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Ricorso proposto il 9 luglio 2021 – PB/Commissione

(Causa T-407/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e per l’effetto

annullare la decisione della Commissione del 5 maggio 2021, notificata il 10 maggio 2021, relativa al recupero, rispettivamente, di (i) EUR 4 241 507 (appalto TACIS/2006/101-510) (importo principale) o di EUR 4 674 256, (importo principale aumentato degli interessi di mora al 30 aprile 2021) e di (ii) EUR 1 197 055,86 (appalto CARDS/2008/166-429) (importo principale) o di EUR 1 298 608,85 (importo principale aumentato degli interessi di mora al 30 aprile 2021) dai quali devono essere dedotti EUR 399 825;

ordinare il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sul fondamento di tale decisione, aumentati degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti;

ordinare il pagamento di EUR 10 000 a titolo di danni, con riserva di ulteriore precisazione;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario in quanto la Commissione non avrebbe alcun credito nei suoi confronti e, in ogni caso, nessun credito certo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, del dovere di diligenza e del principio di imparzialità sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata fa riferimento, per giustificare l'avvio della procedura di recupero, al fatto che egli non ha dato seguito alla nota di addebito, alla lettera di sollecito e alla diffida ad adempiere. Così facendo, tuttavia, la convenuta avrebbe omesso, da un lato, di indicare che il ricorrente ha contestato tali documenti e, dall'altro, di menzionare che l’organo giurisdizionale belga si è dichiarato competente a conoscere l'azione dinanzi ad esso intentata dalla HB a titolo dei due contratti. La ricorrente aggiunge che la convenuta sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di motivazione, poiché non avrebbe spiegato le ragioni che l'hanno portata, nel caso di specie, a decidere nel modo in cui ha fatto. Infine, il ricorrente ritiene che la Commissione non abbia esaminato attentamente ed imparzialmente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Terzo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare decisioni aventi titolo esecutivo, sulla mancanza di base giuridica e sull’errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la Commissione non era competente ad adottare le due decisioni aventi titolo esecutivo al fine di recuperare il credito che essa sostiene di avere nei confronti dell'operatore economico di cui il ricorrente è il gestore e che essa ritiene responsabile in solido, in assenza di una clausola compromissoria nel contratto che li vincola la quale conferisca ai giudici dell'Unione la competenza sulle reciproche controversie in materia contrattuale. La ricorrente afferma che, se la Commissione non è competente ad adottare le due decisioni nei confronti di tale operatore, a maggior ragione essa non può essere competente ad adottarle nei suoi confronti poiché la causa della sua azione è di natura contrattuale.

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