Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 luglio 2015 –
Francia / Commissione
(causa T‑516/10)
«FEAOG – Sezione “Orientamento” – Riduzione di un contributo finanziario – Programma di iniziativa comunitaria Leader+ – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punto 26)
2. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario in seguito a irregolarità – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Dies a quo (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5, e 108, comma 2) (v. punti 27, 28, 31, 32)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia – Leader+). |
Dispositivo
1) | | La decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia – Leader+), è annullata. |
2) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese. |