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Ricorso proposto il 6 novembre 2013 – Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commissione

(Causa T-579/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro e S. Cianciullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dare atto che l’offerta dell’aggiudicataria Città di Roma Metronotte s.r.l. non è conforme alla lex specialis di gara e in particolare al punto 5.2 del Capitolato d’oneri secondo cui le offerte avrebbero dovuto essere redatte in conformità “al diritto del lavoro europeo e nazionale applicabile in materia di trasferimento di imprese e in particolare alla Direttiva 2001/23/CE e ai suoi provvedimenti nazionali di attuazione”, con particolare riguardo alle “disposizioni concernenti il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a seguito di trasferimento convenzionale d’impresa”;

dare atto che l’offerta presentata dalla Città di Roma Metronotte s.r.l. è oggettivamente lesiva del principio della par condicio e della concorrenza, e per quello contraria alle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, il cui 41⁰ considerando precisa che “le procedure di aggiudicazione degli appalti hanno la finalità di soddisfare nelle migliori condizioni possibili le necessità delle istituzioni, nel rispetto della parità d’accesso agli appalti pubblici e dei principi della trasparenza e della non discriminazione”;

di conseguenza, annullare l’aggiudicazione in favore della Città di Roma Metronotte s.r.l. e il contratto eventualmente sottoscritto con la suddetta impresa;

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio;

condannare la Commissione europea al risarcimento del danno.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, prot. ARES (2013) 2936015, del 27 agosto 2013, avente ad oggetto “PO/2013-11-SEC/ROM – Bando di gara inter istituzionale relativo ai servizi di guardia e di accoglienza presso la Casa dell’Unione europea uffici di Roma e Milano – Lotto 1 RCE e UIPE in Roma”, che ha rigettato l’offerta della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione della lex specialis di gara e del principio della par condicio.

Si fa valere a questo riguardo che la lex specialis prevedeva che l’aggiudicataria del servizio avrebbe dovuto effettuare il cambio appalto mediante assunzione delle guardie giurate occupate dalla impresa uscente nel medesimo sito. L’aggiudicataria si è rifiutata però di effettuare il cambio appalto; e che

con la conferma implicita dell’aggiudicazione la convenuta ha posto in essere una violazione del principio della par condicio cui risponde l’elaborazione e l’applicazione imparziale di regole di gara univoche e uniformi per tutti i partecipanti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea.

Si fa valere a questo riguardo la violazione del principio sancito dall’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE di garantire la parità di trattamento dei ricorrenti, nonché dei principi che trovano espressione nella suddetta Direttiva volti a garantire il rispetto della trasparenza e della concorrenza, oltre che il rispetto delle norme applicabili in materia di tutela del lavoro; e che

solo il mancato rispetto delle regole della lex specialis di gara, della contrattazione collettiva e dei principi comunitari e nazionali posti a tutela dei lavoratori, che gli altri concorrenti hanno rispettato, ha consentito all’aggiudicataria di formulare un’offerta economicamente vantaggiosa.