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Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 dalla Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, cause riunite T-217/03 e T-245/03, FNCBV e a. / Commissione

(Causa C-101/07 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Coop de France Bétail et Viande, già Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (rappresentante: avv. M. Ponsard)

Altre parti nel procedimento: Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes Agriculteurs (JA), Commissione delle Comunità europee, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2006 nella causa T-217/03;

dichiarare che non può essere inflitta un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta con la detta sentenza;

condannare la Commissione a tutte le spese, relative al procedimento d'urgenza ed a quello di merito dinanzi al Tribunale nonché al procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione. Con i primi cinque motivi, intesi all'annullamento della sentenza impugnata, la ricorrente deduce: in primo luogo, l'errore che il Tribunale avrebbe commesso non riconoscendo la violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione, consistente nella mancata menzione, nella comunicazione degli addebiti, del metodo adottato per il calcolo delle ammende; in secondo luogo, lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova relativi alla proroga segreta dell'accordo del 24 ottobre 2001; in terzo luogo, l'errore di diritto commesso dal Tribunale presumendo l'adesione della ricorrente alla prosecuzione dell'accordo mediante riferimento ad un accordo globale tra macellatori e allevatori, senza dimostrare in modo puntuale l'acquiescenza della ricorrente medesima alla prosecuzione dell'accordo suddetto; in quarto luogo, ed anche a supporre dimostrata tale acquiescenza, l'errore che il Tribunale avrebbe commesso qualificando l'accordo come anticoncorrenziale senza esaminare il contesto giuridico ed economico generale in cui esso si inserisce ed i suoi eventuali effetti; infine, in quinto luogo, una violazione dell'obbligo di motivazione nonché una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla presa in considerazione del fatturato dei membri della ricorrente - anziché della sola ricorrente - per la verifica del non superamento del tetto massimo del 10% del fatturato di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Con il sesto motivo, inteso in subordine ad ottenere la riduzione dell'ammenda inflittale, la ricorrente fa infine valere che se la Corte respingesse i motivi precedenti, occorrerebbe comunque ridurre l'importo dell'ammenda inflitta, in quanto questa corrisponderebbe non al 10% bensì al 20% del suo fatturato, ciò che violerebbe la lettera stessa dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

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