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Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2015 – Real Express / UAMI – MIP Metro (real)

(Causa T-580/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo real – Marchi nazionali figurativi anteriori Real e Real mark – Rigetto dell’opposizione – Regola 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Real Express Srl (Romania) (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 settembre 2013 (procedimento R 1519/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Real Express SRL e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

La Real Express SRL è condannata alle spese.

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1     GU C 45 del 15.2.2014.