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Ricorso proposto il 7 luglio 2021 – Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione

(Causa T-386/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: D. Beard, Barrister, e C. Hutton, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare (interamente o in parte) la decisione della Commissione europea del 28 aprile 2021 (C(2021) 2871);

    annullare (interamente o in parte) l’ammenda inflitta con la decisione della Commissione europea del 28 aprile 2021 (C(2021) 2871);

ordinare alla Commissione europea di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale in forza dell’articolo 266 TFUE;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti per il presente ricorso e per tutte le seguenti fasi successive del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di fatto nel considerare che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione per oggetto unica e continuata:

La Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di fatto nel considerare che le categorie di condotta relative al presunto scambio di informazioni costituiscono infrazioni per oggetto tali da essere parte di una presunta infrazione unica e continuata.

La Commissione non avrebbe condotto l’analisi necessaria a fondare la constatazione di un’infrazione per oggetto con riferimento alle categorie di condotta relative al presunto coordinamento.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di fatto nel ritenere che le ricorrenti avessero contribuito a un piano generale, e nel sostenere che la presunta partecipazione delle ricorrenti fosse continuata.

La Commissione non avrebbe provato che le ricorrenti abbiano contribuito a, o fossero consapevoli di, un piano generale.

La Commissione non avrebbe provato che la prima o la seconda ricorrente abbia partecipato a un’infrazione continuata.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto nel presumere che la seconda ricorrente fosse a conoscenza di talune informazioni.

La Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e di fatto avendo presunto che gli operatori economici fossero a conoscenza di tutte le informazioni contenute in una chat Bloomberg, semplicemente perchè collegate a una chat room. La Commissione perciò ha male interpretato o ha indebitamente esteso l’applicazione della giurisprudenza esistente.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in manifesti errori in fatto e in diritto nel calcolare l’importo dell’ammenda.

La Commissione avrebbe in modo inammissibile disatteso gli orientamenti per il calcolo delle ammende non avendo calcolato il valore delle vendite basato sull’ultimo anno intero della presunta infrazione.

La Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento nel determinare il coefficiente moltiplicatore per la deterrenza specifica.

La Commissione avrebbe in modo inammissibile disatteso gli orientamenti per il calcolo delle ammende non avendo utilizzato i migliori dati disponibili per calcolare il valore delle vendite.

La Commissione sarebbe incorsa in errori di valutazione nel considerare la gravità e le circostanze attenuanti.

La Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di fatto nella valutazione della durata della presunta infrazione.

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