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Ricorso proposto il 6 novembre 2013 – Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries / Commissione

(Causa T-578/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosia, Cipro) e Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israele) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione dell’8 ottobre 2013, ad esse notificata il 9 ottobre 2013, concernente la pubblicazione di talune parti del rapporto sulla revisione paritetica e dell’ultimo addendum sui fosfonati di potassio, la quale le ricorrenti avevano chiesto restasse riservata ai sensi della direttiva 91/414/CEE 1 del Consiglio e del regolamento (UE) della Commissione 188/2011 2 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e del diritto fondamentale alla tutela dei segreti aziendali sancito dall’articolo 339 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa di un errore di interpretazione delle disposizioni citate e di un’erronea valutazione delle richieste di riservatezza delle ricorrenti.

2    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del diritto delle ricorrenti alla difesa, dal momento che essa non ha concesso loro una possibilità sufficiente per difendere e chiarire i motivi alla base delle loro richieste di riservatezza.

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1 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53, pag. 51).