi

11      L’articolo 700 del Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «codice di procedura civile») così dispone:

«1.      Per procedere a un sequestro conservativo è necessaria l’autorizzazione del giudice cautelare del Tribunale nel cui ambito di competenza si trovano uno o più beni interessati e, se il sequestro non verte su beni, del Tribunale nel cui ambito di competenza è residente il debitore o il soggetto (o uno dei soggetti) per il quale si procede al sequestro.

2.      L’autorizzazione è richiesta mediante una domanda che indichi la natura del sequestro da eseguire, la natura del diritto invocato dal richiedente e, se tale diritto è un credito pecuniario, anche l’importo o, se questo non è stato ancora determinato, il suo importo massimo, fatti salvi i requisiti specifici imposti dalla legge per il tipo di sequestro in questione. Il giudice cautelare rende la sua decisione dopo un esame sommario. (...)

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile:

«Il giudice cautelare che ha autorizzato il sequestro può, mediante procedimento sommario, annullare il sequestro su domanda di qualsiasi interessato, fatta salva la competenza del giudice di diritto comune».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La SHAPE è un’organizzazione internazionale ai sensi del protocollo di Parigi, avente sede a Mons (Belgio). Un quartier generale regionale, vale a dire l’Allied Joint Force Command Brunssum (il comando interforze di Brunssum; in prosieguo: il «JFCB»), posto sotto l’autorità della SHAPE, ha sede a Brunssum (Paesi Bassi).

14      Con risoluzione del 20 dicembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato l’istituzione della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (in prosieguo: l’«ISAF») per rafforzare la sicurezza in Afghanistan.

15      L’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico («NATO») ha assunto ha assunto il comando, la direzione e il coordinamento strategico dell’ISAF a partire dall’11 agosto 2003.

16      Come risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, le società Supreme, sulla base dei due «accordi generali di stipulazione di ordini» (Basic Ordering Agreements; in prosieguo: gli accordi «BOA») firmati rispettivamente il 1° febbraio 2006 e il 15 marzo 2007, hanno fornito alla SHAPE carburanti per le necessità della missione dell’ISAF in Afghanistan. Gli accordi BOA sono giunti a scadenza il 30 novembre 2014.

17      Al fine di garantire il pagamento di tutte le spese derivanti da tali accordi, nel corso del mese di novembre 2013, il JFCB e le società Supreme hanno firmato una convenzione di garanzia, nell’ambito della quale queste ultime sono anche indicate come «fornitore».

18      Ai sensi di tale convenzione:

«PREAMBOLO:

(...)

B.      Alla scadenza dei contratti, alcuni adeguamenti, fatture non pagate o spese ulteriori (...) potranno essere dovuti [alle società] Supreme da clienti NATO autorizzati (...) oppure importi dovuti a seguito di pagamenti ricevuti in eccesso rimarranno dovuti e recuperabili da parte della NATO e dei clienti NATO autorizzati.

C.      Le parti riconoscono che il pagamento di eventuali spese previste nei contratti alla scadenza [degli accordi] BOA beneficerà di meccanismi di fatturazione limitati.

Inoltre, è possibile che, alla scadenza dei contratti, la NATO o i clienti NATO autorizzati non abbiano i fondi necessari per pagare le spese autorizzate. Al fine di risolvere tali questioni di ordine pratico, le parti hanno concordato di istituire un conto di garanzia ai sensi delle disposizioni della convenzione di garanzia a copertura delle domande di risarcimento o degli altri adeguamenti e di stipulare la convenzione di garanzia nei seguenti termini.

LE PARTI CONVENGONO quanto segue:

(...)

2.      Creazione di un conto di garanzia

(...)

2.2      Si deve considerare che la NATO e i clienti NATO autorizzati mantengono la proprietà dei fondi depositati, che sono calcolati sulla base del deposito fiduciario (punto 3.2), a decorrere dal pagamento da parte della NATO o dei clienti NATO autorizzati. Qualsiasi trasferimento di proprietà dei fondi depositati può essere eseguito solo a copertura di domande di risarcimento o di altri adeguamenti.

(...)

4.      Obblighi del fornitore

(...)

4.4      Il fornitore trasmetterà le richieste direttamente al gruppo di lavoro «svincolo fondi» e non avrà alcuna pretesa, né alcun diritto o titolo sul deposito fiduciario.

(...)».

19      A seguito degli audit finanziari effettuati dal JFCB presso le società Supreme, queste ultime, per l’anno 2013, hanno rimborsato alla NATO circa 122 milioni di dollari statunitensi (USD) (circa 112 milioni di euro) per pagamenti ricevuti in eccesso. L’importo rimborsato è stato versato su un conto di garanzia aperto, secondo le disposizioni della convenzione di garanzia, presso la banca BNP Paribas a Bruxelles (Belgio).

20      Il 1° dicembre 2015, le società Supreme hanno citato in giudizio la SHAPE e il JFCB dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo, Paesi Bassi) chiedendo che gli importi richiesti fossero prelevati su fondi depositati in tale conto di garanzia (in prosieguo: il «procedimento di merito»). Le società Supreme, a sostegno della propria domanda, hanno affermato di aver fornito alla SHAPE, sul fondamento degli accordi BOA, carburante per le necessità della missione dell’ISAF in Afghanistan e che la SHAPE e il JFCB non avevano rispettato gli obblighi di pagamento a loro carico.

21      La SHAPE e il JFCB hanno sollevato un’eccezione di incompetenza del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo), facendo valere l’immunità giurisdizionale. Con decisione dell’8 febbraio 2017, detto tribunale si è dichiarato competente a conoscere delle domande delle società Supreme. Il 4 maggio 2017, la SHAPE ha interposto appello contro tale decisione. Come è stato precisato all’udienza dinanzi alla Corte, con sentenza del 10 dicembre 2019, il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha annullato la sentenza del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) e si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia a causa dell’immunità giurisdizionale di cui godrebbero la SHAPE e il JFCB. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

22      Parallelamente a tale procedimento di merito, altri due procedimenti sono stati avviati dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo).

23      Su richiesta delle società Supreme, nell’ambito di un primo procedimento non in contraddittorio, il giudice cautelare del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo), con decisione del 14 aprile 2016, autorizzava le società Supreme ad effettuare un sequestro conservativo presso la banca BNP Paribas a Bruxelles sui fondi depositati sul conto di garanzia per un importo di USD 217 857 167 (circa EUR 200 855 593). Il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito il 18 aprile 2016.

24      Il 17 marzo 2017, nell’ambito di un secondo procedimento, ossia della domanda di provvedimenti provvisori di cui al procedimento principale, la SHAPE ha adito il rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) al fine di ottenere la revoca del sequestro conservativo presso terzi autorizzato con la decisione del 14 aprile 2016 e il divieto alle società Supreme di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi. A sostegno delle sue domande, la SHAPE ha fatto valere l’immunità dall’esecuzione.

25      Con decisione del 12 giugno 2017, il rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) ha accolto le domande della SHAPE.

26      Tale decisione è stata confermata il 27 giugno 2017 dal Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch), che ha fondato la propria competenza a conoscere delle domande della SHAPE sull’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012 e sull’articolo 705 del codice di procedura civile, secondo il quale, qualora il giudice dei Paesi Bassi abbia autorizzato un sequestro, è competente ad annullarlo.

27      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) ha ritenuto che l’interesse della SHAPE a mantenere l’immunità dall’esecuzione prevalesse sull’interesse delle società Supreme al recupero del loro credito e non fosse in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

28      Il 21 agosto 2017, le società Supreme hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

29      Tale giudice afferma, innanzitutto, che il sequestro conservativo presso terzi eseguito dalle società Supreme in Belgio è già stato oggetto di revoca, dopo che un giudice belga, in applicazione della convenzione conclusa tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sulla competenza giurisdizionale territoriale, il fallimento, nonché sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925 (in prosieguo: la «convenzione bilaterale del 1925»), aveva concesso l’autorizzazione ad eseguire le decisioni del 12 giugno 2017 del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) e del 27 giugno 2017 del Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch). Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che le società Supreme conservino un interesse ad agire in quanto il rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) non solo ha autorizzato la revoca del sequestro conservativo presso terzi, ma ha altresì vietato alle società Supreme di eseguire nuovamente un siffatto provvedimento sul conto di garanzia.

30      Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) precisa poi di essere tenuto ad esaminare d’ufficio se l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro era competente in via esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, prima di procedere a tale analisi, il giudice nazionale chiede se la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla SHAPE rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012.

31      A tale riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza che, nel procedimento diretto alla revoca, la SHAPE si sia fondata sull’immunità dall’esecuzione potesse indurre a ritenere che essa avesse agito nell’esercizio di pubblici poteri, cosicché la controversia non sarebbe rientrata nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012. Tale giudice si chiede inoltre quale effetto possa avere, sulla qualificazione della controversia come rientrante nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il fatto che il sequestro conservativo presso terzi sia stato autorizzato per un credito derivante da un rapporto contrattuale oggetto del procedimento di merito.

32      Nell’ipotesi in cui la controversia rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se la revoca di un sequestro eseguito su autorizzazione di un giudice rientri nell’ambito di competenza esclusiva relativo all’esecuzione di una decisione, previsto all’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012. I dubbi di tale giudice sono alimentati dal fatto che, da un lato, le eccezioni alla regola generale di competenza devono essere interpretate restrittivamente e, dall’altro, i procedimenti aventi uno stretto collegamento con il procedimento di esecuzione rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5, di tale regolamento. Tale giudice si interroga altresì su quale incidenza possa avere, ai fini dell’analisi della seconda questione, la circostanza che la SHAPE abbia fatto valere l’immunità dall’esecuzione. Secondo detto giudice, si può ritenere che i giudici dello Stato membro in cui è stato eseguito un sequestro conservativo nei confronti di un’organizzazione internazionale siano nella posizione migliore per valutare se il sequestro conservativo sia incompatibile con l’immunità dall’esecuzione fatta valere da tale organizzazione sulla base di un trattato o del diritto internazionale consuetudinario vincolante per tale Stato membro.

33      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede, nel caso in cui l’immunità dall’esecuzione invocata dalla SHAPE possa influire sull’applicazione del regolamento n. 1215/2012, in che misura il giudice adito sia tenuto a valutare se tale immunità sia stata fatta valere a ragione. Più in particolare, esso si chiede come si applichi nel caso di specie la regola secondo cui il giudice deve tener conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese le contestazioni sollevate dal convenuto al riguardo.

34      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se il regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello a quo, nel quale un’organizzazione internazionale chiede

i)      la revoca di un sequestro conservativo presso terzi imposto dalla controparte in un altro Stato membro, e

ii)      un divieto alla controparte di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi,

e fonda le sue domande sull’immunità dall’esecuzione, deve essere considerato interamente o parzialmente come materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 [di tale regolamento].

b)      Se nella risposta alla questione 1) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che il giudice di uno Stato membro ha concesso il sequestro per un credito vantato dalla controparte nei confronti dell’organizzazione internazionale, credito che in detto Stato membro è oggetto di un procedimento di merito vertente su un contenzioso contrattuale sul pagamento di carburanti forniti a favore di una missione di mantenimento della pace condotta da un’organizzazione internazionale collegata alla prima.

2)      a)      In caso di risposta affermativa alla questione 1) a), se l’articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il giudice di uno Stato membro abbia concesso un sequestro conservativo presso terzi e successivamente detto sequestro sia stato effettuato in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il sequestro è effettuato abbiano la competenza esclusiva di conoscere di una domanda di revoca di detto sequestro.

b)      Se nella risposta alla questione 2) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla sua immunità dall’esecuzione.

3)      Qualora nella risposta alla questione se si configuri materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o, rispettivamente, alla questione se si configuri un credito rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, parte iniziale e punto 5, [di tale regolamento], abbia rilevanza la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato le sue domande sulla propria immunità dall’esecuzione, in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l’immunità dall’esecuzione sia stata fatta valere a ragione, e se al riguardo valga la regola secondo cui egli deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto, oppure se valga una regola diversa».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale

35      A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la SHAPE, con atto depositato presso la cancelleria della Corte, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, essa sostiene, in sostanza, che l’avvocato generale ha basato la sua valutazione, ai paragrafi 90 e da 100 a 103 delle sue conclusioni, su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto relativi al funzionamento delle organizzazioni internazionali.

36      Conformemente a detto articolo 83, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830, punto 18, e dell’11 aprile 2019, Bosworth e Hurley, C‑603/17, EU:C:2019:310, punto 17 nonché giurisprudenza ivi citata).

37      Per contro, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Nella fattispecie, gli argomenti invocati dalla SHAPE a sostegno della sua richiesta di riapertura del procedimento consistono nella critica delle conclusioni presentate dall’avvocato generale nella presente causa. Orbene, dato che la Corte non è vincolata da queste ultime, non è indispensabile riaprire la fase orale ogniqualvolta l’avvocato generale solleva un punto sul quale le parti nel procedimento principale non concordano col medesimo (sentenza del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 30).

39      Ciò considerato, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni proposte dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti necessari per pronunciarsi sulla causa in esame siano stati discussi tra le parti e gli interessati indicati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

40      La Corte ritiene, pertanto, che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

41      La SHAPE eccepisce l’irricevibilità della prima e della seconda questione nella parte in cui riguardano la domanda di revoca, vale a dire la prima questione, sub a), i) e la seconda questione, sub a) e b), in quanto queste ultime sarebbero divenute ipotetiche per il fatto che il sequestro conservativo presso terzi concesso su domanda delle società Supreme con decisione del 14 aprile 2016 del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) è già stato revocato a seguito delle decisioni pronunciate in primo grado e in appello, dallo stesso tribunale e dal Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) rispettivamente il 12 e il 27 giugno 2017, ed eseguite dopo l’autorizzazione concessa da un giudice belga ai sensi della convenzione bilaterale del 1925.

42      A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale indicati nell’articolo 94 del regolamento di procedura o appaia, in modo manifesto, che l’interpretazione o l’esame della validità di una norma dell’Unione, richiesti dal giudice nazionale, non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure quando il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Orbene, dalle circostanze del procedimento principale non risulta che le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio in merito alla domanda di revoca del sequestro conservativo non abbiano alcun nesso con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia, tanto più che spetta esclusivamente a tale giudice determinare i limiti del controllo di cui è investito nell’ambito del ricorso in cassazione contro la decisione del 27 giugno 2017 del Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) che ha confermato la decisione del 12 giugno 2017 pronunciata dal rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) e che ha accolto la domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi formulata dalla SHAPE.

44      In tale contesto, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la questione se i giudici dei Paesi Bassi siano dotati di competenza internazionale, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, per decidere di tale domanda di revoca non pare né ipotetica né manifestamente priva di ogni relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale.

45      Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

 Sulla prima questione

46      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi di tale disposizione comprende una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, e proposta parallelamente a un procedimento di merito fondato su un credito derivante dall’asserito mancato pagamento del carburante fornito ai fini di un’operazione di mantenimento della pace svolta da tale organizzazione.

47      In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001 che ha, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles del 1968»), l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

48      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è opportuno suddividere l’esame della prima questione in tre punti e analizzare, anzitutto, l’incidenza della natura della domanda di provvedimenti provvisori di cui al procedimento principale sul suo collegamento con la «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, per poi esaminare i criteri elaborati dalla giurisprudenza al fine di qualificare una domanda come rientrante nella materia medesima e, infine, il ruolo svolto dal privilegio dell’immunità nell’ambito di tale qualificazione.

49      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’influenza della natura della domanda di provvedimenti provvisori di cui al procedimento principale sul suo collegamento con la «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre anzitutto constatare che, come risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, tale domanda mira ad ottenere provvedimenti provvisori volti a salvaguardare una situazione di fatto sottoposta alla valutazione del giudice nell’ambito del procedimento di merito avviato tra le stesse parti. Si può pertanto ritenere che una siffatta domanda verta su «provvedimenti provvisori o cautelari», ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, a condizione che essa rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

50      Infatti, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile all’interpretazione delle disposizioni equivalenti di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, risulta che per «provvedimenti provvisori o cautelari» si devono intendere i provvedimenti volti, nelle materie oggetto di detto regolamento, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 34).

51      Per quanto concerne, poi, il rapporto tra il procedimento di merito e i provvedimenti provvisori e cautelari, va osservato che le parti e gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte non concordano sulla questione se la domanda di provvedimenti provvisori riguardi la materia civile e commerciale e, quindi, se essa rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. A tale riguardo, le società Supreme e il governo ellenico hanno sostenuto, in sostanza, che, per stabilire se la domanda di provvedimenti provvisori rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, occorre riferirsi alle caratteristiche del procedimento di merito, mentre la SHAPE ha fatto valere che l’analisi deve vertere sulle caratteristiche proprie del provvedimento provvisorio e cautelare di cui al procedimento principale. Per contro, la Commissione europea nonché i governi dei Paesi Bassi e belga hanno privilegiato l’analisi dei diritti che il provvedimento provvisorio e cautelare mira a salvaguardare.

52      Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, dato che i provvedimenti provvisori o cautelari sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare (sentenze del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, UE:C:1979:83, punto 8, e del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 32).

53      La Corte ha altresì dichiarato che, qualora l’oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori verta su una questione che rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 1968, quest’ultima si applica e, pertanto, il suo articolo 24 può giustificare la competenza del giudice del procedimento sommario, anche se un procedimento di merito è stato già promosso o può essere avviato, poiché i provvedimenti provvisori sono adottati contemporaneamente a tale procedimento e sono diretti, in sostanza, alla salvaguardia degli stessi diritti di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 1998, Van Uden, C‑391/95, EU:C:1998:543, punti 33 e 34).

54      Da tale giurisprudenza, che è trasponibile, come indicato al punto 47 della presente sentenza, all’articolo 35 del regolamento n. 1215/2012, risulta che l’appartenenza dei provvedimenti provvisori e cautelari all’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento deve essere determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi mirano a tutelare nel merito.

55      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i criteri sviluppati dalla giurisprudenza al fine di qualificare una domanda come rientrante o meno nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre ricordare che la Corte ha esaminato gli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, punto 29, del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 39 e del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 32 e giurisprudenza ivi citata) o, alternativamente, il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 34, del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 35 nonché del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

56      Così, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 qualora il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti iure gestionis, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio di pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

57      Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra i privati, esclude una simile controversia dalla «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

58      In terzo luogo, si pone la questione se il fatto che, nell’ambito di una controversia, un’organizzazione internazionale faccia valere il privilegio dell’immunità dall’esecuzione escluda di per sé tale controversia dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

59      Per quanto riguarda, da un lato, il principio di diritto internazionale consuetudinario relativo all’immunità giurisdizionale degli Stati, va ricordato che la Corte ha dichiarato che, allo stato attuale della prassi internazionale, l’immunità giurisdizionale degli Stati non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti iure imperii. Per contro, essa può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti che non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri (sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

60      Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’immunità giurisdizionale degli organismi di diritto privato, la Corte ha dichiarato che quest’ultima non osta all’applicazione del regolamento n. 1215/2012 qualora il giudice adito constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 58).

61      Tale giurisprudenza sull’immunità giurisdizionale degli Stati e degli organismi di diritto privato è trasponibile nei casi in cui il privilegio dell’immunità venga fatto valere da un’organizzazione internazionale, indipendentemente dalla questione se si tratti di immunità giurisdizionale o di immunità dall’esecuzione. La circostanza che, a differenza dell’immunità giurisdizionale degli Stati, fondata sul principio par in parem non habet imperium (sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), le immunità delle organizzazioni internazionali sono, in linea di principio, conferite dai trattati costitutivi di tali organizzazioni non è idonea a rimettere in discussione tale interpretazione.

62      Pertanto, come l’avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 72 delle sue conclusioni, il privilegio dell’immunità fatto valere da un’organizzazione internazionale ai sensi del diritto internazionale non costituisce d’ufficio un ostacolo all’applicazione del regolamento n. 1215/2015.

63      Di conseguenza, al fine di determinare se una controversia che coinvolge un’organizzazione internazionale, la quale abbia fatto valere il privilegio dell’immunità dall’esecuzione, rientri o meno nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, è necessario esaminare se, alla luce dei criteri menzionati al punto 55 della presente sentenza, tale organizzazione eserciti prerogative dei pubblici poteri.

64      A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, il solo fatto che il giudice nazionale dichiari di essere dotato di competenza internazionale, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012, non arreca pregiudizio alla tutela dell’immunità fatta valere, sulla base del diritto internazionale, dall’organizzazione internazionale parte di tale controversia.

65      Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’oggetto del sequestro conservativo presso terzi, la cui revoca è stata chiesta con la domanda di provvedimenti provvisori di cui al procedimento principale, consisteva nel garantire la salvaguardia dei diritti di credito sorti da un rapporto giuridico di natura contrattuale, ossia dagli accordi BOA conclusi tra la SHAPE e le società Supreme. Tali accordi, seppur riguardanti la fornitura di carburante alla SHAPE ai fini di un’operazione militare guidata dalla NATO per il mantenimento della pace e della sicurezza in Afghanistan, costituiscono la base di un rapporto giuridico di diritto privato tra le parti nel procedimento principale, nell’ambito del quale esse hanno assunto diritti e obblighi liberamente concordati.

66      L’utilizzazione dei carburanti forniti fatta successivamente dalla SHAPE nell’ambito dell’esecuzione degli accordi BOA, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, non è tale da influire sulla natura di un siffatto rapporto giuridico. Infatti, la finalità pubblica di talune attività non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte iure imperii, allorché esse non corrispondono all’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati (sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

67      Per quanto riguarda il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata, occorre altresì osservare che la revoca del sequestro conservativo presso terzi è perseguita dinanzi al giudice del rinvio mediante una domanda di provvedimenti provvisori che trova il suo fondamento nelle norme di diritto comune, ossia l’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

68      Da quanto precede risulta che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, né il rapporto giuridico esistente tra le parti di una domanda come quella di cui al procedimento principale né il fondamento e le modalità di una siffatta domanda possono essere considerati indicativi dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione, cosicché una domanda di questo tipo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

69      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, e proposta parallelamente a un procedimento di merito fondato su un credito derivante dall’asserito mancato pagamento del carburante fornito ai fini di un’operazione di mantenimento della pace svolta da tale organizzazione, rientra nella nozione di «materia civile o commerciale», purché la suddetta domanda non sia proposta in forza di prerogative dei pubblici poteri, ai sensi del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

 Sulla seconda questione

70      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, rientri nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito.

71      Dalla formulazione dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 risulta che, indipendentemente dal domicilio delle parti, in materia di esecuzione delle decisioni hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

72      Secondo la giurisprudenza della Corte, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 le azioni volte a far dirimere una controversia sorta circa il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti (sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a., C‑722/17, EU:C:2019:577, punto 52).

73      Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, la SHAPE non contesta i provvedimenti adottati dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), in applicazione della convenzione bilaterale del 1925, al fine di procedere all’esecuzione delle decisioni, rispettivamente, del 12 giugno 2107 del rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) e del 27 giugno 2017 del Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch), ma chiede al giudice del rinvio di revocare il sequestro conservativo presso terzi disposto in precedenza nell’ambito di un procedimento ex parte dal rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) nonché il divieto di imporre nuovamente il sequestro per gli stessi motivi. Orbene, si deve ritenere che un procedimento come quello di cui al procedimento principale, che non è di per sé relativo all’esecuzione di decisioni ai sensi dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, non rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione e non rientri quindi nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui il sequestro conservativo è stato eseguito.

74      Inoltre, il fatto che un’organizzazione internazionale come la SHAPE fondi la sua domanda di provvedimenti provvisori sull’immunità dall’esecuzione non preclude l’esame da parte del giudice della propria competenza internazionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012. Infatti, la questione se l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale precluda la competenza del giudice adito a conoscere di una tale domanda o di adottare provvedimenti esecutivi contro una siffatta organizzazione viene posta in una fase successiva, dopo la determinazione della competenza internazionale di tale giudice.

75      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, non rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito.

 Sulla terza questione

76      La terza questione verte, in sostanza, sulla portata del controllo esercitato dal giudice nazionale nel valutare se l’immunità dall’esecuzione sia stata fatta valere a ragione da parte di un’organizzazione internazionale, nell’ipotesi in cui dalla risposta fornita alla prima e alla seconda questione risulti che l’immunità dall’esecuzione così fatta valere è determinante ai fini della qualificazione di una domanda di provvedimenti provvisori quale quella di cui al procedimento principale come rientrante nella «materia civile o commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o ai fini dell’eventuale applicazione della norma sulla competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 5, del regolamento medesimo.

77      Poiché si è risposto a tali questioni nel senso che il fatto che un’immunità dall’esecuzione venga fatta valere non esclude di per sé una siffatta domanda dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e non influisce sui criteri di determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro a conoscere di tale domanda, non occorre esaminare la terza questione.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi provvedere sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, e proposta parallelamente a un procedimento di merito fondato su un credito derivante dall’asserito mancato pagamento del carburante fornito ai fini di un’operazione di mantenimento della pace svolta da tale organizzazione, rientra nella nozione di «materia civile o commerciale», purché la suddetta domanda non sia proposta in forza di prerogative dei pubblici poteri, ai sensi del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

2)      L’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell’ambito della quale un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall’esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, non rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.