Language of document : ECLI:EU:T:2013:674

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18 dicembre 2013 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi di guardia e di accoglienza presso le “Case dell’Unione europea” a Roma e a Milano – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»

Nella causa T‑579/13 R,

Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentato da D. Dodaro e S. Cianciullo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Moro e L. Cappelletti, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione adottata il 27 agosto 2013 dalla Commissione e vertente su un appalto di servizi di guardia e di accoglienza presso le «Case dell’Unione europea» a Roma e a Milano (Italia),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Come emerge dalla domanda di provvedimenti provvisori, la rappresentanza della Commissione europea in Italia ha indetto, nel maggio 2013, un bando di gara interistituzionale relativo a servizi di guardia e di accoglienza presso le «Case dell’Unione europea» a Roma (Italia) e a Milano (Italia). La ricorrente, Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA, che era l’aggiudicataria precedente dell’appalto relativo ai suddetti servizi, ha risposto al bando di gara. Con decisione del 27 agosto 2013, comunicata alla ricorrente il 28 agosto 2013, la Commissione ha aggiudicato il nuovo appalto ad un altro concorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata») mentre l’offerta della ricorrente è stata respinta.

2        La ricorrente sostiene che, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, il personale da essa impiegato in quanto impresa uscente presso la «Casa dell’Unione europea» di Roma (cinque guardie giurate) avrebbe dovuto essere trasferito al concorrente prescelto. Orbene, nonostante le sue richieste in tal senso, reiterate anche dinanzi alle autorità nazionali competenti, il concorrente prescelto si sarebbe rifiutato di procedere a detto cambio appalto. Secondo la ricorrente, tale rifiuto costituisce la prova del fatto che il concorrente prescelto non ha tenuto conto delle prescrizioni in materia di cambio appalto contenute nella lex specialis di gara, circostanza che gli ha consentito di offrire condizioni economiche illegittimamente più vantaggiose rispetto a quelle degli altri concorrenti ottenendo così l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

3        Ciò premesso, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2013, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione impugnata e alla condanna della Commissione al risarcimento del danno subito. A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, segnatamente, che l’offerta prescelta è stata selezionata in violazione della lex specialis di gara, e del principio di parità di trattamento di tutti i concorrenti.

4        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in medesima data, la ricorrente ha proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, con cui chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia sospendere l’efficacia della decisione impugnata e di ogni atto ad esso presupposto, connesso o comunque consequenziale, tra cui il contratto sottoscritto con il concorrente prescelto.

5        Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2013, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto in ogni caso infondata;

–        riservare le spese.

 In diritto

6        Da una lettura del combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario, qualora ritenga che le circostanze lo impongano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 104 del regolamento di procedura del Tribunale.

7        Poiché l’inosservanza del regolamento di procedura costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare d’ufficio, in limine litis, se le disposizioni applicabili di tale regolamento siano state rispettate (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 29 luglio 2010, Cross Czech/Commissione, T‑252/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 7, e la giurisprudenza ivi citata).

8        In virtù dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanze del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C‑268/96 P(R), Racc. pag. I‑4971, punto 30, e del 12 maggio 2010, Torresan/UAMI, C‑5/10 P‑R, non pubblicata nella Raccolta, punti 14 e 15].

9        Inoltre, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di provvedimenti provvisori va presentata con atto separato, deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

10      Dalla lettura del combinato disposto di tali disposizioni del regolamento di procedura deriva che una domanda relativa a provvedimenti provvisori deve consentire, da sola, alla parte convenuta di preparare le sue osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, se del caso, senza il sostegno di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori. Se tale testo può essere corroborato e completato su punti specifici con rinvii a estratti di documenti ivi allegati, un rinvio globale ad altri documenti, anche allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nella medesima [v. ordinanza Cross Czech/Commissione, cit., punto 10, e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C‑113/09 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 13].

11      Nelle circostanze del caso di specie, occorre verificare se la domanda di provvedimenti provvisori sia ricevibile e, in particolare, se contenga un’esposizione sufficientemente precisa degli elementi che consentono l’esame del presupposto relativo all’urgenza. Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire su detta questione di ricevibilità, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

12      A tal riguardo va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire in via provvisoria, al fine di evitare che la parte che richiede i provvedimenti provvisori subisca un danno grave e irreparabile; va precisato che il danno di natura puramente pecuniaria non può essere di norma considerato irreparabile dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria, a meno che non risulti che, in mancanza di tali provvedimenti, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2007, Dimos Peramatos/Commissione, T‑312/07 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 35, e la giurisprudenza ivi citata).

13      Per poter valutare se il danno asserito sia grave e irreparabile, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, basate su prove documentali dettagliate e certificate che comprovino la situazione finanziaria della parte che chiede i provvedimenti provvisori e che consentano di valutare le conseguenze che si produrrebbero in assenza dei provvedimenti richiesti. Ne consegue che detta parte è tenuta a fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria, suffragata da documenti probatori [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 20 aprile 2012, Fabricela/Commissione, C‑507/11 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e del Tribunale del 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), non pubblicata nella Raccolta, punti 37 e 39].

14      Nella fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare, nella domanda di provvedimenti provvisori, quanto segue:

«La Ricorrente è la precedente affidataria dei servizi oggetto dell’appalto, essendo nell’aprile 2013 subentrata ad alcune imprese – tra cui [il concorrente prescelto] – di cui ha dovuto assumere il personale (all’epoca, oggetto del cambio appalto furono tre guardie giurate, di cui una dipendente proprio [del concorrente prescelto]).

La Ricorrente ha interesse a che il provvedimento di aggiudicazione in favore [del concorrente prescelto] sia sospeso, nell’attesa del giudizio da parte di codesto Ecc.mo Tribunale, in quanto ove l’affidamento all’Aggiudicataria proseguisse pur in assenza del cambio appalto, la Ricorrente stessa si troverebbe esposta al grave e imminente pregiudizio di dover mantenere nel proprio organico cinque unità che non avrebbero al momento altra destinazione o altrimenti licenziarle».

15      Dalle suesposte considerazioni emerge che la ricorrente, lungi dal denunciare il danno che avrebbe subito a causa del rigetto della sua offerta, lamenta unicamente il danno causato dal suo obbligo di impiegare e retribuire cinque persone. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente ha omesso di fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria. Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario non è in grado di valutare, in base alla lettura della domanda di provvedimenti provvisori, se il danno dedotto possa essere qualificato come grave, in quanto l’obbligo di retribuire i cinque dipendenti oltrepasserebbe la capacità economica della ricorrente. Alla domanda di provvedimenti provvisori non è stato peraltro allegato alcun documento da cui risulti l’impatto di un rigetto di quest’ultima sulla situazione pecuniaria della ricorrente. È difficilmente comprensibile, infine, in che modo il fatto che la ricorrente debba licenziare i cinque dipendenti di cui trattasi possa causarle un grave danno pecuniario.

16      Inoltre, la ricorrente non si è pronunciata sull’irreparabilità del danno pecuniario dedotto. Essa non ha esposto, in particolare, cosa le impedirebbe, in caso di annullamento della decisione impugnata, di ottenere una successiva compensazione finanziaria attraverso un ricorso per risarcimento ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE, dato che la possibilità di presentare un tale ricorso è, da sola, sufficiente a comprovare il carattere risarcibile di un danno siffatto (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale del 31 agosto 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 51, e la giurisprudenza ivi citata).

17      Ne consegue che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.